Presentazione tardiva delle dichiarazioni: meno sanzioni se si agisce prima dei controlli
La recente evoluzione normativa offre margini più ampi per sanare un’omissione dichiarativa prima dell’avvio di controlli fiscali. In particolare, se la trasmissione avviene entro i termini di accertamento, trovano applicazione sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Il beneficio opera anche oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria, come previsto dagli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/1997.
Resta però distinta l’ipotesi in cui l’omissione assuma rilevanza penale: in tal caso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 74/2000, la non punibilità è subordinata non solo alla presentazione della dichiarazione entro l’anno successivo, ma anche al pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni. Una gestione tempestiva è quindi decisiva.
Note di credito IVA: scadenza decisiva al 30 aprile
Con la presentazione della dichiarazione IVA 2025 entro il 30 aprile 2026 si chiude anche la finestra temporale per emettere le note di variazione in diminuzione relative ai presupposti verificatisi nel 2025. L’art. 26 del DPR 633/72 collega, infatti, l’emissione del documento al momento in cui nasce il diritto alla detrazione, disciplinato dall’art. 19 del medesimo decreto. È quindi fondamentale individuare correttamente il “dies a quo”, che varia a seconda della fattispecie (procedure concorsuali, risoluzione del contratto, sentenze). Un’errata valutazione può precludere il recupero dell’IVA, rendendo necessario il ricorso a strumenti alternativi come il rimborso. Una verifica tempestiva delle posizioni aperte è quindi essenziale.
Erogazioni pubbliche: trasparenza da rispettare con il bilancio
Il termine per l’approvazione del bilancio 2025 segna anche la scadenza per adempiere agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche percepite. L’art. 1, commi 125 e seguenti, della L. 124/2017 impone infatti alle imprese iscritte al Registro delle imprese di rendicontare in Nota integrativa contributi, sovvenzioni e vantaggi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni. La disciplina è stata recentemente confermata dal “codice degli incentivi” (art. 22 DLgs. 184/2025).
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata resta possibile, in alternativa, la pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno. L’obbligo non si applica se l’ammontare complessivo delle erogazioni non supera i 10.000 euro annui ed è escluso per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Una corretta informativa è essenziale per evitare sanzioni.
Smantellamento e bonifica: trattamenti contabili da distinguere con attenzione
Nella contabilizzazione degli obblighi ambientali è fondamentale distinguere tra costi di smantellamento e oneri di bonifica. Secondo i chiarimenti dell’OIC, i costi di rimozione e ripristino del sito seguono la disciplina dell’OIC 31 e comportano l’iscrizione di un fondo in contropartita del cespite cui l’obbligazione è collegata. Diverso è il trattamento degli oneri di bonifica del sottosuolo, che rilevano a conto economico quando il danno ambientale si manifesta. L’iscrizione del fondo è ammessa solo in presenza di un’obbligazione certa e di una stima attendibile dell’esborso futuro, con eventuale attualizzazione. Non è invece consentito accantonare passività meramente probabili ma non quantificabili. Un’adeguata informativa in Nota integrativa, come previsto dall’OIC 31, resta essenziale.
Eu Inc.: una nuova porta d’accesso al mercato unico europeo
La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2026) 321 per introdurre la Eu Inc., una nuova società a responsabilità limitata europea pensata per operare agevolmente nel mercato unico. Il modello, facoltativo e affiancato alle forme nazionali, applicherà il cosiddetto “28° regime”, basato su regole armonizzate a livello UE. Tra i principali elementi di semplificazione figurano la costituzione interamente digitale, l’assenza di un capitale minimo e il riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri. La Eu Inc. si rivolge in particolare a start up, scale up e PMI innovative interessate ad attività transfrontaliere. L’obiettivo è ridurre la frammentazione normativa e favorire investimenti e crescita a livello europeo.
Piccoli pacchi: il contributo da 2 euro slitta all’estate
Slitta al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo di 2 euro sulle importazioni di modesto valore, inizialmente previsto dal 1° gennaio. Il rinvio è stato disposto dall’art. 5 del DL 38/2026, in corso di conversione, per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prelievo, introdotto dai commi 126‑128 dell’art. 1 della L. 199/2025, riguarda le spedizioni con valore dichiarato non superiore a 150 euro. La misura si inserisce in un contesto europeo in evoluzione, segnato dalla riforma dell’Unione doganale e dall’imminente introduzione di nuovi prelievi UE sulle spedizioni di modico valore. Il semestre di rinvio potrà favorire un migliore coordinamento con le future regole unionale.
RIMANI AL PASSO CON LE ULTIME NOTIZIE IN AMBITO FISCALE. CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIÙ!