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Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

È stata Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213/2023 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Diversi gli atti normativi in materia lavoristica e fiscale contemplate dalla Manovra 2024 che introducono importanti cambiamenti con un impatto significativo su imprese e lavoratori. Di seguito le principali novità che caratterizzeranno il nuovo anno.

Per i lavoratori

Modifiche dell’IRPEF
Con la Legge di Bilancio 2024, viene eliminato lo scaglione del 25%, incluso nell’applicazione dell’aliquota minima, di fatto accorpando i primi due scaglioni presenti lo scorso anno.

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

SCAGLIONI ALIQUOTE
Fino a 28.000 euro 23%
Da 28.001 a 50.000 euro 35%
Oltre 50.000 euro 43%

Sale anche la detrazione per lavoro dipendente di 75 euro, da euro 1880,00 a euro 1955,00.
Cambia dunque dal 2024 la soglia di esenzione dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente che passa da 8.145 euro a 8.500 euro.
Di conseguenza cambia leggermente anche la soglia di reddito per il diritto a Trattamento Integrativo (TIR) che spetta ai lavoratori la cui imposta sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente; il reddito di riferimento avrà un decremento di euro 75,00 per effetto dell’aumento delle detrazioni fiscali.
Le nuove aliquote per scaglioni di reddito e l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro offrono un quadro fiscale rinnovato.

Smart working e lavoratori per i super fragili
È prorogato al 31 marzo 2024 il termine in materia di smart working per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e per i c.d. “lavoratori fragili”.

Contribuzione agevolata per lavoratori subordinati
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, la Legge di Bilancio 2024 conferma la misura esonerativa sulla quota dei contributi previdenziali già prevista nel corso del 2023.
Il beneficio è del 6% se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro mensili e del 7% se non supera i 1.923 euro mensili.
La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

Esenzione contributiva per lavoratrici madri
Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (rapporti di lavoro domestico esclusi), viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

La decontribuzione spetta fino a:

  • per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  • per le madri con 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo

Tassazione agevolata per premi di produttività
La Legge di Bilancio 2024 conferma la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 5% per premi e somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti in applicazione dei premi di risultato. Un’incentivazione diretta per premiare la produttività e il raggiungimento degli obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali.
La detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui.
Si ricorda che per poter rientrare nella sfera di applicazione dell’agevolazione fiscale indicata, l’accordo aziendale dovrà essere depositato in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Fringe benefit
La disciplina relativa ai fringe benefits subisce importanti modifiche. Per il periodo di imposta 2024, la Legge di Bilancio ha previsto:

  • il limite di esenzione ordinario di 258,23 passa a 1.000 euro in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • il limite di esenzione ordinario di 258,23 passa a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.

Oltre ai beni in natura rientrano, nel medesimo limite complessivo, anche le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La concessione del regime fiscale agevolativo è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Ricordiamo inoltre che le esenzioni riconosciute riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale e che in caso di superamento delle somme di fringe previste, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta fiscale e previdenziale nel periodo paga in cui è superata la soglia di euro 1.000 elevata a 2.000 euro per i soggetti con figli a carico. Tuttavia, ove sia chiaro e certo il superamento della predetta soglia, la ritenuta dovrà essere applicata sin dal primo periodo di paga.

Detassazione lavoro notturno e festivo nel settore turistico
Per sostenere l’occupazione nel settore turistico, la Legge di Bilancio 2024 introduce un trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro nell’anno di imposta precedente. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nell’anno 2023 anche da più datori di lavoro, e recuperate tramite credito di imposta da compensare su modello F24 di riferimento del mese stesso di erogazione del trattamento.

Congedo parentale ampliato
Nel modificare il primo periodo dell’art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2002, per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Tale retribuzione viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024. Quindi nel 2024 i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all’80%. Dal 2025 potranno fruire di 1 mese all’80% e di un altro mese al 60%.

Limitazioni per redditi elevati
Il beneficio della detrazione fiscale viene limitato per i redditi superiori a 50.000 euro, introducendo una diminuzione per alcuni oneri specifici.

Per le imprese

Incentivo fiscale per nuove assunzioni
Un altro aspetto rilevante in materia di lavoro riguarda la cosiddetta “assunzione incrementale“. Per
i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023, potranno maggiorare del 20% il costo del personale relativo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in caso di incremento occupazionale rilevato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
È importante notare che, nonostante la previsione richieda un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni, l’implementazione di questa disposizione può avere impatti positivi sulle decisioni di assunzione. Sebbene sia una misura indirettamente legata alla sfera lavorativa, il suo effetto sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa la rende un incentivo di rilievo per le imprese, promuovendo la creazione di nuovi posti di lavoro e sostenendo la crescita economica complessiva.

Donne vittime di violenza
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
Lo sgravio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023.
Sono oggetto di sgravio le assunzioni di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro.
La durata dello sgravio è diversamente concesso a seconda del tipo di contratto di assunzione:

  • 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
  • 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24
La legge di Bilancio prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. In caso di indebita compensazione, la stessa viene sanzionata nella misura del 30%.

Presentazione modelli F24 contenenti compensazioni – estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre­sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni anche per crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’ 1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’ef­fi­ca­cia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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