Cessione del contratto di locazione: l’Agenzia conferma l’imponibilità IVA
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che la cessione di un contratto di locazione effettuata verso corrispettivo costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%. Di conseguenza, l’imposta di registro si applica in misura fissa (Euro 67,00), in base al principio di alternatività. La prassi esclude che alla cessione possa estendersi il regime IVA previsto per la locazione originaria, anche se esente. Tuttavia, il dato letterale dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72 apre alla possibilità di considerare esenti le “relative cessioni” delle locazioni immobiliari, salvo i casi di locazioni di fabbricati strumentali in cui il locatore abbia optato per l’imponibilità e di locazioni di fabbricati abitativi locati dall’impresa di costruzione. Resta quindi un tema interpretativo rilevante per società immobiliari e imprese, che richiede valutazioni caso per caso alla luce della giurisprudenza UE e della normativa interna.
Compensazioni: dal 2026 la soglia scende a 50mila euro e il divieto si estende
La Legge di Bilancio 2026 ha abbassato da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei carichi affidati alla riscossione oltre la quale scatta il blocco delle compensazioni in F24. È sufficiente superare tale limite con carichi scaduti, non sospesi e non rateizzati regolarmente, perché il contribuente perda ogni possibilità di compensare crediti, anche se di importo superiore al debito. La preclusione riguarda sia i crediti erariali sia quelli agevolativi, con l’unica eccezione dei crediti previdenziali e dei premi Inail. Restano esclusi dal calcolo della soglia i tributi locali, i debiti sospesi e quelli rateizzati senza decadenza. La compensazione torna possibile solo quando il debito verso ADER viene riportato sotto i 50mila euro. Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio 2026, amplia significativamente la platea dei contribuenti coinvolti, richiedendo monitoraggi costanti della propria posizione debitoria.
Rottamazione-quinquies: rischio decadenza anche con una sola rata non pagata
La rottamazione‑quinquies consente il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali fino al 2035. La norma prevede la decadenza in caso di mancato versamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione chiariscono che il mancato versamento della prima rata non comporta decadenza immediata; tuttavia, opera la regola dell’imputazione prevista dall’art. 31 DPR 602/73: la rata successiva viene imputata a quella arretrata. Ciò può portare, al termine del piano, alla decadenza anche per il mancato pagamento di una sola rata, poiché risulterebbe scoperta l’ultima. La decadenza è automatica e riattiva misure cautelari ed esecutive, rendendo immediatamente esigibile l’intero debito residuo. Entro il 30 aprile 2026 resta possibile revocare o integrare la domanda di adesione. Inoltre, rispetto alle precedenti edizioni di rottamazione non sono più previsti i 5 giorni di tolleranza che consentivano di ritenere tempestivi i pagamenti effettuati oltre la scadenza.
Imballaggi non restituiti: l’Agenzia conferma l’uso del codice TD27
Nel corso della recente Videoconferenza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la “fattura globale” sugli imballaggi non restituiti — da emettere entro il 31 gennaio di ogni anno — deve essere trasmessa utilizzando il codice TD27. Nel campo “Causale” devono essere riportati gli estremi del DM 11 agosto 1975, confermando la soluzione già prospettata per conciliare la disciplina del decreto con le regole della fatturazione elettronica. Se il cessionario restituisce gli imballaggi dopo l’emissione della fattura globale, occorre emettere una nota di credito con codice TD04. Resta fermo che, in presenza del patto di resa, gli importi cauzionali non concorrono alla base imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72, mentre la mancata restituzione genera un’operazione imponibile con IVA ordinaria. L’Agenzia ha inoltre chiarito le modalità di correzione dei documenti TD17 errati: emissione di un TD17 “negativo” a storno e successivo invio di un TD17 corretto.
Rentri: conservazione dei registri 2025 entro il 31 gennaio 2027
Sono emersi dubbi tra le imprese sui termini di conservazione elettronica dei registri di carico e scarico vidimati dal Rentri nel 2025. Il Ministero dell’Ambiente, tramite le FAQ Rentri, riconosce tre approcci possibili: conservazione entro i termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili; contestualmente alla trasmissione dei dati al Rentri; oppure secondo le procedure interne dell’azienda, comunque rispettando le scadenze previste per la conservazione dei documenti a rilevanza fiscale. La prima ipotesi è in linea anche con quanto disposto dal decreto direttoriale n. 143/2023 e del richiamo all’art. 7, comma 4-ter, DL 357/1994. Per cui, per le imprese con esercizio solare il termine ultimo per la conservazione dei registri 2025 è il 31 gennaio 2027. Resta fermo che, in caso di ispezione, il registro deve poter essere immediatamente esibito, rendendo possibile un’anticipazione dei processi di conservazione.
Dal 1° marzo 2026 stop all’esonero per le agenzie di viaggio: tornano ritenute, F24 e CU
La Legge di Bilancio 2026 elimina l’esonero dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio, agli operatori marittimi e aerei e agli agenti delle imprese petrolifere. Dal 1° marzo 2026 anche queste categorie rientrano integralmente nel regime ordinario dell’art. 25‑bis DPR 600/1973. Operativamente nulla cambia rispetto alle altre provvigioni soggette a ritenuta: indicazione della ritenuta in fattura, versamento tramite F24 entro il 16 del mese successivo e rilascio della Certificazione Unica l’anno seguente. In attesa di chiarimenti ufficiali, il codice tributo presumibilmente resterà il 1040. Restano confermate le aliquote: 11,50% per agenti senza dipendenti e 4,60% per chi si avvale in via continuativa di collaboratori, previa specifica dichiarazione annuale.
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