Oggetto: decontribuzione sud autorizzata anche per il 2023
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo Decontribuzione Sud, di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, che spetta, previa autorizzazione della Commissione Europea, ai rapporti di lavoro dipendente, con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni individuate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), ed è così modulato:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
Il Ministero del lavoro, il 7 dicembre scorso, ha dato notizia dell’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea, intervenuta con decisione del 6 dicembre 2022, dell’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo, unitamente all’aumento del budget di 5,7 milioni di euro e dei massimali per impresa fino a 2 milioni.
La Commissione aveva approvato tale misura, limitatamente al secondo semestre 2022, con la Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 e la circolare Inps n. 90/2022 aveva fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, limitatamente, però, al periodo 1° luglio-31 dicembre 2022, precisando che per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2029 le relative istruzioni sarebbero state fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Con il messaggio n. 4593/2022, l’Inps ha offerto precisazioni in merito all’aumento dei massimali di aiuto concedibili, dato che la decisione della Commissione del 6 dicembre 2022, ha innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework a:
- 000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’Istituto afferma che:
- se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro;
- i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework.
Infine, l’Inps conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, Legge di Bilancio 2021.
Per le modalità di fruizione della misura agevolativa valgono le indicazioni già fornite dall’Istituto da ultimo con la circolare n. 90/2022.
Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione.
Oggetto: REGIME SANZIONATORIO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO
L’INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:
Congedi e permessi | Sanzione |
Congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs 151/2001) | Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro |
Riposi giornalieri della madre (articolo 39, D.Lgs. 151/2001) | |
Riposi giornalieri del padre (articolo 40, D.Lgs. 151/2001) | |
Riposi per parti plurimi (articolo 41, D.Lgs. 151/2001) | |
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 42, D.Lgs. 151/2001) | |
Adozioni e affidamenti (articolo 45, D.Lgs. 151/2001) | |
Congedi parentali (Capo V, D.Lgs. 151/2001) | |
Congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. 151/2001) | Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi |
Divieto di licenziamento (articolo 54, D.Lgs. 151/2001) | L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro |
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (articolo 56, D.Lgs. 151/2001) |
In merito al regime intertemporale, l’INL precisa che, per quanto attiene alle tutele previste dagli articoli 54, comma 7 (divieto di licenziamento), e 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni), le stesse trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità “di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012” ora “confluito nell’art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001” sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.