NEWSLETTER TAX MAGGIO 2025

Punteggi ISA per il regime premiale 

In conformità con quanto stabilito lo scorso anno, il provvedimento n. 176203 dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per beneficiare del regime premiale ISA nel 2024. È importante notare che per i soggetti ISA che partecipano al concordato preventivo biennale, la valutazione del punteggio di affidabilità non è necessaria. Tuttavia, continuano ad esserci obblighi dichiarativi in merito agli ISA durante la validità del CPB. Il regime premiale si applica solo se è previsto un ISA specifico per l’attività svolta. 

Nel caso di redditi d’impresa e lavoro autonomo, l’accesso ai benefici è consentito solo se il contribuente rispetta i requisiti ISA per entrambe le categorie e raggiunge punteggi minimi specifici. Se il punteggio è almeno 9, i benefici includono l’esonero dal visto di conformità per crediti IVA e imposte dirette fino a determinate soglie. Se inferiore a 9 ma almeno 8, i benefici sono ridotti a importi massimi specifici. Se il punteggio è pari almeno a 9, tanto per il solo 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, ulteriori vantaggi consistono nell’esclusione da normative riguardanti società non operative e nella riduzione dei termini di accertamento. Se viene raggiunto un punteggio di almeno 8 per il 2024, questo consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. L’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 prevede, inoltre, che i contribuenti con punteggio ISA di almeno 9 siano esonerati dalla garanzia in caso di sospensione di atti impugnati. 

 

Nuovo codice TD29 per regolarizzare l’omessa fattura 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo rilevanti aggiornamenti a seguito di novità legislative. Questi cambiamenti, che sono entrati in vigore dal 1° aprile 2025, includono: 

  • il codice “Tipo Documento” “TD29”, che servirà a notificare l’omessa o irregolare fatturazione all’Agenzia, modificando anche l’uso del codice “TD20”; 
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, conforme al Titolo V-ter del DPR 633/72; 
  • la rimozione della soglia limite di 400 euro per le fatture semplificate, come stabilito dall’art. 21-bis del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019, per i soggetti in regime forfetario o nel nuovo regime transfrontaliero.  

Attualmente, secondo il DLgs. “Sanzioni” (n. 87 del 14 giugno 2024), il soggetto passivo deve comunicare l’irregolarità entro novanta giorni, senza più necessità di versare l’imposta. Il mancato adempimento comporta una sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.  

 

Motivazione dell’autorizzazione agli accessi ai locali professionali 

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) del 6 febbraio 2025, riguardante il caso Italgomme Pneumatici Srl (n. 36617/18), ha affrontato le tematiche relative a accessi, ispezioni e verifiche. La Corte ha valutato la legislazione italiana, ritenendola non conforme rispetto all’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha stabilito che si deve garantire il rispetto della sede legale e dei locali commerciali di una società. In particolare, la disciplina nazionale è considerata inadeguata per proteggere i diritti dei contribuenti, dato che l’autorizzazione per ispezioni può risultare meramente formale e priva di motivazione. Inoltre, non è prevista la possibilità di impugnare tale autorizzazione.  

L’Agenzia delle Entrate è regolata dall’art. 52 comma 1 del DPR 633/72, che richiede l’emissione di una lettera di incarico per gli accessi, mentre la Guardia di Finanza opera secondo l’art. 35 della Legge 4/1929. Nel caso di accesso all’abitazione del contribuente, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, se ci sono indizi di evasione. L’entrata in locali a uso promiscuo non richiede, invece, tali indizi. La Corte ha sottolineato che l’autorizzazione deve sempre essere motivata e che la legislazione attuale non fornisce garanzie sufficienti per il contribuente. 

Obbligo di PEC per gli amministratori 

Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società. 

L’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali. 

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgano l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. L’obbligo si applica anche ai liquidatori. 

Il MIMIT, nella nota 12.3.2025 n. 43836, ha sottolineato come la percorribilità della soluzione della coincidenza delle PEC di amministratore e società sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22.5.2015, dove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima”. A fronte di ciò, quindi, si stabilisce l’onere delle imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, di conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30.6.2025. 

Inoltre, ha stabilito che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025. 

Interessi derivanti dal ravvedimento speciale – Indeducibilità  

Con la risposta ad interpello 3.3.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale degli interessi passivi pagati da un professionista che ha adottato il ravvedimento speciale, ai sensi dell’art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022.  

La risposta si sofferma sulla nozione di inerenza per il reddito di lavoro autonomo. In assenza di norme specifiche, gli interessi passivi possono essere dedotti solo se documentati e ritenuti inerenti all’attività svolta. Negli anni si è chiarato che: 

  • l’inerenza richiede un nesso diretto tra la spesa e l’attività professionale (Cass. 18.2.2015 n. 3198); 
  • solo i costi funzionali alla generazione di reddito possono essere dedotti (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55, § 5).  

Le spese devono risultare correlate all’intera attività professionale, senza necessità di un rigoroso legame con i singoli compensi (ris. Agenzia delle Entrate 16.2.2006 n. 30).  

Relativamente agli interessi di mora per ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, questi sono considerati indeducibili perché accessori all’obbligazione principale di pagamento delle imposte. Analogamente, per il ravvedimento speciale, gli interessi sono anch’essi indeducibili.  

 

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