L’assenza della preventiva contestazione dell’addebito, in caso di licenziamento disciplinare, comporta il diritto del lavoratore alla reintegra (Cassazione n. 28927/2024)
Una lavoratrice ha impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole dalla datrice di lavoro in considerazione del fatto che lo stesso era stato intimato senza alcuna preventiva contestazione di addebito.
La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi al riguardo, ha statuito che “in materia di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano”.
Ed infatti, secondo i giudici di legittimità, la contestazione disciplinare rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che, qualora la stessa manchi, si applica la tutela reintegratoria.
Fermo restando quanto sopra, si consideri che il corretto avvio di un procedimento disciplinare presuppone, in ogni caso, una approfondita disamina delle disposizioni di legge e del CCNL al riguardo.
Valido il licenziamento recapitato all’ indirizzo del lavoratore comunicato in fase di assunzione, anche se lo stesso, nel frattempo, è cambiato (Cassazione n. 28171/2024)
Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla datrice di lavoro, ritenendo lo stesso equiparabile un licenziamento orale poiché recapitato all’indirizzo dallo stesso comunicato in fase di assunzione, ove non risultava più residente.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha confermato la validità del licenziamento recapitato all’indirizzo comunicato dal lavoratore in fase di assunzione in virtù del fatto che incombe su quest’ultimo l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione prevista dal CCNL, a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, perché sia integrata la presunzione di conoscenza non è sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata, ma è, altresì, necessario allegare, così come nel caso di specie, “l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” così come in effetti avvenuto nel caso di specie.
Fermo restando che è dovere del lavoratore comunicare il cambio di residenza, è opportuno ricordare la necessità che qualsiasi comunicazione inviata allo stesso nel corso del rapporto di lavoro sia effettuata con le modalità previste dal CCNL e, in assenza di previsioni al riguardo, in ogni caso con mezzi idonei ad attestarne la regolarità dell’invio.
Il reiterato ritardo del lavoratore giustifica il licenziamento (Cassazione, n. 28929/2024)
Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver ripetutamente iniziato in ritardo la propria prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la legittimità del licenziamento, anche in considerazione della recidiva del dipendente, al quale erano già state comminate tre sanzioni disciplinari conservative per condotte analoghe.
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno affermato che il comportamento del lavoratore appare sintomatico della inaffidabilità dello stesso, nonché del totale disinteresse del medesimo con riferimento alle precedenti sanzioni di natura conservativa, che avrebbero dovuto rappresentare un monito ad agire diversamente in futuro.
STAY UP TO DATE WITH THE LATEST LEGAL NEWS. CLICK HERE TO FIND OUT MORE!