NEWSLETTER LEGAL MAGGIO 2023

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Creditori insoddisfatti di società estinta: azione contro i soci nei limiti di quanto ad essi distribuito

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza nel caso in cui un creditore sociale sia rimasto insoddisfatto nell’azione contro la società debitrice, che si sia poi estinta, questi è autorizzato a continuarla nei confronti del socio, nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione; inoltre, non è esclusa l’azione del creditore sociale contro il liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo: in tal caso la domanda va proposta entro un anno dalla cancellazione e deve essere notificata presso l’ultima sede della società. La giurisprudenza in materia, infatti, afferma che l’estinzione della società determini un fenomeno di tipo successorio che non fa venir meno l’obbligazione e che quest’ultima si trasferisce ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito di liquidazione (o illimitatamente, qualora si tratti di società di persone estinta), dato che i beni e i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Affinchè i soci possano essere obbligati a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto occorre che quest’ultimo dia prova della distribuzione dell’attivo ai soci in base al bilancio finale di liquidazione; i soci possono, a loro volta, provare eventuali effetti estintivi del debito.

Obbligazioni perpetue di società per azioni: non hanno limiti quantitativi

Secondo un recente orientamento notarile è legittima la decisione di società per azioni di emettere obbligazioni perpetue ibride subordinate: si tratta di strumenti obbligazionari destinati a essere rimborsati solo quando la società si scioglie ed hanno una remunerazione periodica eventuale. Si tratta di obbligazioni che non attribuiscono diritti amministrativi (ossia non danno diritto agli obbligazionisti di partecipare alla vita della società, conferendo solo diritto di voto nell’assemblea degli obbligazionisti: non devono quindi, come normale, essere convocati in assemblea); sono altresì obbligazioni rimborsabili solo se la società – per qualsivoglia motivo – debba essere posta in scioglimento o sottoposta ad una procedura concorsuale. Si tratta, inoltre, di obbligazioni subordinate, quanto al rimborso del capitale e degli interessi: gli obbligazionisti ordinari devono essere pagati in via preferenziale. Secondo l’orientamento in oggetto l’emissione di obbligazioni perpetue principalmente rafforza la struttura patrimoniale della società, senza incidere in misura rilevante sul rapporto tra debito e capitale: non vengono infatti contabilizzate tra i debiti della società ma vengono appostate a patrimonio netto. Da ciò consegue che la società non deve rispettare i limiti previsti all’art. 2412 c.c. anche perché l’importo della riserva da azioni perpetue (che deve essere costituita al momento di emissione delle stesse) può essere eventualmente erosa in caso di perdite subite dalla società.

Cessione di partecipazioni sociali e clausola di price adjustment

Nel contratto di cessione di partecipazioni sociali è valida la clausola che prevede che il prezzo sia adeguato in forza delle sopravvenienze passive della società target accertate dopo la cessione, ma per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Secondo la giurisprudenza la clausola di adeguamento del prezzo per passività sopravvenute ha la funzione di neutralizzare l’incidenza negativa di atti o fatti di gestione posti in essere in un momento anteriore al mutamento della compagine sociale, tutelando così l’acquirente con riferimento a potenziali situazioni debitorie ignote al tempo di perfezionamento del contratto, i cui fatti costitutivi si siano, all’epoca, già verificati, ma le cui conseguenze non siano ancora percepibili. Nello specifico, si possono distinguere: a) le clausole di price adjustment in senso stretto, che operano quando il contratto determina il prezzo di cessione delle partecipazioni in via provvisoria, consentendone la determinazione definitiva in un momento successivo e sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria o reddituale della società, aggiornata alla data del closing; b) le clausole di indemnity, con cui il cedente si obbliga a tenere indenne il cessionario, dopo che l’effetto traslativo si sia prodotto, dalla diminuzione di valore delle partecipazioni cedute, il cui prezzo è stato determinato nel contratto in via definitiva. Le due tipologie di clausole hanno effetti differenti: mentre nel primo caso queste incidono sul prezzo (sia in positivo che in negativo), nel secondo caso scatta un’obbligazione a carico del solo venditore, che ha lo scopo di riequilibrare le prestazioni corrispettive dedotte nel contratto di cessione di partecipazioni.

RESPONSABILITÀ D.LGS. 231/2001

Assetti societari non adeguati: rischio denuncia al Tribunale e rimozione dalla carica per gli amministratori

L’importanza di strutturare la società con adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, da parte degli amministratori – che costituisce un preciso dovere a carico di questi ultimi ex art. 2086 comma 2 c.c. – evita che ciò possa costituire una grave irregolarità gestoria, passibile di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (orientamento confermato anche da recenti pronunce che applicano la norma in oggetto anche nel caso della società a responsabilità limitata). In conseguenza di una denuncia ai sensi di tale disposizione il Tribunale può disporre una ispezione giudiziale finalizzata a verificare se l’assetto organizzativo e contabile della società consenta una corretta gestione in rapporto all’operatività della società stessa; in caso di verifica negativa da parte dell’ispettore può essere disposta la revoca dell’amministratore e l’avvio di un’azione di responsabilità nei suoi confronti, senza che ciò sia di ostacolo all’obbligo di formare un nuovo bilancio qualora dagli elementi acquisiti possa emergere il fondato sospetto di gravi irregolarità “attuali”, idonee ad arrecare pregiudizio alla società. In quest’ultimo caso il tribunale ha infatti il potere di convocare l’assemblea per disporre gli opportuni provvedimenti a scopo temporaneo. Si tenga conto che la consapevole, sistematica e ripetuta infedeltà delle registrazioni relative alle movimentazioni di magazzino configuri, di per sé, una violazione dei doveri gestori. Rispetto a essa, l’assenza dell’obbligo di tenere le scritture di magazzino non giustifica, né legittima, l’irregolarità di quelle adottate in via facoltativa, dovendo comunque applicarsi l’art. 2219 c.c., ai sensi del quale tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, dovendo consentire una rappresentazione chiara, completa e veritiera della consistenza patrimoniale dell’impresa

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