NEWSLETTER LEGAL MARZO 2023

NOVITÀ: DL MILLEPROROGHE 2023 (convertito in L. n. 14/2023)

Assemblee on line anche senza previsione statutaria: nuovo termine

Tra le novità del “Milleproroghe” 2023 vi è la reintroduzione del termine fino al 31.07.2023 per poter tenere le assemblee di società in videoconferenza anche senza apposita previsione statutaria.

Il “nuovo” termine riprende la scia del regime emergenziale che era tuttavia terminata il 31.07.2022: il legislatore ha “riaperto” tale regime di favore, anche sulla scorta della notevole praticità di questo sistema che quindi è liberamente utilizzabile anche laddove lo statuto non preveda espressamente la possibilità di tenere assemblee (ed adunanze dell’organo amministrativo, che seguono la stessa ratio) in videoconferenza, come la norma civilista espressamente prevede.

La disposizione del “Milleproroghe” prevede che le assemblee possano essere “tenute” – in ogni caso – in videoconferenza fino al 31.07.2023: quindi è consequenziale che la relativa convocazione (salvo il caso di assembea totalitaria) debba essere stata effettuata in precedenza, nei tempi previsti per legge.

Tra le altre novità del Milleproroghe, in particolare si segnalano:

  • lo slittamento al 31 marzo 2023 della scadenza per la comunicazione della cessione del credito che riguarda i bonus edilizi;
  • la deroga al limite di 24 mesi per il lavoro in somministrazione fino al 30 giugno 2025;
  • lo slittamento al 31 dicembre 2023 del termine per completare gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari e materiali 4.0 “prenotati” nel 2022;
  • la deroga al limite di 24 mesi per il lavoro in somministrazione fino al 30 giugno 2025;

Corporate

Azione di responsabilità contro amministratore unico e non necessità di previa delibera assembleare

Ai fini dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità di una società a responsabilità limitata è necessaria la previa delibera assembleare che autorizza l’esercizio di tale azione; ciò non vale, tuttavia, nel caso in cui la qualità di amministratore e quella di socio unico siano in capo ad un unico soggetto. In tale ultima ipotesi recente giurisprudenza di merito ha ritenuto potersi ravvisare un’ “autorizzazione implicita”: è stata quindi ritenuta legittimamente spiegata l’azione di responsabilità da parte dell’amministratore unico verso il precedente amministratore unico responsabile di aver compiuto scelte che abbiano cagionato un danno alla società (e quindi non meramente frutto di discrezionalità imprenditoriale secondo il criterio della business judgement rule).

Impugnativa di bilancio: per il comproprietario di partecipazione “impugnativa ridotta”

Il comproprietario di una partecipazione sociale – per la quale sia stato nominato un rappresentante comune ai fini dell’esercizio dei diritti secondo le norme della comunione – non è legittimato ad impugnare il bilancio quale socio, ma solo quale terzo avente interesse a farne valere la nullità. Nell’azione di nullità – a differenza che nell’azione di annullamento di una delibera assembleare – il terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità, dato che esso è la fonte della sua legittimazione. Tale interesse è da escludere in capo al comproprietario della partecipazione che fondi l’impugnativa sul diritto alla corretta e veritiera informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società senza, però, chiarire quale pregiudizio che giustifichi l’adozione del provvedimento richiesto abbia subito in concreto.

Contratti

Rinuncia all’indennità di avviamento valida se inserita in una transazione

La normativa per i contratti di locazione commerciale – per immobili che comportino lo svolgimento di attività con contatto diretto con il pubblico (L. n. 392/78) – prevede che in caso di cessazione del rapporto locativo è dovuta al conduttore l’indennità di avviamento. La misura di tale indennità è pari a 18 mensilità ed è necessario quindi che la relativa clausola che la prevede sia adeguatamente disciplinata in sede contrattuale. La recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è possibile pattuire la rinuncia a detta indennità di avviamento anche successivamente alla stipula del contratto di locazione (in particolare, nel caso deciso, in sede di verbale di conciliazione che definisce un procedimento di convalida per finita locazione: tale accordo ha natura di transazione e quindi può validamente contenere una rinuncia all’indennità di avviamento spettante al conduttore).

Cessione d’azienda e responsabilità solidale per debiti dell’affittuario

In caso di affitto di azienda, se quest’ultima torna in possesso del concedente, tornano in capo a quest’ultimo tutte le prestazioni inseguite sia dal medesimo concedente che dall’affittuario, mentre i debiti contratti dall’affittuario restano in capo a quest’ultimo, seppur con applicazione della norma per la responsabilità solidale del cessionario. Con l’affitto di azienda, infatti, l’affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente per la durata dell’affitto (in ciò come se si trattasse di cessione di azienda). Nel caso deciso di recente dalla giurisprudenza di legittimità un affittuario di azienda, in forza di un contratto di somministrazione stipulato dal concedente prima dell’affitto, era responsabile di inadempimento che faceva scattare una penale, richiesta formalmente dal terzo (parte del contratto di somministrazione) dopo la cessazione del contratto di affitto di azienda; per il pagamento di tale penale l’affittuario dichiarava di non essere tenuto, ritenendo responsabile soltanto il concedente, a cui l’azienda era stata già retrocessa: è stato invece deciso che trova applicazione la norma sulla responsabilità solidale di concedente e affittuario, nel senso che il debito della penale contratto dall’affittuario resta a suo carico, essendo comunque applicabile la norma di responsabilità solidale a tal fine sia per affittuario che per concedente, dato che il debito da penale era sorto nel momento in cui l’azienda era ancora oggetto del contratto di affitto.

Responsabilità D.LGS. 231/2001

Idoneità dei modelli organizzativi secondo il parere della GdF

Secondo un recente evento in materia, a cui è stata invitata ad esprimersi la Guarda di Finanza, sono emerse interessanti indicazioni in relazione alla questione dell’idoneità ed adeguatezza dei modelli organizzativi: questi ultimi svolgono, all’interno dell’ente, il ruolo di veri e propri “sensori” dei rischi di reato, essendo quindi necessari sia per il monitoraggio che per la prevenzione. Il DLgs. 231/2001 prevede non solo che gli stessi siano adottati, ma che siano idonei, ossia adeguati alla specifica struttura e alla concreta attività dell’ente nei rapporti interni e nelle relazioni esterne, ed efficacemente attuati. Sul piano investigativo, l’attività delle unità operative della GdF è, pertanto, rivolta alla verifica che il modello risponda all’esigenza di procedimentalizzare, previa mappatura delle aree di operatività esposte al rischio-reato, la formazione del personale e l’attuazione delle decisioni degli apicali, la gestione delle risorse finanziarie, la costituzione effettiva di un Organismo di vigilanza e un sistema di aggiornamento continuo del modello. In quest’ottica appare necessario prevedere un apparato sanzionatorio disciplinare interno ed un sistema di tutela contro gli “atti di ritorsione e discriminazione” nei confronti del whistleblower (la cui disciplina è in corso di aggiornamento). La GdF precisa che affinchè il modello possa dirsi efficacemente attuato, è fondamentale che l’ente sia in grado di documentare ogni operazione, per la ricostruzione degli elementi oggetto di segnalazione, oltre che l’ente si doti di un codice etico. Tali elementi sono ritenuti dalla GdF indispensabili per valutare l’operato dell’ente, in termini di trasparenza, correttezza, lealtà nei rapporti con i propri portatori d’interesse, tra cui amministratori e soci ma anche la Pubblica Amministrazione e l’intero sistema economico.

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

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