Modalità operative per l’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità
Con il D.L. 48/2023 è stato istituto un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, in modo da coinvolgerli in attività degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus.
Con il Decreto Interministeriale del 27 luglio 2024 sono poi state emanate le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.
Con il messaggio n. 3588/2024, l’Inps fornisce le istruzioni operative.
Le domande
Le domande per la fruizione del contributo possono essere presentate da: enti del Terzo settore; organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tali domande dovranno essere inviate, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse sarà attribuito un codice identificativo.
Le domande dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, anche da una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000), dove il soggetto richiedente attesta e dichiara:
- una serie di propri requisiti;
- il numero delle persone disabili assunte, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto a tempo indeterminato, ovvero la trasformazione del loro contratto a termine in tempo indeterminato, nel medesimo periodo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- l’assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto del limite di importo complessivo, di cui al Regolamento 2023/2831/UE, relativo agli aiuti de minimis;
- una serie di altre indicazioni quali estremi del proprio conto corrente e indirizzo pec.
L’Inps, ricevute le domande, provvederà alla verifica di regolarità e completezza della documentazione richiesta, procedendo poi a trasmettere alla Presidenza del CdM – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, fornendo specifiche indicazioni per ognuno degli enti beneficiari.
In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’Inps trasmetterà all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di 10 giorni.
Il contributo
L’eventuale contributo spetterà in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della L. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato. Viene ricordato che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi, non potrà superare il massimale degli aiuti de minimis.
Il contributo per le istanze accolte, che verrà erogato nel limite delle risorse disponibili, è così disposto in linea generale:
- 12.000 euro, una tantum, per ciascuna assunzione effettuata;
- 1.000 euro, per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.
Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, sarà erogato il contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso, invece, di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile sarà erogato sino al mese di cessazione del rapporto.
Nel caso in cui dalle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procederà riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa.
Il contributo complessivamente spettante sarà erogato dall’Inps in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. Detta erogazione avverrà mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza dal richiedente.
I controlli
Viene ricordato che l’Inps, successivamente all’erogazione del contributo, provvederà a effettuare dei controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Tali controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità allegata alla domanda. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceverà dall’Inps una comunicazione di avvio del procedimento mediante pec, con cui saranno richiesti determinati documenti. Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione anzidetta, l’esito del controllo sarà comunicato al beneficiario.
Nel caso di contenzioso, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell’importo spettante, l’Inps istruirà le eventuali istanze ed i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto. Successivamente l’Istituto trasmetterà tempestivamente gli esiti della propria istruttoria alla Presidenza del CdM – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate.