NEWSLETTER LEGAL – APRILE 2026

Scissione societaria: decisione riservata (di regola) ai soci

La decisione di approvare un’operazione di scissione spetta, in via generale, ai soci secondo le regole previste per le modifiche statutarie. Nelle società di persone è richiesta una maggioranza qualificata, salvo diversa previsione contrattuale, mentre nelle società di capitali la competenza è rimessa all’assemblea straordinaria.

Un elemento di discontinuità riguarda il diritto di recesso del socio dissenziente: esso è generalmente riconosciuto nelle scissioni “tradizionali”, pur con differenze tra tipi societari, mentre risulta espressamente escluso nelle operazioni di scissione mediante scorporo, anche per S.r.l. e società di persone.

In alcune ipotesi, la decisione può essere attribuita all’organo amministrativo. Ciò avviene nei casi assimilabili alle fusioni semplificate (partecipazione totalitaria o almeno al 90%), in cui il ridotto rischio di conflitti tra soci giustifica una semplificazione procedurale. Restano tuttavia margini di incertezza proprio con riferimento alla scissione mediante scorporo: in assenza di una previsione normativa espressa, l’estensione del modello decisionale “semplificato” appare sostenibile in via interpretativa, ma non ancora pacifica.

 

Amministratore di fatto: servono continuità e ruolo gestorio concreto

La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un inserimento stabile nella gestione societaria, accompagnato dall’esercizio non occasionale di poteri direttivi. Non è necessario l’esercizio integrale delle prerogative tipiche dell’organo amministrativo, essendo sufficiente un’attività gestoria significativa e continuativa, desumibile anche da rapporti con dipendenti, fornitori e clienti o da interventi in ambito contrattuale e amministrativo.

Il conferimento di procure ampie costituisce un indizio rilevante, ove consenta un’effettiva ingerenza nella gestione; in taluni casi, anche un singolo atto può assumere rilievo decisivo se inserito in un contesto idoneo a dimostrare un potere non episodico.

Nei gruppi societari, la posizione di amministratore della capogruppo non comporta automaticamente la qualifica di amministratore di fatto delle controllate (Cass. sent. n 10984/2026). Tuttavia, tale qualifica può emergere quando l’attività di direzione e coordinamento si traduca in ingerenze concrete, tali da comprimere l’autonomia degli organi gestori delle società controllate.

Sul piano della responsabilità, ciò che rileva è l’effettivo esercizio di funzioni gestorie: il soggetto può quindi essere chiamato a rispondere delle condotte, anche in ambito penal-fallimentare, inclusi i casi di società inattive, con riferimento alla gestione del patrimonio residuo.

 

Società di comodo: riforma a metà tra aperture e criticità

Il D.Lgs. 192/2024 interviene sul test di operatività riducendo i coefficienti applicabili a determinate categorie di asset (immobili, partecipazioni, titoli e crediti), con effetti dal periodo d’imposta 2024. La riforma ha favorito in particolare le holding e le società con rilevanti asset finanziari, attenuando il rischio di qualificazione come non operative.

Permangono tuttavia criticità rilevanti. Le società immobiliari con fabbricati non locati continuano a essere penalizzate: anche in presenza di scelte economicamente razionali, tali situazioni difficilmente vengono riconosciute come cause oggettive, rendendo necessaria la disapplicazione della disciplina in dichiarazione e mantenendo elevato il rischio di accertamento.

Ulteriori distorsioni derivano dalla mancata revisione del coefficiente del 15% applicabile ai beni strumentali, spesso disallineato rispetto alla reale capacità produttiva, soprattutto per le PMI. In assenza di una riforma strutturale, le imprese restano esposte a incertezza applicativa, anche con riferimento ai finanziamenti infruttiferi, la cui esclusione dal test non trova ancora un riconoscimento esplicito da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Continuità dell’anzianità di possesso nelle partecipazioni da conferimento d’azienda

Nel conferimento d’azienda o di ramo d’azienda ex art. 176, co. 4, Tuir, le partecipazioni ricevute ereditano l’anzianità di possesso dell’azienda conferita, in base a un principio di continuità temporale tra il bene originario e quello ricevuto.

L’azienda deve essere considerata come un bene unitario: ne consegue l’irrilevanza del periodo di possesso dei singoli asset che la compongono. Tale impostazione è coerente con il criterio unitario di determinazione della plusvalenza in caso di cessione.

Alcune pronunce giurisprudenziali (ord. n. 8235/2023 e sent. n. 29442/2024) hanno valorizzato i singoli elementi patrimoniali, ma tale orientamento appare poco sistematico. Più convincente è la lettura unitaria, rafforzata anche dalla disciplina della scissione mediante scorporo, che riconosce espressamente la continuità con riferimento all’azienda nel suo complesso, trasferendo alle partecipazioni ricevute la “storia” del compendio aziendale.

 

Scissione con scorporo: continuità e neutralità fiscale in discussione

La scissione mediante scorporo, pur qualificandosi come operazione riorganizzativa, presenta ancora profili di incertezza in ambito fiscale. Una recente posizione dell’Amministrazione finanziaria ha negato il riconoscimento del DURF alla società beneficiaria, mettendo in discussione il principio di continuità.

Tale impostazione appare discutibile: la nozione di “posizione soggettiva” rileva solo per elementi incidenti sull’imponibile, mentre il DURF non ha tale natura. Inoltre, la continuità tra scissa e beneficiaria costituisce un elemento strutturale dell’operazione, da cui discende la neutralità fiscale.

In conclusione, la scissione con scorporo mantiene le caratteristiche tipiche delle operazioni straordinarie, fondate su continuità e neutralità. Interpretazioni restrittive rischiano di compromettere la coerenza sistematica della disciplina, che tradizionalmente collega gli effetti fiscali alla qualificazione giuridica dell’operazione.

 

 

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