NEWSLETTER LEGAL – MARZO 2026

Scissione societaria: tutela rafforzata dei creditori e responsabilità solidale tra le società coinvolte 

Il caso esaminato 

L’ordinanza n. 32551 del 13 dicembre 2025 della Corte di cassazione interviene sulla tutela dei creditori nelle operazioni di scissione, chiarendo che il creditore può agire sia contro la società beneficiaria cui il rapporto è stato attribuito, sia in solido contro la società originaria e le altre società risultanti dalla scissione. 

Ciò vale anche se il creditore non ha proposto opposizione al progetto di scissione. Nel giudizio volto a ottenere l’adempimento, è inoltre configurabile un litisconsorzio necessario tra tutte le società coinvolte. La vicenda riguardava un preliminare stipulato con una società poi parzialmente scissa, da cui erano derivate due nuove società. In appello, il creditore aveva chiamato anche queste ultime, ma la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda nuova e quindi inammissibile. 

L’impianto normativo e la decisione della Cassazione 

Richiamando l’art. 2506bis c.c., la Corte ribadisce che la scissione comporta una chiara individuazione delle poste patrimoniali attribuite alle società beneficiarie e di quelle rimaste alla scissa. 
L’art. 2506quater c.c. stabilisce che, una volta perfezionata la scissione, è obbligata la società cui il rapporto è stato assegnato. Tuttavia, il comma 3 prevede una garanzia ulteriore: in caso di inadempimento della beneficiaria, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente. 

Questa garanzia opera in modo autonomo rispetto agli strumenti di tutela preventiva dei creditori e si cumula con essi. 

La Cassazione richiama inoltre il precedente n. 2457/2024, precisando che la responsabilità solidale ha natura sussidiaria, poiché presuppone prima l’accertamento dell’inadempimento della beneficiaria. Da ciò discende la necessità del litisconsorzio processuale per l’inscindibilità delle domande rivolte ai coobbligati. 

 

Conferimenti in holding familiari: nessun profilo di abuso del diritto 

Il caso esaminato 

La nuova formulazione del comma 2bis dell’articolo 177 del Tuir consente l’apporto di partecipazioni di minoranza qualificate in holding familiari, ammettendo espressamente la partecipazione dei familiari del conferente nella società conferitaria. 

 
Nella prassi, si registrano due modalità operative: 

  • la conferitaria è già una società “familiare” al momento del conferimento;
  • la holding nasce come unipersonale e i familiari entrano successivamente tramite cessioni, aumenti di capitale, donazioni di piena o nuda proprietà. 

Le operazioni successive al conferimento 

La seconda modalità è quella normalmente adottata nei passaggi generazionali: il conferimento è seguito da operazioni che consentono ai familiari di entrare nella compagine. 
A valle di tali passaggi, la situazione ottenuta è identica allo scenario sub a), che è chiaramente ammesso dalla norma. 

Poiché il risultato finale rientra pienamente nell’ambito applicativo dell’articolo 177, comma 2bis, non è ravvisabile alcun intento elusivo nelle operazioni intermedie. Le attività poste in essere dopo il conferimento non presentano profili di abuso del diritto, trattandosi di passaggi fisiologici e coerenti con le finalità di riorganizzazione familiare e generazionale. 

 

Dlgs 231/2001: gli errori applicativi ancora censurati dalla Cassazione 

Le criticità riscontrate 

A quasi 25 anni dall’entrata in vigore del Dlgs 231/2001 la Corte di cassazione continua a segnalare errori interpretativi ricorrenti, tanto da parte degli enti quanto dei giudici di merito. Le sezioni penali richiamano l’attenzione su alcune letture distorte dei principi fondamentali del sistema, nonostante un quadro giurisprudenziale ormai consolidato. 

Autonomia della responsabilità dell’ente 

La Corte ribadisce che la responsabilità dell’ente non deriva automaticamente da quella della persona fisica: occorre una prova autonoma e completa degli elementi costitutivi dell’illecito 231, anche in caso di prescrizione del reato presupposto. 

Da tale autonomia discende l’inapplicabilità nel processo “231” di istituti previsti solo per l’imputato, quali: 

  • costituzione di parte civile; 
  • particolare tenuità del fatto; 
  • messa alla prova. 

Prescrizione dell’illecito 

Permangono errori anche sul regime della prescrizione: l’art. 22, co. 4, Dlgs 231/2001 stabilisce che, interrotto il termine quinquennale, la prescrizione resta sospesa fino alla sentenza irrevocabile. Non è corretto applicare i criteri previsti per la persona fisica. 

Rappresentanza dell’ente e procura al difensore 

Ulteriori criticità riguardano l’art. 39, co. 1, Dlgs 231/2001, che vieta al legale rappresentante indagato o imputato di rappresentare l’ente. Si tratta di un divieto assoluto, confermato dalle Sezioni Unite. 

La sua violazione comporta: 

  • nullità degli atti successivi; 
  • inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione. 

 

 

Contratto di agenzia: valido il patto di non concorrenza anche senza corrispettivo 

Il caso esaminato 

Con l’ordinanza n. 1226/2026, la Corte di cassazione torna sul tema della validità del patto di non concorrenza postcontrattuale nel rapporto di agenzia. La Corte ribadisce che il patto è valido anche se non è previsto un corrispettivo specifico o addirittura quando le parti ne abbiano escluso espressamente la previsione. 

Secondo i giudici, l’art. 1751bis c.c. non prevede alcuna sanzione di nullità per pattuizioni prive di controprestazione. Il sacrificio imposto all’agente può dunque ritenersi giustificato all’interno dell’equilibrio economico complessivo del rapporto, senza necessità di un pagamento dedicato. 

La questione della causa e del sinallagma 

La decisione, pur in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, solleva alcuni profili critici. L’art. 1751bis disciplina, infatti, un rapporto sinallagmatico basato su prestazione e controprestazione: l’obbligo di non concorrenza dell’agente è correlato a un compenso della mandante. Affermare la validità del patto anche in assenza di corrispettivo appare difficilmente conciliabile con i principi generali sui contratti a prestazioni corrispettive. In tali schemi, la sanzione non deriva dalla mancanza di una previsione espressa nella norma, bensì dal difetto di causa concreta: quando manca sin dall’origine la reciprocità economica tra le prestazioni, il patto è colpito da nullità per assenza di giustificazione dello scambio. 

La pronuncia assicura continuità alla linea giurisprudenziale che valorizza un approccio “formale”, centrato sull’assenza di una specifica sanzione di nullità nell’art. 1751bis c.c. 

 

Cessione del contratto di locazione: il trattamento IVA 

Il tema esaminato 

Nella prassi delle società di gestione immobiliare, rileva la qualificazione IVA della cessione del contratto di locazione. L’Agenzia delle Entrate considera tali cessioni prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 5, DPR 633/1972, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività (circolari 36/2003 e 33/2006). 
Solo quando manca il presupposto soggettivo IVA in capo al cedente, la cessione sconta l’imposta di registro proporzionale (artt. 31 e 41 DPR 131/1986). 

La posizione dell’Agenzia e i richiami unionali 

Con la risposta a interpello n. 16/2019, l’Agenzia conferma l’imponibilità IVA della cessione del contratto, anche se la locazione sottostante è esente, richiamando la giurisprudenza UE che impone un’interpretazione restrittiva delle esenzioni (CGUE, C461/12) e distingue la disciplina della cessione del contratto da quella della prestazione sottostante (CGUE, C242/08). 
La cessione del contratto di locazione, che comporta il subentro del nuovo conduttore nei diritti e obblighi contrattuali, è pertanto soggetta all’aliquota ordinaria del 22%. 

 

Caparra confirmatoria: imposta fissa se la risoluzione è giudiziale 

Il caso esaminato 

Con l’ordinanza n. 2816 dell’8 febbraio 2026, la Cassazione ha stabilito che la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ordinata dal giudice a seguito della risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa. 
L’Agenzia delle Entrate aveva invece applicato l’imposta proporzionale, ritenendo che la sentenza comportasse una condanna al pagamento di somme (art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa DPR 131/1986). 

La ricostruzione normativa 

La contribuente ha sostenuto (e la Cassazione ha accolto) che la sentenza non si limitava a imporre un pagamento, ma accertava la risoluzione del contratto, rientrando nella fattispecie speciale dell’art. 8, comma 1, lett. e), che prevede l’imposta fissa per i provvedimenti che dichiarano la risoluzione, anche se accompagnati da restituzioni. 

La decisione 

La Corte qualifica la lettera e) come norma speciale, applicabile quando il giudice elimina gli effetti di un contratto già tassato, ripristinando la situazione patrimoniale originaria. 
La restituzione del doppio della caparra, in questo contesto, non esprime nuova capacità contributiva ma svolge una funzione ripristinatoria: è una prestazione accessoria alla pronuncia di scioglimento del vincolo negoziale. Ne consegue l’applicazione dell’imposta fissa di registro. 

 

Autotutela: impugnabile solo il primo diniego 

Il caso esaminato 

La Cgt di Isernia, con la sentenza n. 198/2/2025, ha respinto il ricorso di una contribuente che aveva impugnato il silenziodiniego dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di imposte e tributi versati a seguito di un avviso di liquidazione del 2022. La contribuente sosteneva che l’avviso fosse illegittimo per aver erroneamente contestato la tardività della dichiarazione sostitutiva. 

Ripetizione delle istanze di autotutela 

Dagli atti è emerso che gli eredi avevano già presentato una prima istanza di autotutela nel marzo 2022, respinta dall’Agenzia con nota del mese successivo. La contribuente aveva poi presentato una seconda istanza nel novembre 2022, e aveva impugnato il successivo silenziodiniego. I giudici chiariscono che non è consentito presentare più istanze di autotutela sul medesimo atto definitivo per selezionare quale diniego contestare. È impugnabile solo il diniego, espresso o tacito, relativo alla prima istanza. 

La decisione 

Poiché la contribuente non aveva impugnato nei termini il primo rifiuto, il ricorso avverso il secondo silenziodiniego è stato dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che la reiterazione delle istanze non consente di riaprire i termini del contenzioso. 

 

 

 

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