NEWSLETTER TAX LUGLIO 2025

Le novità del decreto fiscale DL 84/2025 

Rimborso delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi 

Il DL 84/2025 ha abrogato l’art. 1, comma 81, lettera b) della L. 207/2024 e inserito il nuovo co. 2-bis art. 54 del TUIR secondo cui le spese, di cui al comma 2 lett. b) dello stesso articolo, sostenute dai professionisti non potranno essere dedotte né escluse dal reddito imponibile se non risultano pagate con strumenti tracciabili. Questa modifica rimuove i problemi di coordinamento con il nuovo art. 54 del TUIR che erano sorti a seguito delle modifiche da parte del D.Lgs. 192/2024. Con il co. 6-bis dell’art. 54-septies del TUIR si introduce l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per consentire la deducibilità delle spese sostenute direttamente dall’esercente arti e professioni nel territorio dello Stato. Le nuove regole si applicano anche ai fini IRAP e riguardano le spese sostenute dal 2025. 

Spese di rappresentanza 

È stata modificata la normativa riguardante le spese di rappresentanza e omaggi, rendendole deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate tramite strumenti bancari o postali. Inoltre tali spese, qualificate secondo il DM 19.11.2008, sono deducibili se rispettano il limite dell’1% dei compensi percepiti. Restano escluse dal suddetto obbligo le spese di pubblicità e sponsorizzazione. Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dal 18 giugno 2025, con possibilità di pagamento in contante fino al 17 giugno 2025. 

Interessi e proventi finanziari 

Il nuovo comma 3-bis introdotto nell’articolo 54 del TUIR stabilisce che gli interessi e i proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni siano considerati redditi di capitale, escludendoli dalla formazione del reddito di lavoro autonomo. Questo chiarimento è legato all’introduzione del principio di “onnicomprensività” dal DLgs. 192/2024. La disposizione entrerà in vigore per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta che termina il 31 dicembre 2024. 

Plusvalenze 

Con l’inserimento del co. 3-ter nell’art. 54 del TUIR, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale sono ora considerate redditi diversi. Questi redditi non contribuiscono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale sono ora imponibili con un’imposta sostitutiva del 26%. Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. 

Riporto delle perdite fiscali, con effetti sulle operazioni straordinarie 

L’art. 2 del DL 84/2025 modifica il regime di riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie, rettificando i criteri per la loro determinazione nel caso di versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi ed estendendo i limiti al riporto delle perdite alle società destinatarie di conferimenti d’azienda. In particolare, viene modificato il criterio della determinazione sulla base del patrimonio netto a valori reali, in base al quale in caso di versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi, le perdite riportabili subiscono una riduzione pari al doppio dei versamenti degli ultimi 24 mesi. Inoltre, si estendono i limiti al riporto delle perdite alle società destinatari di conferimenti d’azienda, parificando le loro perdite a quelle delle società coinvolte in scissioni e quindi anche in tal caso sottoposte al test di vitalità e alla congruità del patrimonio netto. Tali modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. 

Nuove assunzioni con deduzione fiscale 

La super deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, prevista dall’art. 4 del DLgs. 216/2023, esclude le società collegate dal calcolo dell’incremento occupazionale. Inizialmente, il provvedimento richiedeva di considerare in negativo le diminuzioni occupazionali delle società collegate; tuttavia, tale riferimento è stato rimosso. La modifica è valida a partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2023, quindi dal 2024 per i soggetti “solari”. Di conseguenza, l’incremento occupazionale dovrà tener conto solo delle diminuzioni nelle società controllate. 

Società estere controllate (Cfc) 

L’art. 4 del DL 84/2025 modifica il regime delle CFC ex art. 167 del TUIR, aggiornando le norme sulla tassazione delle controllate estere. Le modifiche più rilevanti riguardano: la modifica del co. 4-bis dell’art. 167 del TUIR che determina come deve essere considerata l’imposta minima nazionale equivalente ai fini della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera; la modifica del co. 4-ter del medesimo art. 167 sulla verifica del reddito effettivo, stabilendo un pagamento del 15% sugli utili delle società estere controllate; l’integrazione del co. 9 dell’art. 167 del TUIR con cui viene regolata la detraibilità dall’IRES a debito della controllante dell’imposta minima nazionale equivalente allocata alla CFC. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2024 e influenzeranno la compilazione del modello REDDITI 2025. 

Disallineamento da ibridi 

L’art. 5 del DL 84/2025 modifica l’art. 61 co. 3 del DLgs. 209/2023 per uniformare il termine di presentazione della documentazione per il regime transitorio di penalty protection dei disallineamenti da ibridi al termine per la dichiarazione del 2024. I soggetti interessati devono presentare la documentazione entro il termine stabilito per il periodo d’imposta in corso al 6.12.2024. Nei modelli REDDITI 2025 va segnalato il possesso della documentazione sia per il 2024 che per i periodi precedenti. 

Reverse charge 

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) modifica l’ambito di applicazione del reverse charge nel settore della logistica, estendendo la sua applicabilità alle prestazioni di servizi tramite vari tipi di contratti, inclusi appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Viene eliminata la condizione precedente che limitava l’applicazione ai contratti con prevalente utilizzo di manodopera presso i committenti. Inoltre, il nuovo decreto-legge 84/2025 introduce un regime opzionale di versamento dell’IVA da parte del committente, estendendo questa opzione a tutti i soggetti coinvolti nella catena dei subappalti. 

Split payment 

A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana saranno escluse dal meccanismo dello split payment. Questa modifica normativa è stata introdotta per allineare la legislazione italiana alla decisione dell’UE n.1552 del 25 luglio 2023. In particolare, l’Italia ha ricevuto l’autorizzazione a mantenere lo split payment fino al 30 giugno 2026, ma senza includere le suddette società dal 1° luglio 2025. Le nuove disposizioni si applicheranno alle fatture emesse a partire da quella data. 

Dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d’imposta 2023 

Le dichiarazioni per le imposte sui redditi e l’IRAP (modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024), il cui termine di presentazione scadeva il 31.10.2024, possono essere considerate tempestive se presentate entro l’8.11.2024. Tuttavia, se sono stati effettuati versamenti a titolo di ravvedimento operoso per la presentazione tardiva in questo intervallo, non è possibile richiedere il rimborso. Le dichiarazioni presentate dopo il 31.10.2024 ma entro l’8.11.2024 non consentono l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025. 

 

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