NEWSLETTER PAYROLL MARZO 2023

Tirocini di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, ha fornito un parere in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio.

Premesso che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, consentendo anche a loro di usufruire dei percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo, va tenuto presente che la legge distingue l’ipotesi di tirocinio con soggetto regolarmente soggiornante in Italia (articolo 2, D.M. 22 marzo 2006) – ad esempio con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – al quale si applica, integralmente la normativa regionale vigente o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, da quella con soggetto che si trova all’estero (articolo 3, D.M. 22 marzo 2006), nei confronti del quale si applica l’articolo 40, comma 9, lettera a), D.P.R. 394/1999.

Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, può svolgere:

  • tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
  • un’attività di tirocinio non curriculare, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999.

 

 

Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti 

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2022).

 

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

  • lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
  1. lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  2. lavori in cassoni ad aria compressa;
  3. lavori svolti dai palombari;
  4. lavori ad alte temperature;
  5. lavorazione del vetro cavo;
  6. lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  7. lavori di asportazione dell’amianto;
  • lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
  • lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso Decreto):
  1. prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  2. lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
  3. macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  4. costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  5. apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  6. elettrodomestici;
  7. altri strumenti e apparecchi;
  8. confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
  9. confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US nel portale https://servizi.lavoro.gov.it.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

 

 

Medico competente e tutela dei videoterminalisti in smart-working

La sempre maggiore diffusione del lavoro in modalità c.d. agile (smart-working) impone ai datori di lavoro di porre in essere le previste tutele al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro. Stante la predetta situazione è stato presentato apposito interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificare se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

I tecnici del Ministero, con risposta n. 1/2023, dopo un approfondita disamina della vigente normativa concludono ricordando che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e quindi può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere della Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale è bene ricordare che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

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