NEWSLETTER TAX – LUGLIO 2026

Direttiva madre-figlia: assoggettamento a imposta e onere della prova dell’abuso 

Con l’ordinanza n. 17347 del 3 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito due principi rilevanti in tema di rimborso delle ritenute sui dividendi corrisposti da una società italiana a una controllante UE (art. 27-bis, DPR 600/73). In primo luogo, il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera va inteso quale potenziale soggezione alla potestà impositiva dello Stato di residenza, essendo sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, a prescindere dall’effettivo esborso. In secondo luogo, il disconoscimento dei benefici della direttiva non può fondarsi su presunzioni astratte o indizi meramente formali (compagine sociale, patti parasociali, coincidenze di governance): grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva, mediante test sostanziali sull’effettività dell’attività economica e sulla reale disponibilità dei dividendi. La gestione di partecipazioni propria di una holding pura integra, di per sé, attività economica reale. 

Conferimento in S.r.l.: la perizia non giurata non determina la nullità dell’operazione 

Con la sentenza n. 22089 del 27 giugno 2026, la Cassazione ha stabilito che l’omesso giuramento della relazione di stima richiesta per i conferimenti in natura in S.r.l. non comporta la nullità né del conferimento né del verbale dell’assemblea straordinaria che lo recepisce. La Corte, muovendo dall’art. 2465 c.c., non mette in discussione la funzione di garanzia della perizia — connessa all’effettività del capitale e alla tutela dei creditori — ma esclude che dalla mancanza del giuramento derivi una nullità automatica, non prevista testualmente dalla norma. La relazione di stima si colloca infatti tra gli atti presupposti e gli strumenti di controllo dell’operazione, non tra gli elementi costitutivi del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.; analogamente, il verbale documenta la decisione sociale senza incorporare la perizia al punto da trasformarne i difetti in vizi invalidanti. L’irregolarità non resta comunque priva di conseguenze: può rilevare sul piano della responsabilità del conferente, ove il valore attribuito non sia reale, nonché del revisore e degli amministratori. 

Distribuzione degli utili alla holding di direzione e coordinamento: non è erogazione ai soci 

Il “passaggio” degli utili dalla società partecipata che li ha prodotti alla holding che ne esercita la direzione e il coordinamento non integra una distribuzione ai soci per finalità di divisione (o al socio unico per finalità di erogazione). La holding capogruppo, infatti, svolge essa stessa — seppur indirettamente — l’attività economica esercitata dalle società dirette e coordinate: gli utili trasferiti a suo favore non possono dirsi “prelevati” rispetto al perimetro soggettivo che li ha generati, e il loro successivo trattenimento equivale a quello operato dalla partecipata stessa. Diversa è invece l’ipotesi della distribuzione a favore di una holding “statica”, che costituisce a tutti gli effetti una decisione di distribuzione ai soci: in tal caso, la scelta di non far pervenire gli utili ai percettori finali — le persone fisiche — potrebbe configurare, ove priva di valide ragioni economiche extrafiscali, una condotta abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000, finalizzata al differimento sine die del prelievo IRPEF sui dividendi. 

Sponsorizzazioni deducibili in presenza di un beneficio potenziale: l’inerenza va valutata in senso qualitativo 

Con l’ordinanza n. 21632 del 24 giugno 2026, la Cassazione ha ribadito che l’inerenza dei costi di sponsorizzazione va intesa in senso qualitativo — come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale — e non in senso quantitativo, ossia come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento dei ricavi. I costi risultano pertanto deducibili quali spese di pubblicità ove inerenti all’attività, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 8, della L. 289/2002, subordinata alla ricorrenza dei relativi requisiti. Ne discende che l’Amministrazione non può riqualificare la spesa in costo di rappresentanza ex art. 108, comma 2, del Tuir limitandosi a contestarne l’eccessiva onerosità: la mera censura sull’entità o sull’adeguatezza dell’esborso rispetto al ritorno commerciale non è idonea a escludere l’inerenza dei costi complessivamente sostenuti a titolo di sponsorizzazione. 

Auto in uso promiscuo al dipendente del professionista: la giurisprudenza di merito estende il limite numerico di un solo veicolo 

Con la sentenza n. 548/25/2026, la C.G.T. di secondo grado della Lombardia ha ritenuto applicabile anche all’auto concessa in uso promiscuo al dipendente il limite numerico di un solo veicolo per professionista ex art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, in un’ottica di alternatività — e non di cumulabilità — con l’auto destinata all’attività. La decisione appare però condizionata dalla peculiarità del caso concreto, in cui al dipendente era stata assegnata un’auto di grossa cilindrata e al professionista una modesta utilitaria. Sul piano letterale la conclusione non convince: la lett. b-bis), che ammette la deducibilità al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, non prevede alcun limite numerico né di valore. Ne consegue che il professionista dovrebbe poter dedurre contemporaneamente i costi dell’auto propria e di quella assegnata al dipendente, ferma restando l’effettività dell’assegnazione. 

Derivazione rafforzata estesa alle micro imprese in bilancio abbreviato: le indicazioni Assonime 

Con la circolare n. 17 del 24 giugno 2026, Assonime analizza la modifica dell’art. 83, comma 1, del Tuir operata dal D.Lgs. 192/2025, che estende il principio di derivazione rafforzata alle micro imprese ex art. 2435-ter c.c. le quali redigano il bilancio non solo in forma ordinaria — come già previsto dal DL 73/2022 — ma anche in forma abbreviata. Alla disposizione, applicabile dal periodo d’imposta 2025 per i soggetti solari, è riconosciuta portata innovativa. Ne consegue l’applicazione del regime transitorio di neutralità fiscale e del correlato riallineamento delle divergenze ex art. 10 del D.Lgs. 192/2024, tanto per le micro imprese che adottano il bilancio abbreviato dal 2025 quanto per quelle che vi transitano dalla derivazione semplice in costanza di assetto contabile. Assonime auspica, infine, che non siano sanzionati i comportamenti pregressi delle micro imprese che, in forma abbreviata prima del 2025, avessero già applicato la derivazione rafforzata in un contesto di incertezza normativa. 

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