NEWSLETTER TAX – GIUGNO 2026

Inerenza e valore normale: nuovi chiarimenti della Cassazione su costi infragruppo e sponsorizzazioni 

La Cassazione, con ordinanza n. 7216/2026, ha chiarito importanti profili in tema di deducibilità dei costi e determinazione dei ricavi. In materia di sponsorizzazioni sportive, la presunzione di inerenza non è automatica, ma richiede prova concreta dell’attività promozionale svolta. Non basta la documentazione formale: è necessario dimostrare la reale controprestazione tramite evidenze oggettive. Per i costi di consulenza infragruppo, l’inerenza va supportata dalla prova dell’effettiva utilità per l’impresa. La semplice esistenza del contratto o delle fatture non è sufficiente a giustificare la deducibilità. Sul versante dei ricavi, è ammesso il ricorso al valore normale ex articolo 9 del Tuir. Uno scostamento significativo dai valori di mercato può integrare un’ipotesi di antieconomicità da giustificare. La pronuncia rafforza dunque l’onere probatorio del contribuente su effettività, utilità e coerenza economica delle operazioni. 

 

Sconti e corrispettivi variabili: effetti fiscali e doppio binario nei bilanci 2025 

Nei bilanci 2025, gli sconti e gli abbuoni contabilizzati a rettifica dei ricavi assumono immediata rilevanza fiscale per derivazione rafforzata. In assenza di deroghe specifiche, tali componenti seguono direttamente il trattamento previsto dall’OIC 34. Diverso il regime per penali contrattuali e resi stimati “per massa”, per i quali continua ad applicarsi il doppio binario fiscale. In questi casi, le rettifiche contabilizzate su base estimativa rilevano fiscalmente solo quando diventano certe e oggettivamente determinabili. Per premi, incentivi e sconti vari, invece, la rilevanza fiscale è immediata, purché la stima sia coerente con i criteri contabili. Importanti effetti anche per gli sconti finanziari, ora classificati a riduzione dei ricavi e rilevanti ai fini Irap. La nuova impostazione incide inoltre sul calcolo del Rol ai fini Ires, ampliando l’impatto fiscale complessivo. 

 

Adeguati assetti e governance: centrale la qualità dell’informazione 

Con il documento pubblicato il 4 maggio, il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti aggiungono un ulteriore tassello nel percorso verso la corretta applicazione degli adeguati assetti. Gli assetti organizzativi adeguati, ai sensi dell’art. 2086 c.c., assumono una natura dinamica e integrata nella governance d’impresa. La loro efficacia si misura non solo sul piano formale, ma soprattutto sulla qualità, completezza e tracciabilità delle informazioni prodotte. L’obiettivo è supportare decisioni consapevoli e verificabili da parte degli organi amministrativi. La funzione informativa diventa centrale per intercettare tempestivamente segnali di crisi e squilibri aziendali. Il criterio di adeguatezza si fonda sulla capacità degli assetti di individuare e governare i rischi specifici dell’impresa. Rileva quindi una distinzione tra adeguatezza formale e sostanziale, legata al concreto funzionamento dei sistemi organizzativi. La crescente digitalizzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale innalzano gli standard richiesti, soprattutto nei contesti più evoluti. In tale scenario, verificabilità, controllo interno e responsabilità digitale diventano elementi chiave della governance aziendale. 

 

Triangolazioni UE: senza reverse charge salta il regime agevolato 

La mancata indicazione del reverse charge in fattura compromette la corretta qualificazione delle triangolazioni intra UE. In assenza della specifica dicitura, l’acquisto perde la natura comunitaria e diventa operazione interna italiana. Tale effetto si verifica anche se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali dell’operazione. Determinante è la corretta designazione del debitore d’imposta in fattura, secondo la normativa UE e la giurisprudenza. Ne consegue l’obbligo, per il soggetto estero, di identificarsi ai fini IVA in Italia. La risposta n. 111/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma un approccio rigoroso sul piano formale. Inoltre, gli interpelli che implicano valutazioni sanzionatorie risultano inammissibili. La gestione documentale si conferma quindi cruciale per evitare riqualificazioni e contestazioni fiscali. 

 

Spese di rappresentanza: tracciabilità obbligatoria anche all’estero 

A partire dal 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è subordinata anche all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, sia per le imprese sia, successivamente, per i professionisti. Si tratta di un requisito aggiuntivo rispetto ai tradizionali presupposti di inerenza, congruità e adeguata documentazione. Le spese di rappresentanza restano definite come quelle sostenute a titolo gratuito con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, purché coerenti con le pratiche commerciali e potenzialmente idonee a generare benefici economici per l’impresa. Rimangono invariati i limiti quantitativi di deducibilità, ma assume maggiore rilevanza la modalità di pagamento adottata. Un profilo particolarmente significativo riguarda l’estensione dell’obbligo di tracciabilità anche alle spese sostenute all’estero, senza eccezioni territoriali, a differenza di quanto previsto per alcune spese di trasferta. Le spese pubblicitarie e le sponsorizzazioni, invece, essendo caratterizzate da un corrispettivo e non dalla gratuità, restano escluse da tale obbligo. Inoltre, quando le spese di vitto e alloggio rientrano tra quelle di rappresentanza, oltre alla tracciabilità, si applica anche il limite di deducibilità del 75%. 

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