Società quotate escluse dallo split payment a partire dal 1° luglio
A partire dal 1° luglio, le società presenti nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, già identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment.
La modifica in oggetto, che risponde al più ampio impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente tale misura speciale, era contenuta nella decisione Ue n. 2023/1552 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 188 del 27 luglio 2023 e viene ora recepita ufficialmente con il decreto fiscale approvato giovedì 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri.
L’Italia è stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026, data a partire dalla quale la possibilità di utilizzare tale misura speciale sarà definitivamente preclusa. Lo stop imposto a partire dal 1° luglio 2025 allo split payment per le cessioni di beni e servizi resi nei confronti di società quotate in borsa rientra, quindi, all’interno di un processo graduale che culminerà nella data del 30 giugno 2026, momento a partire dal quale la misura speciale non potrà più trovare applicazione nei confronti dei soggetti oggi interessati.
Si ricorda che lo split payment è quel meccanismo in base al quale l’IVA viene indicata in fattura dal venditore, salvo essere versata direttamente all’Erario dal compratore o committente, separando così il pagamento dell’importo dal pagamento dell’imposta (vedasi circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2015). Si tratta di una misura temporanea in deroga alle normali modalità di applicazione dell’IVA, la quale richiede l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea. Inizialmente concessa con la decisione n. 1401/2015, è stata poi estesa con la decisione n. 784/2017 e ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2026 con la decisione n. 1552/2023.
Il meccanismo dello split payment non si applicherà più alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate per mezzo di fattura resa nei confronti di società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB; tali cessioni di beni e prestazioni di servizi torneranno ad essere fatturate secondo le modalità ordinarie.
Tale novità comporta che i fornitori dovranno adeguare le modalità di fatturazione verso le società quotate, applicando, come accennato, la rivalsa secondo le modalità ordinarie, eccetto nei casi in cui si applichi il reverse charge; a tal proposito, vale la pena sottolineare che non vi saranno cambiamenti per le fatture sottoposte al regime del reverse charge.
Da un punto di vista più prettamente pratico:
– il venditore non indicherà più “S” (scissione dei pagamenti) nel campo relativo all’esigibilità IVA della fattura elettronica e dovrà includere l’imposta addebitata al cliente nella liquidazione periodica;
– il compratore verserà l’imposta al fornitore insieme al corrispettivo e potrà detrarla.
I fornitori non accumuleranno più un credito IVA poiché l’applicazione della normale rivalsa, invece dello split payment, eviterà che i fornitori si trovino in una posizione di credito strutturale. Le operazioni effettuate verso tali società quotate genereranno un’IVA a debito da compensare con quella detraibile derivante da acquisti e importazioni.
Il ripristino dell’ordinaria modalità di applicazione dell’imposta impatterà anche sulle modalità di determinazione dell’acconto IVA, dal momento che i fornitori delle società quotate dovranno conteggiare anche le operazioni effettuate con addebito dell’imposta. Al contrario, le società quotate non dovranno più considerare per il calcolo dell’acconto IVA l’imposta esigibile relativa agli acquisti.
Dal punto di vista contabile, invece, il comportamento che dovrà adottare il fornitore di una società quotata al FTSE MIB sarà il seguente.
A partire dal 1° luglio 2025, il fornitore non dovrà più emettere la fattura indicando che trattasi di operazione assoggettata al meccanismo dello split payment ma dovrà regolarmente registrare l’imposta indicata in fattura; quindi, l’imposta, contrariamente a quanto avvenuto sino ad ora, non andrà stornata dal credito totale acceso verso la società quotata.
L’imposta sul valore aggiunto riportata nella fattura, infatti, contribuirà al calcolo delle liquidazioni periodiche IVA del fornitore.
Questa modifica normativa impone a tutti gli operatori di verificare se tra i propri clienti siano presenti società quotate e di adeguare immediatamente i sistemi di fatturazione.
Per le fatture pregresse (datate ad esempio 30 giugno 2025) anche se ricevute dalla società quotata dopo il 1° luglio, il regime dello split payment continuerà ad essere applicato.
Nel caso in cui, dopo il 30 giugno 2025, una società quotata ricevesse una fattura datata luglio 2025 che non rientra nei casi di esonero e che menziona il regime di split payment, dovrà richiedere al fornitore una nota di variazione in accredito secondo l’articolo 26 del Dpr 633/1972. Inoltre, sarà necessario che il fornitore emetta nuovamente la fattura, poiché l’azienda non potrà effettuare il pagamento direttamente né dedurre l’IVA nella liquidazione periodica a causa dell’errore presente nel documento ricevuto.