NEWSLETTER TAX GENNAIO 2024

Legge di Bilancio per il 2024 – le principali novità fiscali

Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 231/2023), che introduce una serie di novità in materia fiscale.
La Legge di Bilancio 2024 entra in vigore il 1° gennaio 2024, salvo quanto diversamente stabilito in corrispondenza delle singole misure da essa recate.
Per quanto di vostro interesse segnaliamo in questa circolare le misure più significative e rilevanti ai fini fiscali e in tema di investimenti e sostegno finanziario per le imprese.

 

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorre una perizia di stima redatta e asseverata da professionista abilitato entro il 30.06.2024.
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, invece, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del DPR 917/1986.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% che deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30.06.2024;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.06.2024, il 30.06.2025 e il 30.06.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.06.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.06.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 elevandola da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti

Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:

  • qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);
  • in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).

Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.

 

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24

La legge di Bilancio prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. In caso di indebita compensazione, la stessa viene sanzionata nella misura del 30%.

 

Presentazione modelli F24 contenenti compensazioni – estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre¬sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni anche per crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’ 1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’ef¬fi¬ca¬cia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

 

Credito di imposta per la ZES unica Mezzogiorno – rifinanziamento

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.

 

Legge Sabatini – rifinanziamento

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

Plastic tax e Sugar tax – rinvio

È stato disposto l’ulteriore differimento all’ 1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con sin¬golo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande anal¬coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti

Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:

  • con sede legale in Italia;
  • aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.

L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.
La polizza copre i danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin¬ci¬pi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.

A fronte del versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva pari al 18%, i valori risultanti dall’adeguamento:

  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
  • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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