NEWSLETTER TAX GENNAIO 2023

Premessa 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che introduce molte novità in materia fiscale.  

La Legge di Bilancio 2023 entra in vigore il 1 gennaio 2023, salvo quanto diversamente stabilito in corrispondenza delle singole misure da essa recate. 

Per quanto di vostro interesse segnaliamo in questa circolare le misure più significative e rilevanti ai fini fiscali e in tema di investimenti e sostegno finanziario per le imprese. 

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il primo trimestre 2023  

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. 

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al: 

  • 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) alle imprese energivore; 
  • 35% alle imprese non energivore (in luogo del 30% del trimestre precedente), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; 
  • 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore; 
  • 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore. 

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 o sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.  

 

Credito di imposta per le quotazioni delle PMI – proroga 

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da 200.000 a 500.000 euro. 

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 – proroga 

Viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.  

Il credito di imposta, quindi, spetta per gli investimenti che rispettano le seguenti condizioni: 

  • entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto; 
  • sia stato corrisposto un acconto di almeno il 20%; 
  • l’acquisto sia perfezionato entro il 30 settembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023). 

 

Crediti di imposta per l’acquisto di materiali riciclati 

A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, l’anno 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate. 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste. 

 

Sugar e plastic tax 

Con la Legge di Bilancio 2023 viene posticipata al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). 

 

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni  

La Legge di Bilancio 2023 prevede la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, ed estende il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. 

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. 

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorre una perizia di stima redatta e asseverata da professionista abilitato entro il 15.11.2023.  

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, invece, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del DPR 917/1986.  

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% che deve essere versata: 

  • per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023; 
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. 

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. 

 

Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio  

La Legge di Bilancio 2023 stabilisce che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza la necessità di presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti 

Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP. 

Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).  

 

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentali 

Per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per tali attività. 

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. 

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027. 

Nuova Sabatini – dilazione dei termini e rifinanziamento 

Viene confermato il rifinanziamento della “Legge Sabatini” per il 2023. Si tratta dell’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), che facilita l’acquisizione di beni strumentali da parte delle micro, piccole e medie imprese (art. 2 del DL n. 69/2013). 

In particolare, la misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. 

Viene inoltre prevista l’estensione del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023, che passa da 12 mesi a 18 mesi. Le informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero https://www.mise.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini. 

 

Innalzamento dei limiti per la contabilità semplificata 

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività. 

 

Affrancamento degli utili delle società partecipate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato   

Viene introdotta un’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle società ed enti partecipati e residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, i quali, secondo la normativa generale, concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.  

Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono più assoggettati a tassazione. 

Possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).  

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022: per i soggetti solari, il termine è quindi il 30 giugno 2023 

Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari: 

  • al 9%, per i soggetti IRES;
  • al 30%, per i soggetti IRPEF. 

Tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali se, entro il  termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (per i soggetti solari, il 30.6.2024), avviene l’effettivo rimpatrio degli utili. 

 

 

Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari 

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari 

In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni detenute in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia, è tassata in Italia). 

In secondo luogo, sono tassate in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti), anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.  

Si applicano comunque le Convenzioni contro le doppie imposizioni che potrebbero limitare tale tassazione. 

 

Regime di deducibilità dei costi “black list” 

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.  

Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu. 

Per effetto delle modifiche i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili interamente e senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione, mentre i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione della concreta esecusione e dell’effettivo interesse economico dell’operazione. 

Viene inoltre reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro. 

 

Investment management exemption 

Con la Legge di Bilancio 2023 viene introdotta una norma, già presente in altri ordinamenti esteri, che chiarisce le condizioni per la configurazione di una stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri. L’obiettivo è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli”.  

Sono quindi integrate: 

  • la nozione di stabile organizzazione personale, prevedendo che abbiano lo status indipendente i soggetti (anche non residenti) che, in nome o per conto del veicolo di investimento estero, abitualmente concludono contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuiscono anche con operazioni preliminari o accessorie all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di partecipazioni, strumenti finanziari, derivati e crediti; 
  • la nozione di stabile organizzazione materiale, prevedendo che la sede fissa di affari dell’asset manager non si considera a disposizione del veicolo di investimento estero per il solo fatto che l’attività ivi svolta reca un beneficio al veicolo estero. 

L’esclusione dello status di stabile organizzazione è subordinata alla verifica di appositi requisiti (ad esempio, legati alla localizzazione dell’investitore estero, all’indipendenza, alla remunerazione dell’asset manager, ecc.). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Milano, Gennaio 2023  

Con i migliori saluti, 

LDP 

 

LDP provides Tax, Law and payroll  scalable and customised services and solutions. LDP Professional have also matured a significant expertise in  M&A, Corporate Finance, Transfer Price, Global Mobility Consultancy and Process Automation. 

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