Decreto 231: l’intelligenza artificiale entra nella lista dei reati presupposto
Il disegno di legge di riforma del D.Lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio dei Ministri per adeguare l’ordinamento all’AI Act UE e dare attuazione alla L. 132/2025, introduce il nuovo art. 25-vicies. La norma inserisce tra i reati presupposto l’art. 437-bis c.p., che sanziona l’omessa adozione di misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana su sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio in presenza di un pericolo concreto. Per le violazioni delle misure di sicurezza sono previste sanzioni pecuniarie da 600 a 1.000 quote, mentre per l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati tramite IA (deepfake, art. 612-quater c.p.) la sanzione va da 200 a 700 quote. In ossequio al principio di proporzionalità e per salvaguardare la continuità aziendale, si applicano sanzioni interdittive mirate (divieto di contrattare con la PA, sospensione delle autorizzazioni), escludendo l’interdizione dell’attività sociale. La responsabilità per condotte omissive colpose è infine circoscritta alle sole ipotesi di colpa grave.
Riforma della responsabilità 231 e armonizzazione dell’IA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge di revisione complessiva del D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e tutelare l’operatività aziendale e i lavoratori fronteggiando eventuali illeciti dei datori di lavoro. La riforma valorizza i modelli organizzativi e di gestione come strumenti di adempimento e trasparenza, affiancando una rilevante componente preventiva al sistema sanzionatorio. Contestualmente, è stato approvato lo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento UE sull’intelligenza artificiale per le attività di polizia e in materia di responsabilità civile e penale. Il provvedimento definisce una disciplina organica che esclude automatismi procedurali e riafferma la necessità di un costante controllo umano sui risultati dei sistemi tecnologici.
La supervisione umana deve essere sempre un processo documentato
L’introduzione del delitto legato all’uso dell’IA ad alto rischio estende la responsabilità penale-amministrativa all’intera filiera tecnologica, gravando in modo rilevante sulle imprese che impiegano tali sistemi nei processi aziendali (deployer). Poiché la posizione di garanzia non si trasferisce all’esterno tramite i contratti di fornitura, il controllo umano deve tradursi all’interno del Modello 231 in un processo operativo tracciato e documentato. Le aziende sono tenute a censire gli algoritmi sensibili, individuare supervisori con effettivo potere di blocco, tracciare le verifiche e garantire flussi informativi costanti verso l’OdV. L’adesione a standard tecnici e certificazioni aiuta a escludere la colpa grave dell’ente, ma la semplice conformità formale non è sufficiente ad escludere la responsabilità qualora sia riscontrato un vantaggio economico legato al risparmio sui presidi di controllo o sui tempi di validazione.
Frodi IVA: illegittimo il diniego automatico della detrazione senza prova della consapevolezza
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Padova (sent. n. 123/2026) ha riaffermato che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato all’acquirente sulla base di mere presunzioni o automatismi. Per escludere la detrazione a fronte di fornitori “a rischio”, l’Amministrazione finanziaria deve provare con elementi oggettivi, gravi e precisi che il cessionario conoscesse o potesse riconoscere l’illecito. Qualora l’impresa dimostri di aver agito con la diligenza professionale esigibile — mediante la verifica della documentazione contabile e la richiesta del DURC —, la sua buona fede non può essere sacrificata imponendole indagini investigative estranee alla sua sfera d’azione.
Società estinta: l’accertamento notificato rende definitiva la pretesa per l’ex socio che non impugna
Con l’ordinanza n. 24064/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione tempestiva di un avviso di accertamento notificato all’ex socio ma intestato a una società estinta rende la pretesa fiscale definitiva anche nei suoi confronti. La pronuncia attribuisce efficacia diretta all’atto presupposto qualora il socio fosse in carica nell’anno accertato. Tuttavia, la decisione evidenzia una forte tensione con l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 3625/2025), secondo cui la responsabilità del socio ex art. 36 D.P.R. 602/1973 richiede l’instaurazione di un autonomo procedimento motivato sul suo titolo di responsabilità, e non la mera notifica per derivazione dell’atto societario.
Passaggi generazionali esenti con cambio di controllo effettivo
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali a favore di coniuge e discendenti si applica a condizione che vi sia l’acquisizione o il consolidamento del controllo societario ex art. 2359 c.c. e che tale controllo sia mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni (holding period). Gli aventi causa devono rendere un formale impegno al mantenimento del controllo contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione; il mancato rispetto determina il recupero delle imposte ordinarie, l’applicazione di sanzioni (25%) e gli interessi di mora. Nelle riorganizzazioni attuate mediante holding di famiglia (anche in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR) o trasferimenti con riserva di usufrutto al genitore, l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione subordinano il beneficio al trasferimento effettivo del controllo in capo ai nudi proprietari, escludendo l’esenzione se la gestione e i diritti di voto rimangono in capo all’usufruttuario.
Restituzione dei finanziamenti ai soci: i criteri penali in caso di insolvenza
Con la sentenza n. 31401/2026, la Corte di Cassazione ha tracciato i confini della rilevanza penale dei rimborsi effettuati ai soci-amministratori in prossimità dell’insolvenza. Il prelievo non costituisce bancarotta distrattiva qualora sia provata la preesistenza di un effettivo finanziamento a titolo di mutuo, poiché il socio soddisfa un credito reale; in presenza di ulteriori presupposti, tale condotta può invece integrare la fattispecie di bancarotta preferenziale. Diversamente, la restituzione di versamenti in conto capitale o prive di riscontro documentale rigido (tracciabilità, bilanci, delibere) costituisce a tutti gli effetti una sottrazione indebita di risorsa al patrimonio sociale.