Novità del Decreto Milleproroghe (D.L. 198 del 29 Dicembre 2022)
Con il DL n.198 del 29 Dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state introdotte numerose proroghe riguardanti vari ambiti, tra cui quello economico-finanziario.
Tra le misure principali, si ritiene opportuno sottolineare la proroga di due importanti misure adottate durante l’emergenza pandemica: la sospensione degli ammortamenti e la sterilizzazione delle perdite civilistiche, analizzate di seguito.
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione, ed è in corso di conversione in legge: le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ANCHE PER IL 2023
Il Decreto Milleproroghe, all’articolo 3, comma 8, modifica nuovamente la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), prevedendone l’estensione al bilancio in corso al 31 dicembre 2023.
La norma è stata originariamente introdotta nell’ottobre 2020, in sede di conversione in legge del DL 104/2020, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e consentiva ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020.
Successivamente, l’art. 5-bis del DL 4/2022 conv. L. 25/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), in vigore dal 29 marzo 2022, ha esteso il regime derogatorio agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. Con questa modifica, il quadro di applicazione della norma sulla sospensione degli ammortamenti si allarga ulteriormente, prevedendone la possibilità di applicazione anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. In altre parole, anche per questa annualità, sarà possibile non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione.
Tuttavia, rispetto alle precedenti annualità, si segnala che la possibilità di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare solo situazioni particolari, dal momento che gli effetti negativi presenti negli anni precedenti (primo su tutti la crisi causata dalla pandemia), in molti casi sembrerebbero alle spalle: potrebbero essere attualmente interessate le imprese colpite da eventi più recenti, ad esempio gli effetti della guerra in Ucraina. Inoltre, è importante sottolineare come, diversamente dagli anni precedenti, per l’annualità 2023 non vi sarà più la deroga al presupposto della continuità aziendale, che poteva attenuare le responsabilità degli organi societari. Pertanto, in questo caso è sempre necessaria la verifica di detto presupposto, al fine di consentire la sospensione degli ammortamenti.
Al pari delle precedenti annualità, rimangono invece ferme le modalità applicative della norma derogatoria, con la conseguenza che continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è comunque ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE
Il Decreto Milleproroghe, all’articolo 3 comma 9, amplia la portata della disposizione di cui all’articolo 6 del D.L.23/2020 e conferma la possibilità di sterilizzare le perdite che emergono nei bilanci in corso al 31 dicembre 2022, rinviando l’obbligo di ripianamento all’approvazione del bilancio 2027 e sospendendo di fatto alcune norme del Codice civile, come già avvenuto per le perdite dei bilanci 2020 e 2021, ripianabili rispettivamente entro l’approvazione dei bilanci 2025 e 2026.
Più in dettaglio la norma consente, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, di non applicare gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter: in sostanza sono sospese le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter) sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata.
In particolare, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al quinto esercizio successivo (ossia l’esercizio 2027).
La norma precisa inoltre che fino alla data di tale assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4.
Resta in ogni caso imprescindibile la valutazione circa la capacità della società di operare in continuità. Come osservato anche dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 88-2021/I, le scelte degli amministratori, in tema di sospensione delle perdite, dovranno tenere in considerazione le effettive prospettive di recupero delle stesse nell’orizzonte del quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile in base agli elementi disponibili nel momento in cui gli stessi assumono la decisione.
Resta fermo, come nelle precedenti versioni della norma, l’obbligo di separata indicazione delle perdite in questione nella Nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del DL 23/2020).
LDP rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.
Milano, Gennaio 2023