PEX: nuove soglie per partecipazioni acquistate dal 2026
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto due nuove soglie per usufruire del regime PEX sulle plusvalenze finanziarie, applicabili solo alle partecipazioni acquistate dal 1° gennaio 2026. Per usufruire dell’esenzione sulle plusvalenze, la parte ceduta deve avere almeno il 5% del capitale oppure un valore fiscale minimo di 500.000 €. Le soglie sono alternative e si valutano solo sulla quota venduta, anche se estratta da un pacchetto più grande, applicando il criterio FIFO. In assenza dei requisiti, la plusvalenza è tassata al 24% IRES. Restano escluse dalle nuove soglie le partecipazioni possedute prima del 2026, anche se ottenute tramite fusioni, scissioni o aumenti con diritto di opzione. È importante evidenziare che il DL 38/2026 del 27 marzo 2026 è intervenuto nuovamente sulla disciplina, ripristinando le soglie previste dalla normativa precedente. Il decreto‑legge dispone infatti l’abrogazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Il testo dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio 2026.
Collegamento tra POS e registratori telematici: prima scadenza fissata al 20 aprile
È operativo il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente agli esercenti di comunicare l’associazione tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, come previsto dalla normativa sulla trasmissione dei corrispettivi. L’adempimento riguarda innanzitutto i POS attivi nel mese di gennaio, per i quali la comunicazione deve essere trasmessa entro 45 giorni dalla pubblicazione del servizio online, termine che porta la prima scadenza utile al 20 aprile. Gli operatori possono ora accedere all’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare la funzione dedicata per indicare gli abbinamenti tra POS fisici o virtuali e i rispettivi RT o Server RT. Sono previste modalità operative differenziate in base al numero di registratori in uso: procedura semplificata fino a cinque dispositivi e percorso standard per dotazioni più numerose. Per realtà con un parco strumenti particolarmente ampio è disponibile anche una gestione massiva tramite upload di file predefiniti, già precompilati con i dati comunicati dagli operatori finanziari.
Rendicontazione di sostenibilità: si amplia lo spazio per gli standard volontari
Le recenti modifiche alla CSRD, approvate dal Parlamento europeo a fine 2025, restringono gli obblighi di rendicontazione alle imprese di maggiori dimensioni, mentre parallelamente cresce l’attenzione verso strumenti volontari pensati per PMI e microimprese. I nuovi requisiti obbligatori, applicabili ai gruppi con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato, saranno basati sugli ESRS semplificati. Per chi è già tenuto alla rendicontazione, il regime transitorio (“Quick Fix”) consente di mantenere le semplificazioni introdotte nel primo anno anche per il 2025 e 2026, con possibilità di sospendere l’obbligo se non vengono più superate le nuove soglie. Le altre imprese entreranno nel perimetro CSRD solo dal 2027, con prima pubblicazione nel 2028 a seguito del rinvio disposto dalla Direttiva Ue 2025/794. In parallelo, la Commissione UE ha incoraggiato l’adozione del VSME come standard volontario di riferimento per le imprese sotto i 250 dipendenti e come base per il futuro standard volontario destinato alle mid‑cap tra 250 e 1000 dipendenti.
Cessioni intra-UE: i 90 giorni decorrono dalla consegna per il trasporto
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nelle cessioni intra‑UE con beni sottoposti a lavorazioni e fatturati per stati di avanzamento, il termine di 90 giorni per dimostrare l’avvenuto trasferimento nel Paese di destino parte dal momento in cui la merce viene consegnata per la spedizione definitiva all’estero. La prova dell’invio è elemento essenziale per qualificare l’operazione come non imponibile: senza il trasferimento effettivo dei beni non è legittima l’emissione della fattura senza IVA. In caso di mancato invio entro 90 giorni dalla consegna scatta una sanzione pari al 50% dell’imposta non addebitata, salvo regolarizzazione entro 30 giorni successivi. Nel caso esaminato, i beni vengono progressivamente realizzati e fatturati tramite milestone, ma restano fisicamente in Italia fino al completamento. Secondo l’Agenzia, la cessione vera e propria si considera effettuata solo quando i beni sono pronti per l’invio e vengono affidati al trasportatore. Da tale data – documentata da DDT, CMR o altri mezzi idonei – decorrono i 90 giorni per acquisire la prova dell’arrivo nello Stato membro di destinazione.
Accessi fiscali in locali promiscui: la CEDU richiede motivazioni e riconosce il danno morale
La Corte europea dei diritti dell’Uomo, con una sentenza del 5 marzo 2026, ha nuovamente censurato la disciplina italiana sugli accessi fiscali in locali promiscui, confermando che l’autorizzazione della Procura priva di motivazione non garantisce adeguata tutela ai contribuenti. Il caso riguardava una verifica effettuata nella sede di una società situata nell’abitazione del legale rappresentante. Pur essendo muniti delle autorizzazioni previste, i verificatori non avevano rinvenuto elementi significativi, mentre l’autorizzazione della Procura si era limitata a un nulla‑osta non motivato trattandosi di locali promiscui. La CEDU ha ribadito che l’attuale normativa consente un’ingerenza eccessiva, priva di sufficienti garanzie contro abusi, richiamando le criticità già evidenziate nelle precedenti decisioni Italgomme del 6 febbraio 2025 e nella pronuncia sugli accertamenti bancari del 8 gennaio 2026. La recente modifica all’art. 12 dello Statuto del contribuente, che impone di indicare le circostanze che giustificano l’accesso, è considerata insufficiente a superare le criticità evidenziate a livello europeo.
Operazioni IVA soggettivamente inesistenti: costi deducibili se la prestazione è reale
La Corte di giustizia tributaria di primo grado Torino ha ribadito, nella sentenza n. 1446 del 24 novembre 2025, che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti rimangono deducibili quando l’attività economica sottostante è effettivamente svolta e inerente all’attività d’impresa. L’orientamento è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che distingue nettamente tra operazioni oggettivamente inesistenti — dove la prestazione non è mai avvenuta e i costi non sono deducibili — e operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali la prestazione è reale ma resa da un soggetto fittizio. Secondo i giudici, la presenza di un fornitore privo di struttura non basta per negare la deduzione: ciò che conta è la capacità del contribuente di dimostrare con documenti e riscontri concreti che il bene o il servizio esiste, è stato acquisito e utilizzato nell’attività. Una volta fornita tale prova, l’Amministrazione deve dimostrare l’inesistenza della prestazione e non può basarsi su presunzioni automatiche. La sentenza valorizza così un approccio sostanzialistico, volto a evitare che le irregolarità di un soggetto della filiera si traducano in un penalizzante diniego della deduzione per chi ha svolto un’attività reale.
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