Inquadramento generale
L’istituto della manleva agli amministratori non è previsto specificamente da una norma di legge: si tratta, pertanto, di un contratto atipico.
Com’è noto la legittimità dei contratti atipici si riscontra laddove essi, come nel caso in oggetto, sono meritevoli di tutela, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza in materia.
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È contratto (o patto) di manleva l’accordo con il quale le eventuali conseguenze risarcitorie di un inadempimento sono poste in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore.
Si rinviene una somiglianza con altri contratti tipici ma, in particolare, vi è una netta somiglianza con l’accollo interno, ossia in quell’accordo con il quale un soggetto (terzo accollante) assume su di sé la posizione del debitore per una determinata obbligazione: anche nella manleva, infatti, si tratta di un accordo che ha efficacia interna, restando il creditore estraneo al rapporto tra debitore e terzo.
Nel patto di manleva, tuttavia, non è necessario (diversamente lo è nell’accollo) che il debito sia determinato a priori, potendo anche solo essere determinabile per relationem (essendo sufficiente, infatti, che le parti indichino soltanto i fatti da cui possa sorgere obbligo risarcitorio e avendo cura però, come si dirà, di indicare un ammontare massimo).
Il patto di manleva trova la sua causa in accordi sottostanti o collegati, come, ad esempio, nei casi in cui siano state avviate pratiche di acquisizione di partecipazioni sociali di controllo o, in ogni caso, operazioni straordinarie che coinvolgano la compagine sociale di cui fanno parte gli amministratori: accade di frequente, infatti, che in operazioni come quelle citate vengano inseriti accordi accessori sulla base dei quali, oltre alla variazione degli attuali componenti della governance della società target, venga anche stabilito tra il seller ed il buyer che i medesimi amministratori vengano manlevati da eventuali azioni di responsabilità.
Nei casi appena citati la manleva trova, quindi, peculiare applicazione.
Presupposti per la validità della manleva
Nel paragrafo precedente sono state tratteggiate talune caratteristiche del contratto di manleva; più sinteticamente, anche sulla base dell’attuale giurisprudenza che si è espressa in materia è necessario evidenziare che:
- si tratti di un accordo che fa (quantomeno) rimando a fatti dai quali può emergere una responsabilità del/i amministratore/i;
- devono essere determinati i fatti dai quali può originare l’obbligo risarcitorio;
- deve espresso un ammontare massimo (cap) al quantum di risarcimento che può essere richiesto agli amministratori in conseguenza del vittorioso esperimento di azione di responsabilità ai loro danni: la giurisprudenza ha infatti applicato la disposizione in tema di fideiussione circa l’ammontare massimo garantito (art. 1938 c.c.), da intendersi come principio generale;
- si tratta di accordo interno tra terzo (mallevadore) e soggetto manlevato (amministratore), in quanto si tratta di accordo che, come detto, mira a tenere quest’ultimo indenne dalle conseguenze di eventuali azioni risarcitorie;
- deve ritenersi non valida una manleva che contempli tra le cause di possibile risarcimento anche il dolo dell’amministratore (si discute se, come sembrerebbe desumibile dai principi generali dell’ordinamento, debba escludersi anche la colpa grave).
Conclusioni
Alla luce di quanto sommariamente visto, la manleva può essere un efficace strumento per consentire agli amministratori della target di essere garantiti internamente dal buyer circa il rischio di essere chiamati a corrispondere risarcimenti in conseguenza della loro attività gestoria.
È fondamentale che il patto di manleva sia chiaramente individuato e disciplinato secondo un assetto rispettoso dei limiti emersi in forza della giurisprudenza che si è occupata della materia: a questo riguardo, quindi, è certamente opportuna una valutazione relativa al caso specifico, ai fini della migliore redazione dell’accordo in oggetto.