Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 17 ottobre 2022, il D.lgs. n. 149/2022 ha, tra l’altro, esteso la possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro, novità che consentirà alle parti, con l’assistenza di avvocati o consulenti del lavoro, di siglare accordi di conciliazione definitivi e non impugnabili, a tutti gli effetti equiparabili a quelli sottoscritti in “sede protetta”.

 

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  1. Conciliazioni di lavoro non più solo nelle c.d. “sedi protette”

L’art. 9 del D.lgs. n. 149/2022 ha modificato il D.L. n. 132/2014 inserendo l’art. 2 ter, che introduce la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita in materia di lavoro quale nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie insorte tra datore di lavoro e lavoratore.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 149/202, pertanto:

  1. le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie in materia di lavoro;
  2. il ricorso alla negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  3. le parti devono necessariamente essere assistite almeno da un avvocato e possono essere anche assistite da un consulente del lavoro;
  4. l’accordo raggiunto tra le parti nell’ambito della procedura di negoziazione assistita deve ritenersi inoppugnabile e gode inoltre del medesimo regime di stabilità previsto per gli accordi di conciliazione sottoscritti dinanzi ad una delle c.d. “sedi protette”, ai sensi dell’art. 2113, co. 4, c.c.

Ulteriore previsione contenuta nell’art. 9 del D.lgs. n. 142/2022 è quella relativa all’onere di una delle due parti di provvedere all’invio dell’accordo, entro dieci giorni, ad uno degli organismi previsti dall’art. 76 del D.lgs. n. 276/2003, nel quale sono annoverati:

  1. gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale;
  2. le Direzioni provinciali del lavoro e le province;
  3. le università pubbliche e private, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
  4. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  5. i consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Le previsioni di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 149/2022, pertanto, consentono al datore di lavoro ed al lavoratore di definire in sede stragiudiziale ogni pendenza insorta tra loro, senza la necessità di sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede protetta, vale a dire, ad esempio, dinanzi alle Commissioni di Conciliazioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale, ovvero ancora presso i Collegi di Conciliazione e Arbitrato.

Tale novità permette pertanto alle parti di poter ricorrere allo strumento della negoziazione assistita qualora vi siano, tra le altre, rivendicazioni con riferimento ad eventuali differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, mobbing, erroneo livello di inquadramento del lavoratore.

 

  1. Entrata in vigore

Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita in materia di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 149/2022, sarà possibile solamente a far data dal 30 giugno 2023.

LDP sta già organizzando un team dedicato per garantire la massima e pronta assistenza alla clientela che abbia la necessità di sottoscrivere tale tipologia di accordi.

 

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