Decreto Fiscale Omnibus, Impatto sui redditi di lavoro dipendente e nuovi incentivi all’occupazione
Welfare aziendale e fringe benefit auto
- Definizione di “altri familiari”: Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene su questa definizione rilevante per il welfare aziendale. È necessario verificare con attenzione i beneficiari, distinguendo tra familiari richiamati dall’art. 12 TUIR e familiari fiscalmente a carico.
- Maggiorazione quinquennale: Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit delle auto ad uso promiscuo è incrementato del 50%.
- Veicoli concessi fino al 2024/2025: Ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nell’intero anno 2025, si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 del 2024. Anche per questi, dopo il quinto anno dall’immatricolazione, il valore fiscale aumenta del 50% (regola valida anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente).
- Valore normale: Viene eliminata la possibilità di applicare la tassazione delle auto ad uso promiscuo in ragione del valore normale.
- Accessori non in tabella: Dal 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto è incrementato di un ulteriore 5%. Sono fatti salvi i comportamenti aziendali fino al 31 dicembre 2025 (nessun rimborso per maggiori imposte versate). Saranno necessari conguagli sul 2026, ma non interventi per sanare i periodi pregressi.
Esonero contributivo madri di almeno tre figli
Dal 1° gennaio 2026 è previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati (compreso il settore agricolo) che assumono o trasformano rapporti di lavoro di specifiche categorie di lavoratrici madri.
Esclusioni: Pubblica Amministrazione, contratti di apprendistato, lavoro domestico e lavoro a chiamata.
Requisiti della lavoratrice (alla data dell’evento):
- Status di madre: Almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni). Il requisito si “cristallizza” al momento dell’assunzione/trasformazione (non si perde il beneficio in caso di successiva maggiore età, premorienza, non convivenza o affidamento al padre). Sono inclusi i figli in adozione o affidamento.
- Priva di impiego: Mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Si considera tale chi negli ultimi 6 mesi non ha svolto lavoro subordinato di durata almeno semestrale, oppure ha svolto lavoro autonomo/parasubordinato sotto la soglia di imposizione (€ 5.500 per autonomo, € 8.500 per Co.Co.Co.).
Contratti ammessi e durata del beneficio:
- Tempo determinato (anche in somministrazione e incluse proroghe): Max 12 mesi.
- Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già agevolato: Complessivamente 18 mesi dalla prima assunzione a termine.
- Tempo indeterminato (instaurazione diretta): 24 mesi dall’assunzione.
Nota: La fruizione può essere sospesa (con slittamento del termine finale) solo per congedo di maternità.
Caratteristiche economiche ed esclusioni dello sgravio:
- Massimale: € 8.000 annui per lavoratrice (€ 666,66 mensili; € 21,50 al giorno per mesi incompleti). Ridotto in proporzione per i contratti part-time.
- Contributi esclusi dallo sgravio: Premi INAIL, fondo TFR, fondi di solidarietà, fondo trasporto aereo, quota dello 0,30% per fondi interprofessionali, contributi di solidarietà (previdenza complementare/sanitaria, spettacolo, sportivi) e ogni contribuzione non previdenziale.
- Monitoraggio: L’agevolazione è soggetta a limiti di spesa complessiva dello Stato. Al raggiungimento del plafond l’INPS non accoglierà ulteriori domande.
Incumulabilità e Compatibilità:
- NON è cumulabile con: Altri esoneri contributivi datoriali, incentivi donne svantaggiate (L. 92/2012), Decontribuzione Sud, incentivo disabili (L. 68/1999), incentivo NASpI, riduzioni per agricoltura montana/svantaggiata, riduzioni edilizia e disciplina per Paesi extra-UE non convenzionati.
- È compatibile con: Maggiorazione del costo in deduzione per nuove assunzioni (maxi-deduzione), riduzione dell’1% per Certificazione parità di genere (L. 162/2021), esonero IVS a carico della lavoratrice madre (L. 213/2023).
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (esta)
L’INPS, con il messaggio n. 2518/2026, ha chiarito le regole per l’incentivo alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
Condizioni di accesso:
- La trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto al contratto a termine originario.
- Il contratto a tempo determinato da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026.
- La durata effettiva del contratto a termine (calcolata unitariamente includendo eventuali proroghe) non deve superare i 12 mesi.
Modalità di domanda (attiva dal 29 luglio 2026):
La richiesta va presentata online sul sito INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, seguendo la circolare n. 72/2026.
- Trasformazione già effettuata: L’INPS rilascia l’esito di accoglimento immediato con l’importo spettante in calce al modulo.
- Trasformazione non ancora effettuata: L’INPS calcola il beneficio, accantona le risorse e invia una comunicazione (via PEC o e-mail) al datore/intermediario. Quest’ultimo ha il termine perentorio di 10 giorni per effettuare la trasformazione e inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav). L’accoglimento definitivo avverrà al rilevamento del modello Unilav.
Restituzione contributo addizionale e UniEmens:
In caso di trasformazione o stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza del termine, spetta al datore di lavoro la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%. Il messaggio INPS contiene inoltre le istruzioni per l’esposizione nei flussi UniEmens e i relativi codici contabili.