È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 60/2024, recante «disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» (cd. Decreto Coesione). Uno dei principali obiettivi del Decreto Coesione è promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno anche attraverso esoneri contributivi.
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A disposizione per la promozione dell’occupazione oltre 2,8 miliardi di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse della Misura 5 del Pnrr dedicate alle politiche attive collegate al Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), a cui si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi.
BONUS GIOVANI
L’art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione di giovani.
I datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o mediante trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, personale non dirigenziale under 35 e mai occupato a tempo indeterminato alla data dell’assunzione incentivata, hanno diritto per un periodo massimo di 24 mesi all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Se l’assunzione è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Secondo il Decreto coesione tra gli esoneri contributivi presenti, l’esonero in questione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è invece cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 30.12.2023 n. 216.
BONUS DONNE
L’art. 23 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione di donne.
La misura dell’esonero è pari al 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle aree caratterizzate da un’evidente disparità occupazionale di genere;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero è applicabile per un periodo massimo di 24 mesi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; viene inoltre richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è invece cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 30.12.2023 n. 216.
BONUS ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)
L’art. 24 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione in ZES.
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumono dal primo settembre 2024 al 31 dicembre 2025 presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), lavoratori nelle medesime regioni che alla data di assunzione hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore ed ha una durata massima di 24 mesi
L’incentivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è invece cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 30.12.2023 n. 216.
Conclusione su Decreto Coesione ed esoneri contributivi
I bonus sopra descritti mirano a promuovere la crescita della “buona occupazione” con contratti più stabili e maggiori opportunità