Registro dei titolari effettivi: la Corte UE rafforza le tutele per privacy e dati personali
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito i limiti entro cui può essere consentito l’accesso alle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi, riaffermando la necessità di un equilibrato bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.
Secondo la Corte, l’accesso ai dati non può essere generalizzato o indiscriminato, ma deve essere riservato a soggetti in grado di dimostrare un interesse legittimo, concreto e attuale. Pur confermando la legittimità degli strumenti di trasparenza previsti dalla normativa antiriciclaggio, la pronuncia sottolinea che l’accesso alle informazioni deve essere accompagnato da adeguate garanzie procedurali a tutela del titolare effettivo.
Particolare rilievo assume il principio secondo cui deve essere assicurata una tutela giurisdizionale effettiva, capace di sospendere la divulgazione dei dati qualora sussistano circostanze idonee a determinare un pregiudizio irreparabile per la vita privata dell’interessato.
La Corte ha inoltre confermato la compatibilità con il diritto europeo della disciplina che assoggetta trust e istituti affini agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva, riconoscendo la legittimità dell’inclusione dei mandati fiduciari tra gli strumenti suscettibili di realizzare una separazione tra titolarità formale ed effettiva.
Responsabilità 231 e infortuni sul lavoro: la Cassazione esclude automatismi
Con la sentenza n. 18643/2026 la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, non è sufficiente il mero verificarsi di un infortunio sul lavoro.
La Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità della società richiede l’accertamento della cosiddetta “colpa di organizzazione”, ossia di una carenza strutturale nei modelli organizzativi e nei sistemi di controllo predisposti dall’ente per prevenire il rischio di violazioni della normativa antinfortunistica.
Nel caso esaminato, relativo a un grave incidente verificatosi in un cantiere ferroviario, la Cassazione ha annullato la condanna della società rilevando come i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato se l’evento fosse riconducibile a una politica aziendale orientata alla sistematica inosservanza delle regole di sicurezza o al perseguimento di vantaggi economici attraverso il contenimento dei costi prevenzionistici.
La pronuncia conferma la centralità dei modelli organizzativi e ribadisce che la responsabilità dell’ente richiede una valutazione autonoma rispetto a quella concernente le persone fisiche coinvolte nell’infortunio.
Tributi erariali: confermata la prescrizione decennale
Con la sentenza n. 85/2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’applicazione della prescrizione decennale ai crediti tributari erariali.
La Consulta ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, in assenza di una specifica disciplina tributaria, trova applicazione il termine ordinario previsto dall’art. 2946 del Codice civile. È stata invece esclusa l’applicabilità della prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
Secondo la Corte, le imposte erariali si caratterizzano per l’autonomia dei singoli periodi d’imposta, ciascuno dei quali genera una distinta obbligazione tributaria fondata sulla verifica annuale dei relativi presupposti. Tale caratteristica impedisce di qualificare il rapporto tributario come obbligazione periodica in senso civilistico.
Resta fermo il diverso regime applicabile agli accessori del tributo: sanzioni e interessi continuano infatti a prescriversi nel termine di cinque anni.
Antieconomicità e inerenza dei costi: nuovi profili di attenzione per le imprese
Con l’ordinanza n. 12400/2026 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il rapporto tra principio di inerenza e antieconomicità delle operazioni, attribuendo a quest’ultima una significativa rilevanza indiziaria ai fini della deducibilità dei costi.
Pur ribadendo che l’inerenza deve essere valutata in termini qualitativi e non quantitativi, la Corte ha affermato che una “macroscopica antieconomicità” può rappresentare un elemento sintomatico dell’assenza di collegamento tra il costo sostenuto e l’attività d’impresa.
La decisione valorizza una serie di circostanze quali la particolare struttura dell’operazione, l’irragionevolezza economica delle condizioni pattuite e la presenza di rapporti tra soggetti collegati, ritenendole potenzialmente indicative di una non corretta deduzione fiscale dei costi.
L’orientamento amplia l’attenzione sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni aziendali e conferma la necessità per le imprese di documentare adeguatamente le ragioni gestionali e commerciali delle proprie scelte, soprattutto nei rapporti infragruppo e nelle operazioni caratterizzate da condizioni non ordinarie.
Contraddittorio preventivo: illegittimo l’accertamento fondato su contestazioni nuove
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha affermato che l’avviso di accertamento deve essere annullato qualora l’Amministrazione finanziaria introduca contestazioni diverse da quelle contenute nello schema d’atto notificato al contribuente senza attivare un nuovo contraddittorio.
Nel caso esaminato, l’Ufficio aveva formulato, in sede di accertamento con adesione, rilievi ulteriori rispetto a quelli originariamente contestati, senza consentire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa su tali nuovi profili.
Secondo i giudici, il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente deve essere effettivo e informato. Qualora emergano nuove contestazioni, l’Amministrazione è tenuta a riattivare il procedimento mediante la notifica di un nuovo schema d’atto, consentendo al contribuente di presentare le proprie osservazioni.
La decisione conferma la crescente centralità delle garanzie procedimentali nel sistema tributario e rafforza il principio secondo cui il corretto svolgimento del contraddittorio costituisce un elemento essenziale per la validità dell’atto impositivo.