Incompatibilità dei regimi agevolativi: Regime dei neo-residenti vs. regime dei lavoratori impatriati
Il recente Decreto Fiscale 38 del 27 marzo 2026 ha introdotto il divieto di cumulo dei benefici fiscali previsti dal regime c.d. dei neo-residenti ed il regime degli impatriati, fornendo così una direttiva chiara sulla cumulabilità dei due regimi di favore, non precedentemente regolamentata dall’art. 5 del D. Lgs. 209/2023.
Situazione pre-esistente
L’art. 5 del D. Lgs. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime degli impatriati, il quale prevede un’esenzione da tassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia.
Il comma 9 del menzionato articolo ha abrogato il “vecchio” regime degli impatriati previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, il quale tuttavia resta valido per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia prima del 31 dicembre 2023.
Con particolare riferimento al “vecchio” regime degli impatriati, l’incompatibilità di questo con il regime dei neo-residenti era espressamente prevista dall’ l’art. 1, comma 154 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Al contrario, il nuovo regime degli impatriati non prevedeva – fino all’entrata in vigore del Decreto Fiscale – l’incompatibilità tra siffatto regime e l’opzione per l’imposta sostitutiva prevista per i neo-residenti, disciplinata dall’art. 24 bis del T.U.I.R.
Quest’ultimo regime di favore prevede attualmente, al verificarsi delle condizioni richieste dalla legge, il pagamento di una tassa piatta di 300.000 € sui redditi prodotti all’estero da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.
La mancanza di un espresso divieto di cumulabilità tra il (nuovo) regime degli impatriati ed il regime dei neo-residenti ha portato l’Agenzia delle Entrate ad esprimersi favorevolmente favorevole circa la coesistenza dei due benefici fiscali in capo allo stesso soggetto.
In tal senso, l’Agenzia aveva di recente espresso parere favorevole in una risposta – non pubblicata – ad un’istanza di interpello del 19 dicembre 2025, oltre ad essersi espressa positivamente con la risposta n. 16 del 28 gennaio 2025.
Divieto di cumulabilità introdotto dal Decreto Fiscale
Con l’art. 2 del recente Decreto Fiscale il Governo è intervenuto sulla questione della cumulabilità tra i due regimi.
In particolare, tale articolo ha modificato l’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilendo che le nuove disposizioni legislative si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R. a decorrere dal periodo d’imposta 2027.
Pertanto, i soggetti che trasferiranno la loro residenza fiscale in Italia entro la metà dell’anno 2026 potrebbero beneficiare – nel vuoto creato dalla normativa – sia del regime fiscale previsto per i neo-residenti, sia di quello previsto per i lavoratori c.d. impatriati.Resta inteso che per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, per i quali è possibile adottare le misure previste dal “vecchio” regime degli impatriati, valgono le vecchie regole e quindi per questi soggetti continuerà a valere il divieto di cumulabilità con il regime dei neo-residenti.
In ogni caso, è opportuno effettuare un’analisi di ogni fattispecie, considerando anche le disposizioni in tema di residenza fiscale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.