Penalty Protection per Ibridi

Come noto, entro il 27 febbraio 2024, ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DLg. 209/2023, verrà emanato un apposito DM attuativo, al fine di fornire ulteriori chiarimenti in tema di Penalty Protection per ibridi.

>> LEGGI GLI ARTICOLI DI LDP PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ

In particolare, tale DM comporterà l’immediata operatività della disciplina dei “disallineamenti da ibridi”, dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi, fornendo ulteriori chiarimenti circa il regime premiale dell’hybrid penalty protection, già introdotto dal DLgs. precedentemente menzionato.

Si ricorda che per disallineamenti da ibridi si intende un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici, componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali (i “disallineamenti” appunto) incoerenti (e, perciò, “ibridi”) a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione e doppia deduzione.

DLgs. 209/2023

Il DLgs. 209/2023 mira a favorire la compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuente, delineando disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi ed introducendo un meccanismo premiale per le operazioni potenzialmente generatrici di disallineamenti.

Nello specifico, l’art. 61 comma 1 del DLgs. 209/2023 (cosiddetto “Decreto Fiscalità Internazionale”) interviene inserendo all’art. 1 del DLgs. 471/97 il nuovo comma 6-bis il quale dispone, in caso di contestazione relativa alle disposizioni sui disallineamenti da ibridi da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione al verificarsi di determinate condizioni.

“Regime premiale” per gli ibridi

L’articolo 61 del Decreto Fiscalità Internazionale introduce la possibilità per i contribuenti (parte di gruppi domestici e non), di predisporre un set documentale al fine di ottenere la c.d.  penalty protection, in caso di contestazioni in materia di disallineamenti da ibridi, similmente a quanto già previsto in tema di transfer pricing.

In tema di transfer pricing, la predisposizione di una documentazione c.d. “idonea” (costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente) comporta l’accesso al regime di “penalty protection” secondo cui, nei casi di rettifica dell’imponibile ex art. 110, co. 7, TUIR, le sanzioni previste per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) si rendono inapplicabili se:

  • il contribuente ne dia preventiva comunicazione di possesso in sede di dichiarazione dei redditi; e
  • consegni tale documentazione in sede di verifica.

Estendendo tale disciplina al regime in materia di disallineamenti da ibridi, la penalty protection viene applicato qualora:

  • Il contribuente predisponga la documentazione anti-ibridi;
  • il possesso della documentazione, con “data certa”, sia comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il termine della presentazione della dichiarazione (a regime);
  • la documentazione contenga la completa e veritiera descrizione delle fattispecie e delle modalità applicative delle regole di reazione ove attivabili sulla base del ruolo svolto dal contribuente nel contesto del disallineamento di ibridi identificato e eventualmente rimosso;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Si precisa che, la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi, come anche per la documentazione prevista in tema di transfer pricing, costituirebbe un “onere” (non un obbligo) le cui caratteristiche essenziali sono:

  • la predisposizione prima della presentazione della dichiarazione dei redditi e la comunicazione del possesso all’Agenzia delle Entrate;
  • la data certa, tramite firma digitale e marca temporale;
  • l’idoneità del contenuto che verrà identificato nel prossimo DM.

Conclusioni

Come anticipato, il contenuto della documentazione da disallineamento è demandato ad un prossimo DM del MEF.

Ad ogni modo, l’approccio ad oggi presente comporta che, nel contesto di un gruppo multinazionale, tutte le transazioni intercorse tra parti correlate, residenti e/o localizzati in almeno due stati diversi, dovrebbero essere soggette al vaglio di tale disciplina.

L’onere connesso a tale disciplina risulterebbe in parte ripartito in capo:

  • all’Amministrazione, che avrà il compito di dimostrare i “fatti” inerenti l’eventuale violazione,
  • al contribuente che dovrà dare evidenza che tale fattispecie non ricorra.

Si rimane in attesa di disposizioni più dettagliate entro il termine massimo previsto del 27 febbraio 2024.

>> SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI DI LDP

LDP provides Tax, Law and payroll  scalable and customised services and solutions. LDP Professional have also matured a significant expertise in  M&A, Corporate Finance, Transfer Price, Global Mobility Consultancy and Process Automation. 

Sign up to our newsletter

Subscribe to our Newsletter

Subscribe Form