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Le principali novità in materia di appalto introdotte dalla legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024

In data 1° maggio 2024 è entrata in vigore la L. n. 56/2024, di conversione del D.L. n. 19/2024.

Di seguito, si riassumono le principali novità in materia di appalto di opere e servizi.

Clausola di “equo trattamento” per il personale impiegato nell’appalto

Anzitutto, l’art. 29, co. 2, del D.L. n. 19/2024, così come modificato dalla legge di conversione, prevede che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Tale norma, pertanto, introduce una sorta di clausola di “equo trattamento” con riferimento alle condizioni economiche che gli appaltatori, e i subappaltatori, sono tenuti a riconoscere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto.

 

Estensione della responsabilità solidale

La medesima legge di conversione, inoltre, ha confermato che la responsabilità solidale prevista in capo al committente – che risponde in solido con l’appaltatore per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ed entro il limite di 2 anni dalla cessazione dello stesso – si applichi anche alle ipotesi di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

La norma in esame, quindi, integra di fatto il co. 2 dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, prevedendo un’estensione delle ipotesi di responsabilità solidale prima limitata esclusivamente all’ambito del solo appalto “genuino”.

 

Rilevanza penale e sanzioni previste nell’ipotesi di appalto illecito

La legge di conversione ha infine confermato la rimodulazione della disciplina delle sanzioni applicabili in caso di appalto illecito prevista dal D.L. n. 19/2024.

In particolare, la norma prevede sostanzialmente che la fattispecie dell’appalto illecito – così come anche della somministrazione e del distacco illeciti, tutte ipotesi in precedenza depenalizzate ad opera del D.lgs. n. 8/2016 – torni ad avere rilevanza penale

Ciò al fine di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti di appalto illeciti, nell’ambito dei quali l’appaltatore si limita esclusivamente a mettere a disposizione del committente le prestazioni lavorative dei lavoratori, senza esercitare di fatto il potere organizzativo e direttivo sugli stessi che, invece, viene esercitato direttamente dal committente.

Nel dettaglio, nell’ipotesi di appalto illecito, la norma prevede che l’utilizzatore e il somministratore:

  1. sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (n.d.r. se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo);
  2. sono puniti con la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, quando la somministrazione di lavoro è realizzata con la specifica finalità di eludere norme di legge o contratti collettivi.

Le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 20 % ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

In ogni caso, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali non può, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, essere inferiore a 5.000 e superiore a 50.000 euro.

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Il Team di LDP è a disposizione per fornire ai propri clienti consulenza legale in merito alla corretta interpretazione e attuazione delle clausole previste nei contratti di appalto oltre che alla gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato nell’ambito dei contratti di appalto medesimi.

Alla luce delle recenti modifiche normative, e considerata tra l’altro anche la previsione della clausola di “equo trattamento” dei lavoratori addetti agli appalti, il Team di LDP, con specifico riferimento ai contratti di appalto, è pertanto in grado di supportare i propri clienti:

  • nella predisposizione di draft di lettere di assunzione customizzate per i lavoratori addetti agli appalti;
  • nell’individuazione del corretto CCNL applicabile considerato, tra l’altro, l’oggetto dell’appalto medesimo;
  • nella determinazione del corretto livello di inquadramento contrattuale sulla base delle mansioni assegnate ai lavoratori addetti agli appalti;
  • nell’analisi e corretta attuazione di eventuali clausole sociali previste nel CCNL applicato con riferimento alle ipotesi di cambio di appalto.

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