Decreto correttivo “Omnibus” 2026 – Quarto correttivo della riforma fiscale  – TAX INSIGHTS AGOSTO 2026 

Con la pubblicazione in GU n. 185 (S.O. n. 30) del 11.8.2026 è entrato in vigore, dal 12 agosto, il DLgs. 7 agosto 2026 n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione con decorrenze diverse tra loro. Si illustrano di seguito le misure di maggiore rilievo operativo. 

Reddito d’impresa 

Fringe benefit auto in uso promiscuo e optional – Resta la base di calcolo del 50% della percorrenza convenzionale di 15.000 km su tabelle ACI (10% per gli elettrici puri, 20% per gli ibridi plug-in), ma il riferimento alla nuova immatricolazione è sostituito dall’anzianità del veicolo: oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione il valore si incrementa del 50%. Gli accessori non valorizzati nelle tabelle ACI comportano un ulteriore incremento del 5%. 

Differenziali da cessione o compensazione di crediti d’imposta – I differenziali positivi realizzati da esercenti arti e professioni sull’acquisto di crediti d’imposta (inclusi i bonus edilizi ex art. 121 DL 34/2020) costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva del 26%. Restano esclusi i crediti ricevuti quale corrispettivo di una prestazione professionale. 

Deducibilità dei costi dei piani di stock option – I componenti negativi rilevati a conto economico per operazioni con pagamento basato su azioni (stock option, stock grant, phantom stock) diventano deducibili solo al momento della consegna degli strumenti e in proporzione alle opzioni effettivamente esercitate. Ai fini IRAP restano ferme le imputazioni di bilancio. 

Ammortamento di marchi, avviamento e intangibili a vita indefinita – soggetti IAS/IFRS – La deduzione, nel limite di 1/18 del valore, è ammessa solo a partire dal periodo d’imposta di imputazione dei relativi costi a conto economico e nei limiti di questi ultimi, eliminando le deduzioni extracontabili. Sono previste deroghe per le cessioni d’azienda infragruppo e per il trasferimento della sede in Italia. 

Contributi a fronte di costi per studi e ricerche – Viene meno la tassazione per cassa: i contributi tornano a essere tassati secondo la loro natura contabile, come contributi in conto esercizio (competenza) o in conto impianti (in base all’ammortamento del bene). È previsto un regime transitorio per evitare doppie imposizioni e salti d’imposta. 

Soggetti assimilati alle holding industriali – Per l’assimilazione alle società di partecipazione non finanziaria è ora richiesto un test di prevalenza basato sul conto economico: le attività finanziarie infragruppo devono generare ricavi e proventi superiori al 50% del totale, secondo l’ultimo bilancio approvato. 

Riporto delle perdite d’impresa – Norma di interpretazione autentica: il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto rilevante ai fini dell’art. 84 co. 3 del TUIR si considera avvenuto anche quando abbia a oggetto le partecipazioni della società che controlla il soggetto che riporta le perdite. Le limitazioni possono quindi scattare anche in caso di cambio di controllo indiretto. 

Periodo d’imposta “ante fusione” ed eccedenze – Si chiarisce che alle eccedenze di interessi passivi e ACE si applicano solo le limitazioni legate al cambio di controllo e di attività, non i limiti propri delle perdite. Si stabilisce inoltre che il periodo “ante fusione” si chiude il giorno antecedente alla data di efficacia giuridica dell’operazione. 

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti – Il regime di realizzo controllato opera anche quando il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. Se tale valore è inferiore al valore normale, il realizzo è pari al minore tra costo fiscale e valore normale. 

Data certa per il rendiconto della stabile organizzazione – Il rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti deve acquisire data certa (marcatura temporale o strumenti equipollenti) entro il termine di presentazione della dichiarazione. È introdotto l’obbligo di riportarne i dati in apposito prospetto dichiarativo. 

Riporto delle perdite estere definitive – In caso di fusione transfrontaliera in entrata da Stati UE/SEE, la società italiana può riportare le perdite della società estera, a condizione che sussista il controllo di diritto sia nei periodi di formazione delle perdite sia alla data di efficacia dell’operazione. È richiesto il carattere definitivo delle perdite, dimostrabile anche in sede di interpello probatorio. 

Global Minimum Tax – Recepimento della prassi OCSE su imposta minima nazionale, imposta minima suppletiva ed esercizi non superiori a 53 settimane. Sono disciplinati il Side-by-Side System, l’UPE Safe Harbour e il Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour, con adozione facoltativa dei regimi semplificati. 

Rideterminazione del costo delle partecipazioni black list – Per le partecipazioni non quotate in soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione sale al 36%, senza possibilità di rateizzazione. Restano escluse le partecipazioni in soggetti UE/SEE. 

 

IVA 

Detrazione IVA e registrazione delle fatture – Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, con termine analogo per la registrazione delle fatture: torna quindi il limite biennale ante DL 50/2017. L’eliminazione del riferimento al “medesimo anno” nell’art. 25 sblocca la detrazione retroattiva per le fatture a cavallo d’anno. 

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a utilizzare i file XML acquisiti tramite SdI anche per le attività di analisi del rischio e di controllo fiscale e doganale di propria competenza. 

 

Accertamento, sanzioni e riscossione 

Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili – La presunzione, sinora di matrice giurisprudenziale, diventa presunzione legale relativa e opera solo a fronte di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati o di componenti negativi inesistenti, con esclusione dei costi meramente non inerenti o di competenza diversa. Gli utili presunti sono tassati in capo ai soci con le limitazioni ordinarie previste per i dividendi. 

Accertamento dei componenti negativi pluriennali – Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale (esclusi quelli da operazioni inesistenti) il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione del primo periodo di deduzione, superando l’orientamento della Corte di Cassazione. La regola non si applica a componenti positivi, perdite riportate, crediti d’imposta e detrazioni pluriennali. 

Accertamenti fondati sull’antieconomicità – Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, lo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato può fondare l’accertamento solo se accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, ovvero se la difformità è manifesta e rilevante. La norma non menziona l’IVA, con conseguente incertezza applicativa in tale ambito. 

Autoliquidazione degli atti trasmessi con modello unico informatico – Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste da soggetti diversi dai pubblici ufficiali, l’ufficio verifica autoliquidazione e versamenti e, in caso di maggiore imposta, notifica avviso di liquidazione. Il contribuente ha 60 giorni per versare imposta, interessi e sanzione ridotta a un terzo. 

Disallineamenti tra POS e corrispettivi telematici – È introdotta una soglia di non punibilità: nessuna sanzione se la discrepanza tra operazioni con pagamento elettronico memorizzate e pagamenti elettronici accettati non supera il 5%. La stessa tolleranza vale ai fini della sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’attività. 

 

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