Dimissioni Per Fatti Concludenti E Ticket Licenziamento
La L. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto una nuova fattispecie di risoluzione di rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dalla norma, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificarne la veridicità. In tale fattispecie, quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall’articolo 26, D.Lgs. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore (comunicazione e sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica), nonché il rispetto del termine di preavviso.
L’effetto risolutivo del rapporto può tuttavia non essere applicato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il Legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell’ipotesi in cui l’Itl accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del comma 7-bis, articolo 26, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, L. 203/2024. Solo in tale fattispecie, l’Itl provvede a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via pec ricevuta. A seguito della comunicazione dell’Itl al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.
Riflessi sulla NASpI
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Aliquote 2025 Per Iscritti Alla Gestione Separata
L’Inps, con circolare n. 27/2025, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2025.
Contribuzione 2025 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito
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Aliquote degli iscritti alla Gestione separata dal 1° gennaio 2025 |
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Liberi professionisti e collaboratori |
Aliquota di versamento |
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Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,07% |
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Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
35,03% |
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Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
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Magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva |
Aliquota di versamento |
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Senza altra forma di previdenza obbligatoria |
35,03% |
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In presenza di altra forma di previdenza obbligatoria |
26,03% |
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Lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo |
Aliquota di versamento |
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Ivs |
Altre |
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Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta |
25% |
2,03% |
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Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta |
24% |
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Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita |
24% |
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Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2025 è pari a 120.607 euro.
In ambito sportivo dilettante per i collaboratori e le figure assimilate la contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini Ivs deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive, inoltre, sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.
Il versamento dei contributi dev’essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev’essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). L’acconto 2025 deve essere calcolato con le aliquote per il 2025.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025
I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2024.
Minimale per l’accredito contributivo
Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2025 è pari a 18.555 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all’aliquota applicata, avranno l’accredito dell’intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:
- 4.453,20 euro se applicano l’aliquota del 24%;
- per i professionisti: 4.837,29 euro se applicano l’aliquota del 26,07% e per gli autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53, Tuir, del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini Ivs e 195,54 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
- per i parasubordinati e le figure assimilate 6.256,75 euro se applicano l’aliquota del 33,72%; 6.499,82 euro se applicano l’aliquota del 35,03%; 4.837,29 euro se amministratori di enti locali iscritti come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%; 6.499,82 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%; 4.829,87 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%; 5.015,42 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini Ivs e 376,67 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
Rimborso Delle Spese Domestiche Tramite Autocertificazione Non Autentificata
Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 17 del 30 gennaio 2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese domestiche sostenute può essere acquisita dal datore di lavoro anche con la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza l’autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale. Come noto la Legge di Bilancio 2025 ha riproposto per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’incremento di esenzione dei fringe benefit da 258,23 a 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). Oltre ai compensi in natura sono agevolabili anche le somme e i rimborsi per utenze domestiche e/o costi di locazione e mutui dell’abitazione principale. Per erogare somme esentasse, tuttavia, il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore o la documentazione probatoria o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che possa essere conservata per eventuali controlli da parte degli organi competenti.
Con la predetta risposta il Fisco precisa che la dichiarazione sostitutiva potrà essere acquisita senza l’autenticazione della sottoscrizione essendo sufficiente la sottoscrizione in originale con in allegato il documento di identità del sottoscrittore.