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Il regime dei neo-residenti – Novità in arrivo?

Il regime dei neo-residenti ex art. 24 bis del TUIR ha consentito negli ultimi anni il trasferimento in Italia di diversi soggetti affluent, con consistenti patrimoni e redditi di fonte estera.

Tale facilitazione fiscale consiste nel pagamento di un’imposta forfettaria piatta, pari a 100.000 € (o 200.000 € per i soggetti trasferitesi dopo il 10 agosto 2024), sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e di altre imposte sostitutive e si applica sui redditi prodotti all’estero, a prescindere dal loro ammontare.

L’opzione per il regime dei neo-residenti è esercitabile fino a un massimo di 15 anni.

Il consistente beneficio derivante dall’esercizio dell’opzione può essere esteso – su richiesta – ai familiari del “contribuente principale”, i quali si troverebbero a pagare un’imposta per un importo annuo di 25.000 €.

  • Condizioni di accesso

Nonostante i cambiamenti introdotti nel 2024 dal Governo Italiano, che ha aumentato l’importo dell’imposta – passata da 100.000 € a 200.000 € – non sono variate al momento le condizioni di accesso al regime opzionale, che sono rimaste al momento invariate. Tali condizioni consistono nel:

  1. Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR (i.e. avere la residenza, il domicilio o essere fisicamente presenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta);
  2. Non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione.

L’opzione per il regime deve essere esercitata dopo aver ricevuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate, la quale deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

  • Redditi oggetto del regime

Come già riportato, sono oggetto di agevolazione tutti i redditi prodotti all’estero, a prescindere dal loro ammontare, inclusi gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

  • Redditi esclusi del regime

Sono invece escluse dall’imposta sostitutiva le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti a tassazione ordinaria.

Inoltre, i soggetti che esercitano l’opzione non sono tenuti a compilare il quadro RW relativo al monitoraggio fiscale, né i beni posseduti all’estero sono oggetto di IVIE o IVAFE.

  • Novità in arrivo?

Il regime fin qui descritto – tra i più vantaggiosi attualmente disponibili – ha attratto finora migliaia di soggetti, precedentemente residenti all’estero e trasferitesi fiscalmente in Italia, i quali hanno beneficiato dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Tuttavia, recenti rilievi della Corte dei Conti e fatti di cronaca hanno riportato l’attenzione sui reali benefici che il regime offrirebbe alla fiscalità generale e al sistema Italia, tanto da aver portato a dichiarazioni di membri del Parlamento che sembrano voler introdurre dei criteri più restrittivi per l’applicazione del regime opzionale, come ad esempio il garantire un livello minimo di investimenti in Italia.

Basterà attendere qualche giorno per la presentazione della legge di Bilancio del 2026, tramite la quale probabilmente saranno effettuati degli interventi correttivi dell’art. 24 bis del TUIR relativo ai neo-residenti.

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