Il regime dei neo-residenti – Le novità introdotte dal disegno di Legge di Bilancio
Il 22 ottobre scorso è stato deposito in Parlamento il disegno di legge di legge di bilancio per l’anno 2026, la quale deve essere approvata entro il 31 dicembre p.v.
Come anticipato nella precedente newsletter, i rumors su potenziali cambiamenti al regime speciale per i soggetti neo-residenti hanno trovato concretezza nell’art. 11 del DDL attualmente in discussione in Parlamento, il quale mira a modificare l’importo dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi prodotti all’estero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che esercitano l’opzione per il regime di cui all’art. 24-bis del T.U.I.R.
Le condizioni di accesso principali di accesso restano invariate mentre – se approvato – l’importo dell’imposta sostitutiva verrà aumentato da 200.000 € a 300.000 € a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Inoltre, varierà anche l’importo dell’imposta sostitutiva applicabile ai familiari del soggetto neo-residente principale, che verrà aumentato dagli attuali 25.000 € ai previsti 50.000 €.
– Condizioni di accesso
Le condizioni di accesso al regime non sono state modificate e rimangono immutate rispetto alle precedenti versioni, per cui è necessario per il soggetto (ed i suoi familiari):
a) Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR (i.e. avere la residenza, il domicilio o essere fisicamente presenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta);
b) Non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione.
– Entrata in vigore del nuovo regime
L’art. 11, c. 2 del DDL Bilancio 2026 prevede esplicitamente che le nuove disposizioni trovino applicazione ai soggetti che hanno trasferito la residenza ai fini dell’art. 43 del Codice Civile a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
In questo contesto, quindi, i soggetti che trasferiscono la residenza civilistica in Italia prima della data di entrata in vigore della legge non dovrebbero essere interessati all’applicazione delle nuove disposizioni.
È il caso di ricordare che in base all’articolo 43 del Codice civile, per “residenza civilistica” deve intendersi il luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale concretizzata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, come riconoscibile anche a terzi e caratterizzata dall’oggettività, ossia dalla permanenza nel luogo prescelto per un periodo prolungato apprezzabile, e dalla soggettività ossia dall’intenzione del soggetto di abitare stabilmente in quel determinato luogo, come rilevabile dalle abitudini e dallo svolgimento della vita del soggetto interessato (e.g. relazioni sociali, familiari, affettive).
Le novità circa l’aumento dell’imposta sostitutiva non dovrebbero riguardare i soggetti che decidono di trasferire la loro residenza (civilistica) in Italia entro l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, sempre che le modifiche previste vengano approvate nella loro interezza.
I soggetti che volessero approfittare delle attuali disposizioni dovrebbero tuttavia affrettarsi a trasferirsi in Italia al fine di acquisire, anche con atti concreti, la residenza civilistica attraverso, ad esempio, l’acquisto di un immobile, la conclusione di un contratto di locazione abitativa, la registrazione
all’anagrafe della popolazione residente, la richiesta di un visto nei casi di cittadini extra-comunitari ecc.
Considerando tuttavia le complessità che un trasferimento in Italia può comportare per il contribuente e per i suoi familiari e tenendo conto che la definizione di “dimora abituale” richiede l’analisi di elementi di fatto, è auspicabile che il Parlamento fornisca dei chiarimenti o colleghi l’applicabilità delle nuove disposizioni a condizioni certe e facilmente documentabili, chiarendo quale importo deve essere pagato dai soggetti che riescono a trasferirsi in Italia entro la data in vigore della legge.