Regime transfrontaliero di franchigia IVA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 460166 del 30.12.2024 sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA. Per accedere al regime, il soggetto passivo nazionale che desideri applicare la franchigia in uno o più degli Stati membri dell’Unione europea deve rispettare alcune condizioni riguardo il volume d’affari ed effettuare la comunicazione sull’applicazione della franchigia. Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime con il quale i soggetti passivi stabiliti nell’UE, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta. A seguito della comunicazione della richiesta di accesso, l’operatore viene ammesso al regime con attribuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del c.d. “numero di identificazione EX”, composto dal numero di partita IVA, seguito dal suffisso “EX”.
Obbligo di indennizzo ai proprietari dei beni oggetto di polizza catastrofale
Il 6 maggio la Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha approvato alcuni emendamenti in relazione all’obbligo di stipula della polizza per gli eventi catastrofali. Tra questi, uno riguarda la controversa disposizione che impone all’imprenditore di garantire i beni, indicati nell’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) del codice civile, “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024). Questo emendamento chiarisce definitivamente che l’imprenditore che utilizza beni in locazione deve occuparsi delle polizze assicurative, a meno che tale responsabilità non sia già stata assunta da un altro soggetto. In aggiunta, il richiamato emendamento ha specificato che l’imprenditore conduttore che abbia stipulato la polizza, in caso di danno subito per il verificarsi di un evento catastrofale dovrà versare l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione al proprietario del bene. Quest’ultimo è obbligato ad impiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti, o per ripristinare la loro funzionalità. Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per tali scopi, l’imprenditore conduttore ha diritto a ricevere una somma equivalente al lucro cessante per il periodo in cui l’attività d’impresa è stata interrotta a causa dell’evento catastrofale, fino a un massimo del 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.
Sopravvenienze attive dichiarate nell’anno d’imposta in cui la sentenza depositata riconosce il credito o disconosce il debito
L’ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025 della Corte di cassazione, in relazione a un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro Carmelo Montinaro, ha affermato in quale anno d’imposta devono essere dichiarate le sopravvenienze attive derivanti da riconoscimento del credito o disconoscimento del debito. La controversia era originata da un avviso di accertamento sul reddito di Montinaro in due società, risultato da una rettifica del reddito della società-madre per l’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive. Tra i motivi di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ. in merito all’imputazione della componente positiva al reddito. La Corte ha accolto la motivazione precisando che le sopravvenienze attive devono essere dichiarate nell’anno d’imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia stata sospesa. Infine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originario di Montinaro.
Finanziamento infruttifero alla partecipata non ammesso senza prova degli accordi
L’infruttuosità del finanziamento a favore di una società partecipata non può essere provata semplicemente attraverso una lettera non datata. Come stabilito dall’articolo 46 del Tuir, la presunzione di onerosità è valida e «può essere esclusa solo in presenza di una prova positiva di avvenuto inserimento nei mutui di pattuizioni contemplanti espressamente l’esonero della mutuataria dall’obbligo del pagamento di interessi». Questi riferimenti sono stati utilizzati dalla Corte di Giustizia Tributario di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia che, nella sentenza n. 60/3 del 14 febbraio scorso, ha rigettato l’appello del contribuente, dando ragione all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la mancata registrazione in bilancio degli interessi attivi. La Corte di giustizia tributaria ha sottolineato che l’assenza di onerosità può essere dimostrata solo in presenza di specifiche prove, evidenziando come le lettere presentate prive di data certa fossero da ritenersi troppo generiche per supportare la non onerosità del finanziamento.
Semplificazioni in vista per la Global Minimun Tax
Il 6 maggio scorso, l’UE ha pubblicato la direttiva 872/2025 del Consiglio Europeo, nota come Dac 9, che modifica la direttiva 2011/16/Ue, relativa alla cooperazione amministrativa in ambito fiscale. L’obiettivo primario del legislatore comunitario è quello di centralizzare e semplificare gli obblighi dichiarativi collegati alla Global minimum tax (Gmt), evitando duplicazioni e migliorando l’efficienza del controllo fiscale a livello europeo. In particolare, le autorità competenti degli Stati membri, ricevuta la Dichiarazione sulle imposte integrative dall’entità madre o da quella designata, sono tenute a scambiarsi le informazioni automaticamente tra di loro. Le informazioni scambiate riguarderanno la sezione generale della dichiarazione e saranno inviate sia allo Stato membro di attuazione della Gmt sia agli Stati membri che applicano l’imposta integrativa domestica qualificata (Qdtt). L’articolo 2 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare le necessarie disposizioni legislative entro il 31 dicembre 2025, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. La prima presentazione della dichiarazione consolidata è prevista entro il 30 giugno 2026.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo
Gli importi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono essere dilazionati indipendentemente dalla loro natura, sia essa tributaria, contributiva o di altro tipo, e dall’origine del carico, sia esso ruolo o cartella di pagamento. La dilazione è disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73, modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 1102 in seguito alla L. 9.8.2023 n. 111. Le nuove norme, applicabili alle domande presentate dal 1.1.2025, prevedono un massimo di 120 rate mensili in base alle difficoltà del debitore. Il DM 27.12.2024 stabilisce criteri di accesso per persone fisiche e società, sulle base rispettivamente del modello ISEE e del calcolo dell’indice di liquidità. Ogni rata potrà avere un importo minimo di 50,00 euro, con possibilità di rate variabili crescenti in base al caso specifico.
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