NEWSLETTER TAX OTTOBRE 2025

 Start-up e PMI innovative: requisiti per ottenere la qualifica

Le due tipologie di imprese, start-up innovativa e PMI innovativa, sebbene simili tra loro sono caratterizzate da una diversa maturità poiché la prima si trova in una fase di vita embrionale mentre la seconda in una fase già consolidata. Per ottenere e mantenere la qualifica di start up innovativa, la società deve essere di capitali, non quotata, costituita da meno di 60 mesi e avere residenza in Italia o in Ue/See, con sede in Italia. Non deve distribuire utili e l’oggetto sociale deve riguardare lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, escludendo attività di agenzia e consulenza. Deve qualificarsi come microimpresa o Pmi, con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/Ce) e, dal secondo esercizio, il valore della produzione non deve superare i 5 milioni. Inoltre, deve soddisfare almeno uno di tre requisiti alternativi (spese in R&S, personale qualificato, titolarità di brevetti) (articolo 25, Dl 179/2012). Non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda. Una start up può rimanere nella sezione speciale del Registro imprese fino a tre o cinque anni. Le PMI innovative, introdotte dal decreto “Investment compact” (Dl 3/2015), non hanno limiti temporali e devono avere l’attestazione del bilancio da un revisore. Anche in questo caso devono soddisfare i requisiti dimensionali delle microimprese o delle PMI.

 

Spese di pubblicità e rappresentanza, un criterio per la distinzione

Con l’ordinanza n. 25143/2025, la Corte di Cassazione affronta la questione delle spese di rappresentanza e pubblicità, stabilendo che la distinzione tra queste due categorie si basa sugli obiettivi perseguiti. Le spese di rappresentanza sono destinate ad accrescere l’immagine della società, senza implicare un incremento diretto delle vendite, mentre le spese di pubblicità hanno finalità promozionali dirette sui prodotti e servizi. La disciplina vigente dal 2008 (art. 108 comma 2 del TUIR) consente la deducibilità delle spese di rappresentanza, a condizione che siano congrue e inerenti. Il DM 19 novembre 2008 specifica che tali spese devono essere sostenute senza corrispettivo, con finalità promozionali e devono rispondere a criteri di ragionevolezza. La Corte ribadisce che la distinzione non deve basarsi solo sulla gratuità, ma sugli obiettivi delle spese. I giudici precisano che le indicazioni del DM possono aiutare a identificare le spese di rappresentanza, sottolineando che la funzione e la natura della spesa sono elementi determinanti.

 

Trasferimento plafond IVA, condizioni necessarie

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 200 del 4 agosto 2025 ha chiarito che il plafond IVA non è trasferibile al cessionario se non previsto nel contratto di cessione del complesso aziendale. Se il cessionario è un soggetto estero, deve essere identificato ai fini IVA in Italia. Il caso riguardava una società italiana che cedeva un ramo d’azienda a un soggetto di diritto inglese, il quale lo trasferiva a una nuova società in Italia. L’interpello chiedeva se fosse possibile trasferire il plafond IVA. L’Agenzia ha citato l’art. 8 comma 4 del DPR 633/72, che regola il trasferimento del plafond solo in caso di affitto d’azienda, e ha esteso il principio anche a cessioni e conferimenti sulla base di precedenti risoluzioni. Due condizioni devono essere soddisfatte: continuità dell’attività e subentro nei rapporti giuridici. Nel caso specifico, non esistono queste condizioni: non è menzionato il trasferimento nel contratto e il cessionario inglese non ha posizione IVA in Italia. Pertanto, il trasferimento del plafond IVA non è possibile.

 

Due distinti Gruppi IVA per lo stesso gruppo economico

Con la risposta a interpello n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che un gruppo economico può costituire due Gruppi IVA distinti in Italia ai sensi del Titolo V-bis del DPR 633/72. Nel caso esaminato, la capogruppo estera BETA controlla la società italiana BETA e, tramite l’austriaca Gamma, la società estera ALFA, che ha una sede secondaria in Italia (ALFA Italia) e controlla DELTA. A partire dal 2021, è stato costituito un Gruppo IVA tra BETA e le sue controllate italiane. ALFA intende ora realizzare un Gruppo IVA con ALFA Italia e DELTA, sollevando il dubbio sulla coesistenza con il Gruppo BETA. L’Agenzia ha confermato che i gruppi possono coesistere, a condizione che le condizioni di controllo di diritto siano rispettate. Non è permesso che vi siano altre società estere nella catena di controllo. ALFA risulta avere il vincolo finanziario necessario, e l’opzione per il nuovo Gruppo IVA può essere esercitata a partire dall’anno Y+1, nonostante l’iscrizione di ALFA Italia al Registro delle imprese avvenga dopo il 1° luglio dell’anno Y.

 

Derivazione rafforzata per corrispettivi diritti di superficie

La scheda n. 2 del provvedimento delle Entrate del 7 agosto approfondisce l’impatto fiscale dei canoni per la concessione temporanea di un diritto di superficie. Ai fine della determinazione dell’imponibile fiscale, per i soggetti che applicano gli OIC, si applica il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1-bis del Tuir in base al quale assumono rilevanza “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Di conseguenza, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato è considerato ricavo d’impresa e non plusvalenza, così come iscritto a bilancio. Questa interpretazione è confermata dalla risoluzione 37/E/2018 e supera l’orientamento precedente della risoluzione 112/E/2009, che trattava la costituzione del diritto come plusvalenza tassabile immediatamente o in rate.

 

Finanziamenti onerosi sotto la lente del transfer pricing

Il trasferimento di fondi tra società appartenenti a un gruppo multinazionale, ma operanti in paesi differenti, rappresenta un tema centrale nel regime dei prezzi di trasferimento. L’Agenzia delle Entrate tende a preferire l’applicazione di tassi medi teorici o quelli praticati dalla capogruppo italiana, sostenendo che tali tassi possano essere più adeguati rispetto a quelli effettivamente applicati ai finanziamenti concessi alle controllate estere. Tuttavia, l’adozione acritica di tassi di riferimento “standard” può risultare inappropriata qualora la società beneficiaria del finanziamento non disponga di accesso efficiente al credito da terzi a condizioni simili. In tali contesti, occorre valutare la sostanza economica dell’operazione, anziché limitarsi alla forma. La Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 456/25, ha richiamato la sentenza SGI (C-311/08) della Corte di Giustizia Europea, sottolineando che quando una società residente concede un vantaggio “straordinario” a una controllata in altro Stato membro, l’amministrazione fiscale può agire in rettifica purché dimostri che l’operazione è priva di validità economica o è fittizia e assegni un tasso comparabile adeguato (riqualificando l’ammontare del “beneficio”). È stata anche citata la sentenza Hornbach-Baumarkt (C-382/16) che si pronuncia sul diritto del contribuente a dimostrare che un’operazione infragruppo possa comunque presentare una giustificazione economica legittima. I giudici hanno concluso che l’amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento dell’operazione di finanziamento, individuare tassi “comparabili” di mercato per operazioni analoghe, tenendo conto del credito dell’impresa e delle specifiche condizioni della controllata. Nel caso analizzato, le controllate estere avevano difficoltà a ottenere credito esterno mentre la controllante italiana aveva interesse a sostenere la continuità operativa del gruppo. In tal caso, l’adozione di un tasso infruttifero, se debitamente motivata in una prospettiva di ragionevole equilibrio, non appare in contrasto con i principi del transfer pricing comunitario e italiano.

 

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