Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro
L’INPS, con circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, ha fornito indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024.
L’Istituto ricorda come il suddetto art. 29 abbia modificato il comma 1175 ampliando le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è stato introdotto anche il comma 1175-bis, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.
La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024 alla disciplina di fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.
I requisiti per la fruizione dei benefici sono:
- possesso del DURC: in caso di irregolarità, il recupero dell’agevolazione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda;
- rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, eventuali violazioni determinano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con Decreto del Ministero del Lavoro: per verificare questa condizione viene interrogato il Portale del sommerso.
In merito al nuovo comma 1175-bis, introdotto all’art. 1, Legge n. 296/2006, viene precisato che i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge. Nelle ipotesi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di accessi ispettivi, la nuova lett. b-bis) introdotta all’art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, prevede che il pagamento dei contributi in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine, purché venga effettuato il pagamento della prima rata e le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, determina il dimezzamento delle sanzioni civili. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici, che opera con riguardo a quelli fruiti per tutti i lavoratori, è pari al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
L’Istituto, infine, precisa che continua a trovare applicazione la previsione secondo cui il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente ITL la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.
Permessi aggiuntivi per lavoratori affetti da malattie oncologiche o invalidanti: le istruzioni INPS
L’INPS, con circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, ha offerto indicazioni per l’attuazione dell’art. 2, Legge n. 106/2025, relativamente alla modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato assicurati presso l’INPS affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, indicando anche le modalità di fruizione dell’indennità economica per i lavoratori del settore privato e fornendo istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro.
La norma citata prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026:
- per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Per le 10 ore annue di permesso aggiuntivo ai lavoratori compete un’indennità economica, che, nel settore privato, viene direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio.
Dal 1° gennaio 2026 il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. L’INPS precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%). Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
La circolare specifica anche che il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a 10 ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Inoltre, il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore; nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%). Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Dilazione debiti contributivi
L’art. 23, Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), ha introdotto nuove possibilità di dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso INPS e INAIL fino a un massimo di 60 mesi dal 1° gennaio 2025, ma la disposizione era rimasta inattuata in attesa del Decreto attuativo, sottoscritto solo lo scorso ottobre 2025 e ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che ha definito le ipotesi nelle quali la dilazione potrà essere consentita.
La norma, come in passato, si applica esclusivamente alle posizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione.
Sono previste 2 fasce distinte di esposizioni debitorie, per ciascuna delle quali è stabilita la rateizzazione straordinaria massima:
- fino a 500.000 euro: massimo 36 rate mensili;
- oltre 500.000 euro: massimo 60 rate mensili.
Per ottenere la rateizzazione “straordinaria” è indispensabile la sussistenza di una «temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» (occorre dimostrare che il pagamento integrale e immediato del debito contributivo sarebbe insostenibile in ragione dei propri flussi di cassa ovvero specifiche condizioni patrimoniali che non consentono il pagamento integrale). La prova della difficoltà economica dovrà essere adeguatamente documentata.
Inoltre, per chi abbia già in corso un piano di rateizzazione, sarà possibile richiedere una seconda dilazione.
Rimborso spese taxi in contanti
L’art. 1, comma 81, lett. c), Legge di bilancio 2025, ha introdotto specifici oneri di tracciabilità al fine dell’integrale deducibilità e non imponibilità, quest’ultima in capo al lavoratore dipendente, del rimborso analitico delle spese di trasferta effettuate in occasione di lavoro.
Com’è noto, al fine di rispettare il dettato normativo di cui sopra, i datori di lavoro hanno implementato le procedure interne aziendali affinché i dipendenti utilizzino strumenti di pagamento tracciabili in caso di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea. Proprio su questa gestione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n. 302/E/2025, relativo al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 51, comma 1, TUIR, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51, TUIR.
In particolare, il comma 5 del citato art. 51, TUIR, disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).
Tale disposizione prevede che «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 [euro 46,48, NdR] al giorno, elevate a lire 150.000 [euro 77,47, NdR] per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 [euro 15,49], elevate a lire 50.000 [euro 25,82, NdR] per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito».
I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui appunto i taxi) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito, applicazioni telefoniche collegate al proprio conto corrente).
L’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.
L’art. 29, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, dispone che: «Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 23, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
- a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [ndr. ora articolo 51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 23;
- b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 48 [ndr. ora articolo 51], commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito; (…)».
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.