Rateazione agevolata
La Legge di Bilancio prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, al 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo degli avvisi bonari da versare, l’AE ha predisposto un foglio di calcolo.
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.
Per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per i versamenti rateali il codice tributo è 9001.
Il versamento può:
- avvenire in unica soluzione; oppure
- essere frazionato sulla base delle scadenze previste dal piano di rateazione definito in origine.
Si ricorda che è possibile prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
Gli interessi di rateazione devono essere ricalcolati rispetto all’importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata. Per gli interessi di rateazione il codice tributo è 9002.
Rottamazione-quater
La legge di Bilancio 2023 prevede la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere le somme iscritte a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le eventuali sanzioni e le somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio. L’ambito applicativo riguarda:
- carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo espresse esclusioni previste da legge;
- carichi definibili per cui risultano contenziosi pendenti, previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi;
- carichi definibili in relazione ai quali risultino pendenti:
- procedure di sovraindebitamento, con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa;
- procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili;
- carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2017, già oggetto di precedenti rottamazioni, anche se decadute.
Carichi affidati 1.01.2000-30.06.2022
I debiti sono quelli risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono dovuti:
- interessi iscritti a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora;
- aggio.
Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), non sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di interessi comprese le “maggiorazioni”, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Rilevano i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Carichi non rientranti nella definizione agevolata
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Richiesta di adesione
Per aderire alla “Rottamazione-quater” il contribuente deve presentare telematicamente, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con due modalità alternative:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
In risposta alla domanda di adesione l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Pagamento del dovuto
Gli importi dovuti per l’adesione possono essere versati:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate va comunicata nella domanda di adesione e i pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023.
Effetti dell’adesione
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Rateizzazione in corso
Presentata la domanda di adesione gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata: analogamente, sono revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”. Al contrario, in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Connessioni “saldo e stralcio” e “rottamazione-quater”
Gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Precedenti rottamazioni
La L. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”: in tal caso la “Comunicazione” che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Verifica situazione debitoria
È possibile consultare la situazione complessiva delle proprie cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. È possibile, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.
La definizione delle liti pendenti
La procedura consente di definire le liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per poter accedere è necessario operare tramite la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento del relativo importo pari al valore della controversia.
La norma prevede l’ipotesi generale di controversia pendente definibile pagando l’intero valore (100% delle maggiori imposte) e una serie di eccezioni a seconda dell’eventuale soccombenza dell’amministrazione nella ultima sentenza e dello stato del procedimento. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con riduzioni variabili a seconda della soccombenza durante l’iter giudiziale, in particolare come segue:
- 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio;
- 40% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio;
- 15% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio;
- 5% del valore in caso di doppia soccombenza dell’A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).
Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa alla definizione sopra specificata, le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali.
Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione
Parimente, in alternativa alla definizione specificata, in relazione alle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese.
La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
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