Le novità previste dalla legge di conversione del Decreto Lavoro

In data 4 luglio 2023, è entrata in vigore la L. n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”). Di seguito, si riportano le novità più rilevanti.

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Rinnovo del contratto a tempo determinato

Come noto:

  • il rinnovo consiste nell’assunzione a termine del medesimo lavoratore, da parte dello stesso datore di lavoro, dopo che il precedente contratto a termine stipulato tra le medesime parti è giunto alla sua naturale scadenza;
  • la proroga, invece, consiste nel differimento della scadenza originaria apposta al contratto a termine ad una data futura.

Ciò precisato, la legge di conversione ha previsto la possibilità di rinnovare liberamente il contratto a tempo determinato nei primi 12 mesi e, solo successivamente, in presenza delle medesime causali individuate per l’ipotesi della proroga (Prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, il rinnovo del contratto a tempo determinato necessitava dell’indicazione di una causale anche nei primi 12 mesi.

Con la possibilità di rinnovo del contratto a tempo determinato liberamente nei primi 12 mesi, pertanto, la disciplina del rinnovo viene a tutti gli effetti equiparata a quella della proroga.

Causali

La legge di conversione ha confermato la disciplina delle causali già introdotte dal Decreto Lavoro e quindi, superata la soglia dei 12 mesi, potranno essere prorogati o rinnovati esclusivamente:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • per ragioni sostitutive di altri lavoratori.

 

Computo dei 12 mesi

Secondo la legge di conversione, ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.

Ciò significa che se, ad esempio:

  • tra le parti, prima del 5 maggio 2023, è intercorso un contratto a termine della durata di 2 mesi;
  • dopo il 5 maggio 2023, le parti hanno previsto un rinnovo del contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi,

il primo contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi, in quanto stipulato prima del 5 maggio 2023, non verrà considerato nel computo dei 12 mesi.

Somministrazione

La legge di conversione ha previsto una novità in materia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato e, nel dettaglio, con riferimento al limite quantitativo del 20% del personale assunto a tempo indeterminato alle proprie dipendenze per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

In particolare, non devono essere computati nel suddetto limite quantitativo:

  • i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
  • i soggetti in mobilità, disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.

Prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, invece, tali categorie di lavoratori – ora escluse – rientravano a tutti gli effetti nel computo del limite quantitativo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

Obblighi informativi

La legge di conversione, inoltre, ha confermato che le informazioni richieste del Decreto Trasparenza e inerenti a:

  • periodo di prova;
  • formazione;
  • durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti;
  • preavviso;
  • retribuzione;
  • orario di lavoro;
  • enti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi,

possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale.

Smart working 

Da ultimo, con la legge di conversione è stato anche prorogato il diritto allo smart working:

  • fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili, operanti sia nel settore privato che in quello pubblico, ed indicati nella declaratoria di cui al D.M. 4 febbraio 2022;
  • fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14.

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