NEWSLETTER TAX NOVEMBRE 2025

Contributi Covid e perdite fiscali: chiarimenti su riporto e tassazione

Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che le imprese che hanno ricevuto contributi durante l’emergenza Covid-19 e che hanno chiuso i relativi esercizi in perdita fiscale devono escludere tali contributi dal calcolo delle perdite riportabili. Secondo l’interpretazione ufficiale, questi aiuti vanno considerati come proventi esenti, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, e non possono generare un vantaggio fiscale futuro. Questa posizione ha dato origine a numerosi accertamenti in tutta Italia, con richieste di recupero di imposte e sanzioni, anche per errata compilazione della dichiarazione. La ratio è che la detassazione concessa in fase di erogazione si traduce, per le imprese in perdita, in una tassazione differita al momento dell’utilizzo della perdita. La normativa originaria (art. 10-bis del DL 137/2020) prevedeva la non concorrenza al reddito dei contributi, ma non chiariva gli effetti sul riporto delle perdite. L’Agenzia distingue tra proventi “esenti” (non tassati e agevolativi) ed “esclusi” (già tassati o da tassare), sostenendo che l’assenza di un riferimento esplicito all’art. 84 indichi la volontà di limitare l’agevolazione al solo anno di incasso.

 

Detrazione IVA e dichiarazioni integrative: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 115/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale per le imprese: il recupero dell’IVA non detratta tramite dichiarazione integrativa è possibile solo se le fatture sono state annotate tempestivamente nei registri IVA dell’anno di ricezione. In caso contrario, il diritto alla detrazione si considera definitivamente perso. La normativa vigente, modificata dal DL 50/2017, stabilisce che il diritto alla detrazione nasce con l’esigibilità dell’imposta e può essere esercitato entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto, a condizione che la fattura sia stata regolarmente registrata. Nel caso esaminato, una società aveva ricevuto fatture nel 2023 ma le aveva annotate solo nel 2024, pur entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2023. Tuttavia, non avendo esercitato il diritto alla detrazione nei tempi previsti, e non avendo registrato le fatture nel periodo corretto, non può più recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa. Inoltre, l’Agenzia potrebbe applicare una sanzione del 70% dell’imposta non detratta, anche se il contribuente ha agito con prudenza e buona fede. Questo crea una situazione paradossale: chi non detrae per evitare errori rischia comunque di essere penalizzato.

 

Società di comodo: primo triennio di attività escluso dal test di operatività

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22007 del 30 luglio 2025 ha chiarito un punto cruciale riguardante le società di comodo: il test di operatività previsto dall’art. 30 della L. 724/1994 non può essere applicato nei primi tre esercizi di vita di una società. Questo perché il primo anno di attività, considerato una fase fisiologica di avviamento, non è ritenuto indicativo della reale capacità produttiva dell’impresa. Di conseguenza, non essendo possibile costruire un triennio di osservazione completo, la presunzione di non operatività non può operare fino al quarto esercizio. La Cassazione ha ribadito che la verifica presuntiva richiede dati contabili di

tre esercizi chiusi, e in loro assenza l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la non operatività in modo diretto, senza avvalersi dell’inversione dell’onere della prova. In ambito IVA, la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea, sottolineando l’incompatibilità della disciplina italiana con i principi di neutralità e proporzionalità sanciti dalla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, la limitazione del diritto alla detrazione IVA basata su presunzioni è illegittima e deve essere disapplicata. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mantiene una posizione differente, sostenendo che il test di operatività si applichi comunque, anche in assenza di un triennio completo, includendo il primo esercizio nel calcolo. Questo contrasto tra giurisprudenza e prassi amministrativa impone alle società neo-costituite una valutazione attenta, per evitare contenziosi e interpretazioni divergenti.

 

Rimborso IVA e soggetti non residenti con stabile organizzazione: chiarimenti e limiti

Una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 33/2025) ha riacceso il dibattito sulla possibilità, per i soggetti non residenti ma dotati di stabile organizzazione (S.O.) in Italia, di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile. Il caso riguardava una società tedesca che, tramite la propria S.O. italiana, effettuava operazioni imponibili nel territorio dello Stato. L’Agenzia ha escluso la possibilità di rimborso tramite la procedura prevista dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72, proprio per la presenza di operazioni imponibili in Italia. La richiesta di rimborso tramite la dichiarazione IVA della S.O. italiana è stata anch’essa respinta, in quanto la normativa (art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72) riserva tale possibilità ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale. La questione si complica ulteriormente quando si ipotizza che la casa madre possa aver effettuato operazioni senza il coinvolgimento della S.O. In passato, l’Agenzia aveva riconosciuto il rimborso in tali casi (interpello n. 160/2020), ma la giurisprudenza più recente ha assunto una posizione restrittiva. La Cassazione, con la sentenza n. 25685/2023, ha stabilito che la presenza di una S.O. in Italia impedisce alla casa madre di accedere al rimborso IVA, anche per operazioni svolte autonomamente.

 

Dal 2026 obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici: definite le modalità operative

A partire dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che utilizzano registratori telematici e sistemi di pagamenti elettronici saranno tenuti a collegare in modo univoco i due strumenti. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità operative per adempiere all’obbligo. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non richiede un collegamento fisico tra i dispositivi, ma prevede l’utilizzo di un servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Gli esercenti dovranno accedere al servizio “Gestisci Collegamenti” e associare ogni POS (o altro strumento di pagamento elettronico) al relativo registratore telematico o software di certificazione, già censito. Il collegamento richiede l’inserimento dei dati identificativi dei dispositivi e dell’indirizzo dell’unità locale in cui sono utilizzati. Per i dispositivi

già attivi al 1° gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla pubblicazione del servizio online. Per i nuovi POS, o in caso di variazioni, l’adempimento dovrà avvenire tra il sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del dispositivo e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

Accertamento IMU: obbligatorio il contraddittorio preventivo

Con la sentenza n. 995 del 24 ottobre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino ha annullato un avviso di accertamento IMU emesso per omessa dichiarazione, stabilendo che gli enti locali devono garantire il contraddittorio preventivo con il contribuente, pena l’annullabilità dell’atto. La decisione si fonda sull’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023 e rafforzato dal DL 39/2024, che impone il contraddittorio per tutti gli atti impugnabili, ad eccezione di quelli automatizzati o di pronta liquidazione. Secondo la Corte, l’accertamento IMU non rientra tra questi ultimi, poiché richiede una valutazione complessa della base imponibile. Nel caso esaminato, il Comune aveva qualificato l’atto come “automatizzato”, ma i giudici hanno evidenziato che si trattava di una ricostruzione discrezionale del presupposto d’imposta, basata su immobili oggetto di precedenti contenziosi e su valutazioni circa la loro strumentalità all’attività scientifica. La sentenza sottolinea che il contraddittorio preventivo è una garanzia procedimentale fondamentale, che consente al contribuente di partecipare attivamente al procedimento, evitando errori e ingiustizie. La sua omissione comporta l’annullamento dell’atto, senza necessità di dimostrare un danno concreto.

 

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