NEWSLETTER TAX – MAGGIO 2026

Nuovo Testo Unico IVA: cosa cambia per le aliquote dal 2027 

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (DLgs. 10/2026), che riordina in modo organico la disciplina delle aliquote. Le Tabelle vengono rinumerate, mantenendo però l’impianto attuale, con aliquote ridotte del 4%, 5% e 10% individuate in apposite sezioni. Una novità rilevante riguarda l’aggiornamento delle classificazioni dei beni, ora allineate alle voci TARIC, superando i riferimenti ormai obsoleti alla tariffa doganale del 1973. Viene inoltre eliminata l’esclusione da IVA per alcuni prodotti alimentari, oggi coerentemente inclusi tra quelli soggetti ad aliquota ridotta. Importanti cambiamenti interessano il settore immobiliare, dove scompare il riferimento alle abitazioni “non di lusso” e si adotta il criterio delle categorie catastali (quindi A/1, A/8 e A/9). Il riordino si inserisce nel percorso di riforma previsto dalla L. 111/2023, che potrebbe portare a ulteriori interventi sulle aliquote. 

 

Global minimum tax: comunicazione dei dati dal 30 giugno 2026 

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 112451 del 9 aprile 2026 sono state definite le modalità di invio della comunicazione rilevante ai fini della global minimum tax (art. 11 DM 16 ottobre 2025). L’adempimento riguarda le imprese residenti in Italia appartenenti a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati pari ad almeno 750 milioni di euro (DLgs. 209/2023). La comunicazione contiene le informazioni utili a determinare l’imposizione integrativa nei Paesi a fiscalità ridotta ed è compilata secondo il modello tipo di cui all’Allegato 1 al DM 16.10.25. I dati devono essere espressi nella valuta utilizzata nel bilancio consolidato o d’esercizio. L’invio deve avvenire entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento, elevato a diciotto mesi per il periodo transitorio. Per la prima applicazione, il termine non può essere antecedente al 30 giugno 2026. La trasmissione avviene tramite Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari delegati. È inoltre previsto uno scambio automatico di informazioni con le Autorità fiscali degli altri Stati. 

 

Holding “dinamiche”: adempimenti IVA limitati per le operazioni esenti 

La disciplina IVA delle holding varia in funzione dell’attività svolta: le holding “statiche”, che si limitano alla detenzione di partecipazioni, restano escluse dall’IVA (art. 4 DPR 633/72). Diversamente, le holding “dinamiche”, che svolgono attività di gestione finanziaria o intervento nelle partecipate, assumono la qualifica di soggetti passivi. Le operazioni su titoli, come la compravendita di azioni e obbligazioni, rientrano tuttavia nel regime di esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 4). In tali casi non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo richiesta del cliente (art. 22 DPR 633/72), né la trasmissione dei corrispettivi. Resta ferma la rilevanza di tali operazioni ai fini del volume d’affari e degli obblighi dichiarativi. I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti possono valutare la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis DPR 633/72). 

 

Operazioni inesistenti: prove rafforzate richieste al contribuente 

Con la sentenza n. 5195/9/2025, la CGT di Milano ribadisce che, in presenza di fornitori “cartiera”, l’operazione si presume inesistente. È sufficiente che l’Amministrazione finanziaria dimostri l’assenza di struttura e operatività del soggetto emittente per trasferire l’onere della prova sul contribuente. Non sono ritenuti elementi sufficienti fatture, bonifici o scritture contabili, in quanto facilmente falsificabili. Viene inoltre esclusa la rilevanza della buona fede nelle operazioni oggettivamente inesistenti, come consolidato dalla Corte di Cassazione. Sul piano IVA, ciò comporta l’indetraibilità dell’imposta per mancanza di inerenza. Si conferma così un orientamento giurisprudenziale rigoroso nella lotta alle frodi fiscali. 

 

Costi infragruppo: deducibilità legata a utilità e adeguata prova 

Con l’ordinanza n. 10456/2026, la Corte di Cassazione ribadisce che i costi per servizi infragruppo sono deducibili solo se effettivi e adeguatamente documentati. Non è sufficiente la presenza di contratti o fatture generiche: il contribuente deve dimostrare la natura, l’esistenza e la concreta destinazione dei costi all’attività d’impresa (art. 109 TUIR). In particolare, è richiesto che la società beneficiaria tragga un’utilità reale e verificabile dai servizi ricevuti. L’eventuale antieconomicità può essere indizio di non inerenza, ma deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria. La Suprema Corte chiarisce inoltre che la determinazione forfettaria dei compensi non prova l’effettiva prestazione. Rilevano invece elementi concreti come documenti, comunicazioni e dettagli operativi. L’onere della prova resta quindi in capo al contribuente. Si conferma un orientamento rigoroso volto a contrastare pratiche elusive nei rapporti infragruppo. 

 

Fondi smantellamento: nuova classificazione degli effetti di attualizzazione 

Con gli aggiornamenti agli OIC 16 e 31, applicabili dal 2026, viene chiarito il trattamento contabile dei fondi per smantellamento e ripristino. Tali fondi vanno iscritti al momento dell’assunzione dell’obbligo, con contropartita nell’incremento del costo del cespite (artt. OIC 16 e 31). È confermata la possibilità di attualizzare i valori quando l’esborso è certo, stimabile e lontano nel tempo. La novità principale riguarda la classificazione degli effetti dell’attualizzazione, ora esplicitamente considerati di natura finanziaria. Tali componenti devono essere imputate nella classe C del Conto economico e non tra gli accantonamenti operativi. È inoltre prevista una voce specifica, C.17-ter, per distinguerli dagli altri oneri finanziari (art. 2423-ter c.c.). Le modifiche possono essere applicate anche in via anticipata e, in prima applicazione, con criterio retroattivo (OIC 29). Restano distinti i fondi per smantellamento rispetto da quelli per recupero ambientale. 

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