Clausole di drag e tag along: opportunità e tutele

Che cosa sono le clausole di drag e tag along

Nella prassi delle operazioni straordinarie (acquisizione di partecipazioni sociali) si sono diffuse da tempo anche nel nostro ordinamento due tipi di clausole per mezzo delle quali i soci di maggioranza possano obbligare alla vendita, a parità di condizioni, anche i soci di minoranza; oppure per mezzo di cui questi ultimi abbiano il diritto di far vendere anche le loro partecipazioni al prezzo pro quota già negoziato dal cedente le partecipazioni di maggioranza.

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In estrema sintesi:

  •  Drag along (o “trascinamento”): sono clausole per mezzo delle quali il socio di maggioranza può obbligare anche i soci di minoranza a vendere anche le rispettive partecipazioni, sulla base del (ed in proporzione al) prezzo già negoziato dal socio di maggioranza;
  • Tag along (o “accodamento”): sono le clausole mediante le quali il socio di minoranza ha il diritto – e non quindi l’obbligo – di far vendere anche le proprie partecipazioni nell’ambito della cessione di partecipazioni sociali di maggioranza sfruttando pro quota le stesse condizioni economiche a quest’ultimo riservate.

Tali clausole in un primo tempo hanno trovato collocazione soltanto nei patti parasociali ma ormai sono pressoché inserite stabilmente negli statuti societari.

Chiarita, in estrema sintesi, la sostanza di tali clausole, è opportuno focalizzare l’attenzione sulle diverse esigenze che esse permettono di soddisfare.

Le diverse esigenze alla base delle due clausole

Da quanto sommariamente illustrato sopra è chiaro come le esigenze poste alla base delle due clausole sono diverse e soddisfano, principalmente, una ovvero l’altra categoria di soci (maggioranza o minoranza), ossia:

  • nelle clausole di drag along il socio di minoranza “subisce” l’azione del socio di maggioranza che ha titolo per obbligare il primo a vendere anche le sue partecipazioni; tale obbligo, quindi, è promosso dal socio di maggioranza che, se decide di vendere, letteralmente “trascina” nella vendita anche le partecipazioni di minoranza; il socio di minoranza, fra l’altro, è obbligato all’exit e quindi, ad esempio, se la società opera in un mercato in rapida ascesa, deve forzatamente dismettere la partecipazione; questo tipo di clausole, fra l’altro, consente al terzo acquirente di poter “eliminare”, in ipotesi, anche una minoranza che può rivelarsi ostile;
  • nelle clausole di tag along, invece, il socio di minoranza ha una tutela maggiore data dal fatto di poter scegliere se far acquistare anche le proprie partecipazioni oppure restare in società, dato che, a differenza del drag along, non ha appunto obbligo di cessione; in questo caso l’interesse dei soci di minoranza è anche quello di sfruttare l’occasione per poter cedere anche le rispettive partecipazioni, dato che altrimenti la cessione a se stante delle partecipazioni di minoranza potrebbe essere – come in effetti normalmente è – poco appetibile.

Pertanto, le clausole soddisfano due esigenze diverse, principalmente: da una parte c’è la rapida dismissione delle partecipazioni anche di minoranza (drag along), mentre, dall’altra (tag along), viene riservata la scelta al socio di minoranza se restare in società o trarre vantaggio dalla cessione delle partecipazioni del socio di minoranza.

Un’attenta “costruzione” di tali clausole statutarie, pertanto, deve tener conto di tali differenti esigenze e, se del caso, trovare i giusti equilibri e/o correttivi.

Introduzione delle clausole in statuto: quali maggioranze

Una questione molto dibattuta è quella in ordine ai quorum deliberativi per l’introduzione di tali clausole nello statuto sociale; anche alla luce della giurisprudenza e dottrina che si sono occupate della tematica può osservarsi, sinteticamente, che:

  • con riferimento alle clausole di drag along è facile rilevare come queste incidano in maniera particolare soprattutto sui soci di minoranza, ponendo a loro carico un obbligo: pertanto, si ritiene, che l’introduzione di tali clausole debba essere fatta all’unanimità o, quantomeno, con almeno il consenso di tutti coloro (soci di minoranza) che sono gravati, appunto, dall’obbligo di vendita;
  • nelle clausole di tag along, invece, è sufficiente una delibera a maggioranza.

In entrambi i casi coloro che non abbiano concorso all’approvazione della delibera che introduce tali clausole hanno, nella spa, diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c., comma 2, lett. b) (ossia per “l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione”).

Conclusioni

Per quanto sommariamente illustrato  le clausole di drag along e tag along consentono l’efficace soddisfazione di esigenze diverse, tese a consentire (o ad obbligare, a seconda dei casi) la rapida dismissione di partecipazioni sociali, nell’ambito di operazioni di acquisizione: vista la complessità della questione, anche per i risvolti pratici che di volta in volta possono originarsi, è sempre consigliabile un’attenta redazione di tali clausole alla luce della ratio per cui siano inserite nello statuto sociale.

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