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Auto ad uso promiscuo  – L’agenzia delle entrate spiega le novità 2025 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E/2025, ha fornito i chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina della tassazione della concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti.

La nuova disciplina deriva dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed è stata integrata da disposizioni transitorie introdotte dal D.L. n. 19/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025.

Con la modifica dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e ciclomotori) concessi in uso con contratti stipulati e assegnazione effettiva dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% del valore riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale è ridotta al 20% per veicoli ibridi plug-in e al 10% per veicoli esclusivamente elettrici. Il calcolo deve avvenire al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Il nuovo regime si applica solo se contemporaneamente sussistono le seguenti condizioni:

  • il veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025;
  • il contratto di concessione in uso è stipulato dal 1° gennaio 2025;
  • la consegna (assegnazione effettiva) al dipendente avviene dal 1° gennaio 2025.

La concessione dev’essere formalizzata con atto scritto, sottoscritto da datore di lavoro e dipendente, e dev’essere verificata anche l’effettiva assegnazione del veicolo.

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, e consegnati entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina in vigore al 31 dicembre 2024: è rilevante la data di consegna e non solo la stipula del contratto.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, vigente al 31 dicembre 2024, dispone che per i veicoli, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per km (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50%. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60% per l’anno 2020.

Se i veicoli ordinati nel 2024, ma assegnati nel 2025, beneficiano di condizioni più vantaggiose secondo il nuovo regime (ad esempio, auto elettriche), può essere applicata la nuova disciplina, al fine di non penalizzare il contribuente.

Qualora non si verifichino le condizioni per l’applicazione né della nuova disciplina né di quella transitoria, si applica il criterio generale previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui il fringe benefit è determinato in base al valore normale ai sensi dell’art. 9, TUIR. In questi casi, il valore da tassare è solo quello riferibile all’uso privato del veicolo, con esclusione dell’utilizzo aziendale. La determinazione deve basarsi su elementi oggettivi, documentati e coerenti con l’effettiva fruizione da parte del dipendente.

La circolare n. 10/E/2025 precisa che, in caso di proroga di un contratto già esistente, si continua ad applicare la disciplina vigente al momento della stipula originaria.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, si applica la disciplina vigente alla data della nuova assegnazione, in base alle seguenti casistiche:

  • se la riassegnazione è avvenuta entro il 30 giugno 2025: si applica il regime transitorio;
  • se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025: si applica il criterio del valore normale;
  • se il veicolo è immatricolato e assegnato nel 2025: si applica la nuova disciplina.

In chiusura, si allega la tabella, con il regime applicabile a seconda delle modalità e del veicolo assegnato.

Assegnazione

Immatricolazione

Disciplina fiscale

Riferimento

Auto assegnata ante 1° luglio 2020

Non rilevante

Tassazione 30% importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019

Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024

Immatricolazione dal 1° luglio 2020

Tassazione determinata dai valori di emissione di CO2:

– non superiori a 60 g/km di CO2: 25%;

– superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30%

– superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%;

– superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019

Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025

Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024

Immatricolazione ante 1° luglio 2020

Valore normale per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E/2020

Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025

Immatricolazione ante 1° gennaio 2025

Tassazione determinata dai valori di emissione di CO2:

– non superiori a 60 g/km di CO2: 25%;

– superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km : 30%

– superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 50%;

 superiori a 190 g/km: 60 %; sempre dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025

Auto assegnata del 1° luglio 2020

Immatricolazione ante 1° gennaio 2025

Valore normale per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro

Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025

Auto assegnata dal 1° gennaio 2025

Immatricolazione post 1° gennaio 2025

Tassazione determinata dall’alimentazione del veicolo:

– auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%;

– auto ibride plug in: 20%;

– tutte le altre: 50%, sempre dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Art. 1, comma 48, L. n. 207/2024

Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2025 e ordinata fino al 31 dicembre 2024

Immatricolata ante o post 1° gennaio 2025

Tassazione determinata dai valori di emissione di CO2:

– non superiori a 60 g/km di CO2: 25%;

– superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30%

– superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%;

– superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025

Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025

Proroga 2025 autoveicolo assegnato nel 2024

Immatricolazione ante 1° gennaio 2025

Si applica il regime vigente al momento dell’assegnazione originaria

Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025

Auto riassegnata nel 2025

Immatricolazione post 1° gennaio 2025

Tassazione determinata dall’alimentazione del veicolo:

– auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%;

– auto ibride plug in: 20%;

– tutte le altre: 50%, sempre dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente

Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025

 

Nuove misure in tema di ammortizzatori sociali

L’INPS, con la circolare n. 121/2025, rende nota l’implementazione delle nuove disposizioni normative del D.L. 92/2025, convertito nella Legge 1° agosto 2025, n. 113, voluto per rinforzare l’occupazione e facilitare i processi di riconversione industriale, con particolare attenzione ai settori più vulnerabili rispetto alle crisi economiche e climatiche.

Si segnala, in particolare, quanto segue:

  • le imprese nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS per tutto il 2025;
  • le realtà con almeno 1.000 dipendenti potranno accedere alla CIGS fino al 31 dicembre 2027, consentendo riduzioni orarie anche fino al 100%;
  • è previsto un intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi nel 2025, destinato ad aziende con concrete prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale;
  • il settore moda beneficia di una proroga di 12 settimane per l’integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS;
  • per le emergenze climatiche è previsto l’accesso alla CIG per i settori edile, lapideo ed estrattivo, in caso di eventi atmosferici estremi nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti di durata;
  • per gli operai agricoli è prevista l’estensione della CISOA per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato.

La circolare illustra il quadro complessivo delle disposizioni unitamente alle relative istruzioni di natura operativa e contabile.

 

Decreto economia convertito – tempo determinato

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 184/2025 della L. n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), sono state introdotte novità sulle causali da apporre al contratto a tempo determinato.

Infatti, il nuovo comma 6-bis dell’art. 14, D.L. n. 95/2025, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2026 della disposizione secondo la quale il contratto a termine può avere durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, già oggetto di intervento da parte del D.L. n. 202/2024, che ne aveva prorogato la validità dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Sono state, altresì, confermate le altre novità in tema di incentivi alle lavoratrici madri e contributo per gli alloggi nel settore turismo.

 

Tracciabilità delle spese

La Legge n. 108/2025, di conversione del D.L. n. 84/2025, pubblicata nella G.U. n. 177/2025, ha confermato la modifica dell’art. 51, comma 5, TUIR, che prevede che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e di noleggio con conducente), l’obbligo della tracciabilità delle spese medesime trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Perciò, ai fini della detassazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese per trasferte fuori dall’Italia, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Ricordiamo che l’obbligo della tracciabilità delle spese impone che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Sono stati confermati anche la modifica dell’art. 54, TUIR, sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo (quindi, anche in questo caso, l’obbligo della tracciabilità sussiste solo per le spese sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea), nonché gli interventi apportati alla deducibilità delle predette spese, anche ai fini Ires (artt. 54-ter, 54-septies, 95 e 109, TUIR).

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