NEWSLETTER TAX SETTEMBRE 2025

Sanzione per mancata registrazione delle fatture di acquisto 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 115 del 17 aprile 2025, ha chiarito che l’omessa registrazione delle fatture di acquisto può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 471/97, indipendentemente dall’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Secondo l’Agenzia, l’obbligo di registrazione sussiste sempre e deve avvenire entro termini perentori. Tuttavia, alcuni professionisti e commentatori sostengono che tale posizione non si allinei al testo dell’art. 25 del DPR 633/72, che collega l’annotazione della fattura all’esercizio della detrazione. Inoltre, l’art. 6 comma 7 del DPR 695/96 stabilisce che non è obbligatorio annotare fatture per acquisti con imposta non detraibile. In situazioni di incertezza sull’inerenza di un acquisto, potrebbe essere più appropriato applicare sanzioni diverse, come quella per irregolare tenuta della contabilità. 

 

Novità in tema di Concordato Preventivo Biennale 

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.02.2024 n.13, è stata modificata dal DLgs. 12.06.2025 n. 81. Tra le novità introdotte, segnaliamo le seguenti: 

  • l’abrogazione della disciplina del CPB per i contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014;  
  • la postergazione al 30 settembre del termine per aderire al CPB per i soggetti ISA;  
  • l’introduzione di nuove cause di esclusione, tra cui l’esclusione dal CPB per i professionisti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e partecipano ad associazioni professionali o società tra professionisti se non aderiscono entrambi al CPB;  
  • la precisazione che le operazioni di conferimento rilevanti ai fini dell’esclusione dal CPB sono quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda; 
  • l’introduzione di limitazioni all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. 

 

Aliquota fiscale effettiva nei bilanci intermedi 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile OIC 30, che disciplina i bilanci intermedi; tale principio troverà applicazione obbligatoria a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026. Tuttavia, le società possono adottare facoltativamente il nuovo principio per i bilanci intermedi relativi agli esercizi che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2025. L’OIC 30 regola la preparazione di bilanci intermedi, assimilando questi ultimi a bilanci d’esercizio, con un’applicazione omogenea dei principi di rilevazione, classificazione e valutazione per garantire coerenza e continuità aziendale, e fornendo informazioni tempestive sulla gestione. Le sue caratteristiche chiave includono: 

  • l’applicazione degli stessi criteri del bilancio annuale; 
  • il calcolo delle imposte sulla base dell’aliquota annua effettiva stimata; 
  •  l’impossibilità di ripristinare le svalutazioni dell’avviamento (una svalutazione dell’avviamento operata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un successivo bilancio intermedio, in linea con quanto previsto per il bilancio annuale – salvo il caso in cui la perdita durevole di valore fosse stata determinata da un errore di valutazione); 
  • una maggiore chiarezza e completezza informativa nella Nota Integrativa. Il bilancio intermedio deve contenere un’informativa chiara e dettagliata, inclusa una Nota Integrativa che dia atto della conformità del bilancio stesso ai principi contabili nazionali e alle disposizioni del principio stesso. Inoltre, nella Nota devono essere fornite informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico del periodo intermedio. 

 

Costi di smantellamento e ripristino con limitazioni 

Il Decreto Ministeriale (DM) Mef del 27 giugno 2025, in relazione al nuovo paragrafo 40A dell’OIC 16, stabilisce che l’aggiornamento del fondo per gli oneri di ripristino e di smantellamento, se non separato dagli ammortamenti, è fiscalmente riconosciuto al 5% annuo, ripartito costantemente nel periodo di ammortamento. Questo intervento normativo mira a non penalizzare le imprese che contabilizzano i costi di ripristino e smantellamento, capitalizzandoli nel cespite e accantonando il fondo, ma affronta l’indeducibilità fiscale degli aggiornamenti del fondo. In sintesi, Il decreto Mef introduce un’agevolazione fiscale per le imprese con riferimento agli aggiornamenti del fondo di cui in oggetto, garantendo una deduzione fiscale del 5% annuale, se non contabilizzati separatamente dagli ammortamenti. 

 

Derivazione rafforzata anche per le microimprese 

Le microimprese potranno applicare la derivazione rafforzata anche redigendo il bilancio in forma abbreviata, come previsto dall’art. 3 dello schema di D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, che contiene talune disposizioni integrative e correttive delle norme di attuazione della riforma fiscale, con effetto dall’esercizio 2025. La modifica interviene sull’articolo 83 del Tuir, ampliando il perimetro delle imprese che possono utilizzare i principi contabili per la determinazione del reddito d’impresa. Le microimprese, in base all’articolo 2435-ter del Codice civile, potranno quindi applicare ai fini fiscali “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili” anche con bilancio abbreviato. 

 

Verifica dell’inerenza dei costi deducibili ai fini IRAP 

I recenti orientamenti giurisprudenziali e dell’Agenzia delle Entrate evidenziano che, per il calcolo dell’IRAP, l’inerenza dei costi dedotti è soggetta a verifica secondo criteri civilistici e non fiscali (Cass. n. 20405/2025; risposta interpello n. 25/2025). L’abrogazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. 446/97 ha reso necessario fare riferimento a prassi e giurisprudenza per la corretta applicazione di tali principi. Diverse ordinanze e sentenze della Cassazione hanno stabilito che la deducibilità dei costi deve rispettare i principi contabili, come l’ordinanza n. 7183/2021 e la sentenza n. 6492/2023 riguardanti i canoni di leasing e la sentenza n. 11791/2024 con riferimento ai costi degli autoveicoli. Infine, la verifica di inerenza può essere effettuata dall’Amministrazione finanziaria, basandosi sulla corretta registrazione dei costi nel Conto economico, senza applicare i limiti del TUIR (sentenza n. 20405/2025). 

 

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