NEWSLETTER TAX MARZO 2025

Disallineamenti da Ibridi e Anti Hybrid Doc 

Premessa 

Facendo seguito a quanto anticipato in tema di disallineamenti da ibridi, il 6 dicembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 61 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, ha emanato il decreto attuativo del regime di “penalty protection”. In generale, il decreto attuativo riporta i requisiti ed il contenuto che la documentazione anti-ibridi (di seguito anche “Anti Hybrid Doc”) deve rispettare per ottenere l’accesso al regime di “penalty protection”. 

La predisposizione della suddetta documentazione, in tema di disallineamenti da ibridi, è fondamentale per i contribuenti italiani che sono parte di gruppi multinazionali in quanto consente agli stessi di ottenere diversi benefici quali: 

  • la protezione dall’applicazione di sanzioni amministrative; 
  • il possesso di una documentazione che in caso di verifica fiscale attesti la corretta applicazione della disciplina anti-ibridi; 
  • l’individuazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali interni connessi alla presenza di disallineamenti da ibridi, anche in relazione al regime di adempimento collaborativo. 

La cd. Anti-Hybrid Doc protegge, quindi, dall’applicazione delle sanzioni amministrative e consente alle imprese in cooperative compliance di assolvere agli speciali obblighi di trasparenza e comunicazione su di loro gravanti.  

Nel più ampio contesto del sistema sanzionatorio, la Anti-Hybrid Doc dovrebbe produrre effetti favorevoli anche rispetto a possibili rilievi di natura penale. 

 

Ambito soggettivo 

La documentazione anti-ibridi può essere predisposta da tutte le entità residenti fiscalmente in Italia e le stabili organizzazioni (di seguito anche “SO”) di entità non residenti (di seguito definite anche “Soggetto Passivo”). 

In linea di principio, ogni filiale italiana di gruppo multinazionale può preparare la propria documentazione anti-ibridi. Tuttavia, la stessa può scegliere di nominare un’altra entità italiana appartenente al medesimo gruppo affinché questa prepari la documentazione per suo conto. Ciò appare particolarmente efficiente nel caso di gruppi multinazionali con più entità o stabili organizzazioni in Italia. 

 

Concetto di disallineamento da ibridi 

Cogliamo l’occasione per ricordare che i disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari), componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali (i “disallineamenti” appunto) incoerenti (e, perciò, “ibridi”) a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione (“deduction/no inclusion” o D/NI) e doppia deduzione (double deduction o DD).  

Si riportano di seguito due esempi pratici, al fine di rendere più chiare le casistiche sopra presentate: 

  • D/NI: Una multinazionale con sede nel Regno Unito (di seguito anche “UK”) ha una sussidiaria in Francia (di seguito anche “FR”). UK paga interessi su un prestito ricevuto da FR. Nel Regno Unito, questi interessi sono deducibili. Tuttavia, la Francia potrebbe classificare FR come un’entità esente da imposte o trattare il pagamento degli interessi in modo tale da non includerlo nel reddito imponibile di FR. Questo comporta che il pagamento degli interessi non viene tassato né nel Regno Unito né in Francia, portando a un’erosione della base imponibile in entrambe le giurisdizioni. 
  • DD: Una multinazionale presenta una filiale nel Regno Unito (di seguito anche “UK”) e una sussidiaria in Germania (di seguito anche “DE”). UK concede un prestito a DE. Poiché DE è considerata una filiale trasparente in Germania, il pagamento degli interessi su questo prestito non viene dedotto da DE, ma dalla casa madre, localizzata nel paese in cui DE è trasparente. Pertanto, il pagamento risulta deducibile fiscalmente in Germania. Allo stesso tempo, il Regno Unito potrebbe considerare DE come un’entità opaca e quindi permettere a UK di dedurre gli stessi interessi. Questo porterebbe a una doppia deduzione della stessa spesa, riducendo significativamente le imposte complessive pagate dalla multinazionale. 

 

La disciplina anti-ibridi  

La disciplina anti-ibridi nega ai fini fiscali, la deducibilità di componenti negativi di reddito (altrimenti deducibili nella determinazione della base imponibile) o, alternativamente, mira a forzare l’inclusione di componenti positivi di reddito (altrimenti non inclusi o riconosciuti nella base imponibile) nella misura in cui: 

  • ci sia un disallineamento cross-border (i.e. effetto di deduzione/non inclusione “D/NI” o doppia deduzione “DD”); 
  • tale disallineamento si verifichi tra parti correlate o tra le parti di un accordo strutturato; 
  • il disallineamento sia attribuibile alla diversa qualificazione fiscale di uno strumento finanziario o di un componente di reddito dovuto a tale strumento, a trasferimenti ibridi e pagamenti sostitutivi, a entità ibride (dirette o inverse) e stabili organizzazioni (ivi incluso il disallineamento nell’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione). 

Inoltre, le regole anti-ibridi italiane includono una disciplina specifica dei cosiddetti disallineamenti ibridi “importati”, che determina la negazione della deduzione dei componenti negativi di reddito sostenuti da un’entità italiana se tali componenti hanno finanziato, direttamente o indirettamente, un disallineamento ibrido sorto all’estero all’interno del gruppo (o nell’ambito di un accordo strutturato). 

 

Anti-Hybrid Doc  

Per conseguire la penalty protection, il Soggetto Passivo deve predisporre una documentazione che riporti informazioni di tipo generale (i.e. flow chart di gruppo, anagrafica completa delle entità facenti parte del gruppo, regimi di consolidamento degli imponibili, dati rilevanti del Soggetto Passivo), informazioni di tipo strettamente qualitativo (processo interno seguito per la rilevazione e trattamento delle transazioni che possono generare disallineamenti – di seguito anche “Transazioni Rilevanti”), informazioni analitiche sulle singole transazioni rilevanti (tutti gli elementi costitutivi: elemento soggettivo, riferibilità ad una delle fattispecie tipizzate, caratteristiche giuridiche, trattamento tributario negli Stati coinvolti, monitoraggio delle grandezze rilevanti, valutazione in ordine alla configurabilità del Disallineamento, processo di analisi). 

La Anti-Hybrid Doc deve essere preparata in italiano e firmata digitalmente dal rappresentante legale (o altro delegato) dell’entità italiana. Inoltre, deve essere applicata una marca temporale alla documentazione entro i termini indicati nel paragrafo successivo. 

 

Scadenze ed efficacia retroattiva 

Per i contribuenti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il decreto attuativo stabilisce che: 

  • per i periodi d’imposta che si chiudono il 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, la scadenza per preparare la documentazione anti-ibridi sarà giugno 2025 (precisamente la scadenza è entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale); 
  • per i periodi d’imposta che si chiudono il 31 dicembre 2023 e 2024, la scadenza per preparare la documentazione anti-ibridi è il 31 ottobre 2025 (scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2024); 
  • per i periodi d’imposta che si chiudono il 31 dicembre 2025 e successivi, la documentazione deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta oggetto di documentazione (ad esempio per l’esercizio 2025, la documentazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026). 

Si precisa che, in caso di procedura di accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere al contribuente di fornire la documentazione anti-ibridi entro 20 giorni lavorativi. Eventuale documentazione a supporto aggiuntiva, potrà essere fornita (su richiesta), entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta (che può essere prorogata di un massimo di altri 60 giorni). 

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