Tra le novità introdotte dal DL 4 maggio 2023 n 48 ( c.d. “decreto lavoro” ), una delle più significative riguarda le sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori. Il nuovo decreto “Lavoro”, appunto, modifica parzialmente la disciplina di cui all’art. 2 del DL 463/83 riguardante le sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali avvalendosi del criterio di proporzionalità per riparametrarle e concedendo più tempo per la contestazione delle stesse.
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Regime sanzionatorio Ante DL 4 maggio 2023
L’articolo n.23, del D.L.48/2023 modifica l’art. 2 , comma 1-bis, del DL 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevedeva, in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall’importo della contribuzione non versata, con la conseguenza che in caso di un mancato versamento di importi irrisori, ad esempio pari a 50 euro, la sanzione minima applicabile restava comunque pari a 10.000 euro.
Vista la disproporzionalità di trattamento, l’INPS ha tentato di porvi rimedio per vie amministrative con il mess. n. 3516 del 27.09.2022, dettando nuovi criteri di calcolo della sanzione in misura ridotta comunque non risolutivi precisando infatti che alla sanzione amministrativa che va dai 10.000 ad un massimo di 50.000 euronon poteva trovare applicazione l’art. 16 della legge n. 689/1981 (1/3 del massimo della sanzione di 50.000 euro). ma si doveva applicare una sanzione in misura ridotta è fissata nella metà della sanzione stessa.
L’INPS aveva proceduto alla rideterminazione degli importi delle sanzioni, applicando la misura minima di euro 10.000, salva la possibilità, per i pagamenti tempestivi entro 60 giorni dalla rideterminazione, di applicare la sanzione pari alla metà del minimo ricorrendone i presupposti .
Il Tribunale di Verbania, poi, con ordinanza dell’ottobre 2022 aveva ribadito come l’individuazione del minimo nell’importo di 10.000 euro comportasse un’evidente disparità di trattamento in ordine alle violazioni sotto soglia se di importo particolarmente ridotto: “il trasgressore per un importo minimo oggetto della omissione, pari ad esempio ad Euro 100, anche nella irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista dalla legge pari ad Euro 10.000 viene in realtà sanzionato per un importo che rappresenta il centuplo della propria violazione”.
Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023
L’ art. 23 del DL Lavoro prevede che, a partire dal 5 maggio, se l’importo omesso non supera i 10.000 € annui, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro è sostituita con quella “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso “
A titolo esemplificativo, in vigenza della precedente norma,per un omesso versamento di 100 euro per ogni anno accertato, la sanzione applicata sarebbe risultata pari ad Euro 10.000, ridotta della metà in applicazione di quanto statuito dall’INPS con il messaggio XXXX. Con la nuova formulazione normativa l’importo da versare andrà da un minimo di 150 un massimo di 400 euro.
Riepilogando, la nuova normativa prevede che il mancato versamento delle trattenute operate sia punito con:
- la sanzione penale, nel caso in cui l’omesso versamento ammonti a più di 10 mila euro annui, con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
- sanzione amministrativa, nel caso in cui l’omesso versamento non superi 10 mila euro annui, con una sanzione pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Fermo restando che, laddove il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, la condotta non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Dilazione dei tempi di contestazione
Inoltre, con l’art. 23 co. 2 del DL 48/2023 è prevista una deroga all’art. 14 della L. 689/81, con l’effetto di dilatare i tempi di contestazione delle sanzioni: infatti, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1.1.2023, gli estremi della violazione vanno notificati entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, prendendo, quindi, come riferimento le mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo dal 16.1 al 16.12).
Conclusioni
In conclusione, il Decreto Lavoro introduce importanti novità nel campo delle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, Il nuovo assetto, per l’appunto, appare allineato e coerente anche con il principio di proporzionalità delle sanzioni, un equilibrio tra la gravità della violazione e la sanzione concretamente applicata; inoltre, le nuove disposizioni mirano a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e a tutelare i diritti dei lavoratori.