Il Decreto-legge 84/2025, pubblicato il 17 giugno 2025, ha corretto e integrato le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), risolvendo i problemi di coordinamento normativo che erano emersi con la modifica dell’art. 54 del TUIR da parte del D.Lgs. 192/2024.
Tra i principali interventi, in primo luogo, è stato eliminato il comma 81, lettera b) della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Questo comma, infatti, aveva introdotto l’obbligo di tracciabilità per spese come vitto, alloggio, viaggio e trasporto, ma faceva riferimento a una versione ormai superata dell’articolo 54 del TUIR, creando confusione interpretativa.
Per rimediare, il DL 84/2025 ha reintrodotto l’obbligo di tracciabilità in modo più coerente e aggiornato, inserendo un nuovo comma 2-bis all’art. 54 del TUIR. In base a questa disposizione, le spese di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 54 del TUIR sostenute dai professionisti non potranno essere dedotte né escluse dal reddito imponibile se non risultano pagate con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di pagamento o app collegate a un conto corrente.
In particolare, il comma 2 lett. b) dell’art. 54 del TUIR dispone che “non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”.
A riguardo, la norma prevede che in caso di inadempimento del committente e cioè se le spese non sono rimborsate, esse sono deducibili da parte del soggetto che le sostiene a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con i suddetti sistemi di pagamento. Il DL 84/2025 interviene inoltre sulla disciplina delle spese di trasferta inserendo il nuovo co. 6-bis all’interno dell’art. 54-septies del TUIR per cui le:
- spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente dal committente;
- spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente dal committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi;
sono deducibili dal reddito del soggetto esercente arti e professioni solo se il pagamento avviene con sistemi di pagamento tracciabili.
Inoltre, come chiarito dall’art. 1 comma 1 lettere c) ed e) del DL 84/2025 l’obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese di vitto e alloggio sostenute in Italia. Le spese effettuate all’estero, invece, sono escluse da questo vincolo, a meno che non si tratti di spese di rappresentanza, che restano soggette a tracciabilità anche se sostenute fuori dal territorio nazionale.
Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.
Con particolare riferimento alle spese di rappresentanza, il comma 2 dell’art. 54-septies del TUIR è stato integrato prevedendo che “sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
I nuovi obblighi di tracciabilità si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Le disposizioni sulle spese di rappresentanza e sulle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC sostenute direttamente dal committente nella propria attività saranno applicabili dal 18 giugno 2025. Le altre novità sono applicabili dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del DL 84/2025, quindi dall’anno fiscale 2025.