Oggetto: Legge di Bilancio 2023 – parte lavoro (Legge 197/2022)
Sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 – parte lavoro.
ESONERO CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI
Come per il 2022 anche per il 2023 viene riconosciuto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti nella misura del 2% per imponibile previdenziale mensile fino a 2.692 euro.
Novità 2023: l’esonero è riconosciuto nella misura del 3% per imponibile previdenziale mensile fino a 1.923
euro.
NB: si attendono ora le relative istruzioni INPS.
RIDUZIONE DETASSAZIONE SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile sulle somme erogate nell’anno 2023,
– per premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, (obbligo di contrattazione collettiva aziendale) nonché
– sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
NB: norma applicabile a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Aumento del 50% dell’importo dell’AUUF per le famiglie:
– con figli di età inferiore ad 1 anno;
– con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000,00.
Viene elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli.
Inoltre viene resa stabile la maggiorazione prevista per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni che era stata prevista solo per il 2022.
CONGEDO PARENTALE
L’indennità per congedo parentale è elevata dal 30 all’80% per la madre/padre lavoratrice/tore, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino.
L’aumento si applica alle madri/padri lavoratrici/tori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (sia quello obbligatorio che alternativo) dopo il 31 dicembre 2022.
Attenzione:
non si tratta di un mese ulteriore ma di uno dei mesi già spettanti alla madre e/o al padre.
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER IL PERIODO 1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2023
Giovani
L’esonero contributivo del 100% dei contributi previsto per favorire l’occupazione giovanile stabile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’esonero sarà riconosciuto per le assunzioni relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta per 36 mesi (48 per regioni del “mezzogiorno”) entro il limite annuo di 8.00 euro.
Donne
Proroga dell’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di donne disoccupate (con specifici requisiti) con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine per 18/12 mesi entro il limite annuo di 8.000 euro.
NOVITÀ PER IL 2023:
Beneficiari del Reddito di cittadinanza
Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 8.000.
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE (libretto di famiglia e prestazioni occasionali)
Viene innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui l’importo massimo complessivo dell’utilizzatore entro cui può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale; resta il limite complessivo dei € 5.000 per i singoli lavoratori tra tutti i committenti e dei € 2.500 per i singoli lavoratori per ciascun committente.
La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1 (sale da ballo, night-club e simili).
Altra novità:
il ricorso al contratto di prestazione occasionale può essere effettuato dagli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 (non più 5, previsto fino al 31.12.2022) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Attenzione
Rimane il divieto di utilizzo della prestazione occasionale accessoria:
– nelle attività edilizie e affini;
– nell’esecuzione di appalti e servizi.
DETASSAZIONE MANCE
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le «somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici» (c.d. mance), corrisposte dai clienti ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
La detassazione è prevista solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore a € 50.000, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.
p.s. per l’applicazione di tale novità il cliente dovrà informare lo scrivente studio.
LAVORO AGILE
Dal 1° gennaio 2023 viene meno il diritto a chiedere e ottenere lo smart working
– per i lavoratori con figli under 14;
– resta invece per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023.
APPROFONDIMENTO
Lavoratori fragili: affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (cosiddetti fragili), come individuati da un decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022. Si tratta, solo per fare degli esempi, di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, che si sono sottoposti a un trapianto; o sono pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, o soggetti a dialisi; o ancora pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità (sono tutte patologie e condizioni certificate da medici).
Per costoro, quindi, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendoli ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento come definite dai contratti collettivi, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Si prevede comunque l’applicazione delle disposizioni dei Ccnl, se più favorevoli.
INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Incentivo per i lavoratori dipendenti che
– hanno raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103),
– che decidano di rimanere in servizio.
L’interessato deve decidere se:
– continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;
– godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.
ATTENZIONE:
– la somma corrispondente alla quota di contributi a carico lavoratore che il datore di lavoro non versa all’Ente previdenziale, viene corrisposta interamente al lavoratore;
– in analogia a quanto già previsto per le pensioni Quota 100 e Quota 102, la legge di Bilancio 2023 stabilisce che la
Quota 103 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente ed almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni – art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011).
Sino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi