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Nuova normativa sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa

A mezzo delle L. n. 76/2025 il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

La nuova normativa tende a incentivare la partecipazione dei dipendenti alla vita dell’impresa, tenendo conto di differenti profili, al fine di rafforzare il rapporto e la collaborazione tra le parti coinvolte. Si tratta, infatti, di partecipazione alla gestione dell’impresa, con presenza di rappresentanti dei lavoratori in alcuni suoi organismi, ovvero di partecipazione economica e finanziaria, che prevede sia una partecipazione ai profitti ma anche al capitale tramite forme di azionariato diffuso, per finire ad una partecipazione organizzativa, tramite il coinvolgimento di rappresentati dei lavoratori nelle strategie organizzative e produttive.

Riguardo la partecipazione agli utili d’impresa (ex art. 5), la novella normativa propone le seguenti indicazioni. Viene previsto per l’anno 2025, in deroga a quando ordinariamente disposto ex L. n. 208/2015 riguardo i premi di risultato, che la tassazione agevolata al 5% sia riservata alla distribuzione di utili ai dipendenti, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • sia distribuita una quota degli utili non inferiore al 10% degli utili complessivi;
  • tale distribuzione venga attuata secondo la previsione di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali);
  • che l’importo totale dell’utile distribuito non superi il limite annuo di € 5.000 lordi.

Riguardo a una possibile partecipazione azionaria dei lavoratori (ex art. 6), vengono previsti alcuni strumenti partecipativi al capitale dell’impresa quali speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo la loro forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti agli azionisti, tenendo naturalmente conto delle disposizioni del codice civile sul tema. Per tali casistiche, per l’anno 2025, gli eventuali dividendi corrisposti ai lavoratori, a seguito delle azioni loro attribuite ed in sostituzione di premi di risultato, saranno esenti da imposta sul reddito per il 50% del loro valore, ma soltanto per un importo non superiore a € 1.500 annui.

L’effetto dell’iscrizione all’aire sul regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 149/E del 9 giugno 2025, ha indicato che l’iscrizione all’AIRE, che rappresenta una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014, non produce la fuoriuscita immediata dal regime fiscale agevolato.

La fattispecie analizzata dal Fisco riguarda un ingegnere che aveva aderito al regime forfettario e che successivamente si era iscritto all’AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, benché l’esito della richiesta d’iscrizione gli fosse stato comunicato a febbraio 2025. In attesa dell’esito, per tutto l’anno 2024 aveva, quindi, continuato ad emettere fatture come forfettario. Tramite il quesito, l’ingegnere istante chiedeva parere all’Amministrazione Finanziaria per conoscere il corretto comportamento tributario: ossia se dovesse provvedere a correggere le fatture a seguito della comunicazione di esito positivo intervenuta solo nel 2025.

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta negativa, evidenziando che l’iscrizione all’AIRE non aveva comportato la perdita immediata del regime fiscale, che era avvenuta solo dal periodo d’imposta 2025. Il Fisco, inoltre, ricorda che l’unica causa di cessazione ”immediata” del regime di favore, con contestuale passaggio al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si verifica, è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

Contribuzione figurativa per lavoratori in aspettativa

Con il messaggio n. 1606/2025 l’INPS ha offerto chiarimenti sull’accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31, L. n. 300/1970 e dell’art. 3, D.Lgs. n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione che ammette la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione medesima e l’eletto.

Con il messaggio n. 55/2008 l’Istituto aveva precisato che l’accredito figurativo nell’assicurazione IVS non è escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla Gestione separata, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa e che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31, L. n. 300/1970, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro […] non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata”.

Per non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 31, L. n. 300/1970. Quindi, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data del 21 maggio 2025, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55/2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31, L. n. 300/1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.

 

 

 

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