Cessione di quote e conferimento in NewCo: la Cassazione conferma il corretto trattamento fiscale
Con le sentenze nn. 19706 e 19709 del 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che la cessione totalitaria di partecipazioni societarie non può essere automaticamente riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. Nel primo caso, la Corte ha confermato che la cessione del 100% delle quote mantiene una propria autonoma natura giuridica e resta soggetta all’imposta di registro in misura fissa, non potendo essere assimilata a una cessione d’azienda sulla base di elementi esterni all’atto. Nel secondo caso, relativo al conferimento di un’azienda in una società di nuova costituzione seguito dalla cessione delle relative partecipazioni, la Cassazione ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto, riconoscendo la presenza di valide ragioni organizzative e gestionali. Le pronunce confermano il principio secondo cui il contribuente può scegliere, tra operazioni lecite, quella fiscalmente più efficiente quando supportata da concrete motivazioni economiche.
Contratti online: il semplice “flag” non basta ad approvare le clausole vessatorie
Con l’ordinanza n. 20945/2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei contratti conclusi online, la semplice selezione di una casella (“flag”) non è sufficiente a rendere efficaci le clausole vessatorie. La specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 del Codice civile deve infatti essere espressa mediante una firma elettronica, anche nella forma semplice, purché consenta di identificare il contraente e di attribuire con certezza il consenso alla singola clausola. Per le imprese che operano attraverso piattaforme digitali, la decisione impone di rivedere le procedure di adesione ai contratti, predisponendo modalità di accettazione separate e riconducibili a una valida sottoscrizione elettronica. L’obiettivo è garantire una manifestazione di volontà consapevole e giuridicamente efficace, riducendo il rischio di contestazioni sulla validità delle condizioni contrattuali.
Polizze D&O: nessuna copertura se la società indennizza l’amministratore senza esservi obbligata
Con l’ordinanza n. 18458/2026, pronunciata nell’interesse della legge, la Cassazione ha precisato i limiti delle coperture assicurative D&O (Directors & Officers Liability Insurance). La Corte ha stabilito che è nulla la clausola che prevede il rimborso alla società delle somme corrisposte spontaneamente all’amministratore per tenerlo indenne da richieste risarcitorie di terzi, quando tale obbligo non sia previsto dalla legge o da un contratto. In assenza di un obbligo giuridico di manleva, infatti, manca il rischio assicurabile richiesto dalla disciplina delle assicurazioni contro i danni. La pronuncia richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità di verificare attentamente la struttura delle proprie coperture assicurative e la conformità delle clausole di manleva rispetto ai principi del diritto italiano.
Intelligenza artificiale: nuovi rischi per la responsabilità delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Con l’ordinanza n. 18458/2026, pronunciata nell’interesse della legge, la Cassazione ha precisato i limiti delle coperture assicurative D&O (Directors & Officers Liability Insurance). La Corte ha stabilito che è nulla la clausola che prevede il rimborso alla società delle somme corrisposte spontaneamente all’amministratore per tenerlo indenne da richieste risarcitorie di terzi, quando tale obbligo non sia previsto dalla legge o da un contratto. In assenza di un obbligo giuridico di manleva, infatti, manca il rischio assicurabile richiesto dalla disciplina delle assicurazioni contro i danni. La pronuncia richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità di verificare attentamente la struttura delle proprie coperture assicurative e la conformità delle clausole di manleva rispetto ai principi del diritto italiano.
Costi deducibili: l’antieconomicità va dimostrata con elementi oggettivi
Con la sentenza n. 19140/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere la deducibilità di un costo limitandosi a giudicarlo antieconomico. Per contestarne l’inerenza è necessario dimostrare, con criteri oggettivi e comparativi, che la spesa sia incongrua rispetto ai dati contabili dell’impresa o ai valori di mercato. Nel caso esaminato, relativo alla deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti infragruppo, la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo a scelte gestionali ritenute poco efficienti, evidenziando che l’Amministrazione aveva contestato integralmente il costo senza fornire alcun parametro concreto di riferimento. La pronuncia conferma che le scelte imprenditoriali restano, di regola, insindacabili e che l’onere della prova dell’antieconomicità grava integralmente sull’Amministrazione finanziaria.
Cessione d’azienda: la responsabilità per i debiti resta legata alle scritture contabili
Con l’ordinanza n. 20054/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di cessione di azienda, l’acquirente risponde dei debiti anteriori al trasferimento solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori, come previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c. La semplice conoscenza del debito da parte del cessionario, anche se dimostrata, non è sufficiente a fondare la responsabilità solidale. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale limite non opera nei casi in cui non vi sia una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario, ad esempio nelle trasformazioni societarie o nei conferimenti di azienda in società unipersonali riconducibili al medesimo soggetto. Eventuali operazioni elusive o fraudolente non incidono sull’applicazione della norma, ma possono essere contrastate attraverso gli ordinari strumenti di tutela, quali l’azione revocatoria o quella risarcitoria.
Greenwashing: nuove regole europee e controlli più severi dal 27 settembre 2026
Dal 27 settembre 2026 entreranno in vigore le modifiche al Codice del Consumo introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026, che rafforzano la disciplina contro il greenwashing in attuazione della direttiva europea “Empowering Consumers for the Green Transition”. Le nuove disposizioni vietano l’utilizzo di dichiarazioni ambientali generiche prive di adeguato supporto, limitano l’impiego di etichette di sostenibilità alle sole certificazioni riconosciute o verificate da organismi indipendenti e impediscono di presentare come “carbon neutral” prodotti o attività basandosi esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni. Anche gli obiettivi ambientali futuri dovranno essere sostenuti da piani concreti e verificabili. Le imprese saranno chiamate a dimostrare la fondatezza delle proprie dichiarazioni e potranno essere esposte a sanzioni particolarmente elevate, oltre a rilevanti rischi reputazionali. È pertanto consigliabile avviare fin d’ora una verifica della documentazione, delle campagne pubblicitarie e delle comunicazioni commerciali.
Moda sostenibile: stop alla distruzione dell’invenduto per le grandi imprese
Dal 19 luglio 2026 entrerà in vigore il divieto, previsto dal Regolamento (UE) 2026/296, di distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti per le grandi imprese. La misura, che si inserisce nella strategia europea per un’economia circolare, mira a ridurre gli sprechi e a incentivare modelli produttivi più sostenibili. Le imprese interessate dovranno privilegiare soluzioni alternative, quali riutilizzo, donazione, ricondizionamento o vendita attraverso canali dedicati come gli outlet. Saranno inoltre tenute a pubblicare annualmente informazioni sui prodotti eliminati e sulle relative motivazioni. Restano ammesse deroghe solo in casi tassativamente previsti, come prodotti difettosi, pericolosi, contraffatti o non conformi alla normativa, purché adeguatamente documentati. La nuova disciplina richiederà alle aziende una revisione dei processi di gestione delle rimanenze e una maggiore attenzione agli obblighi di tracciabilità e rendicontazione.