Impatto della proposta di Direttiva BEFIT sul Transfer Pricing

Il 12 settembre 2023, la Commissione europea ha presentato tre proposte di direttiva, volte a introdurre un quadro normativo comune per l’imposizione dei redditi delle società nell’UE:

  1. COM (2023) 532 – Direttiva BEFIT: Sistema comune per il calcolo della base imponibile dei gruppi societari nell’UE;
  2. COM (2023) 529Direttiva Transfer Pricing: Approccio comune ai prezzi di trasferimento all’interno dell’UE;
  3. COM (2023) 528 – Head Office Tax System: iter semplificato per micro, piccole e medie imprese.

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Direttiva BefitIn particolare, tali proposte mirano ad un processo di “armonizzazione”, stimolando la crescita e gli investimenti e riducendo i costi di tax compliance che gravano sui grandi player internazionali che effettuano operazioni transfrontaliere. Lo sviluppo di un sistema di imposizione diretta comune nell’UE semplificherebbe, infatti, il contesto fiscale nel mercato interno, rafforzando condizioni di parità e di certezza giuridica.

Allo stato attuale, sia “Head Office Tax System” che la “Direttiva sul Transfer Pricing” sono state espresse al Parlamento Europeo.

Più indietro l’iter relativo alla Direttiva BEFIT, oggetto del presente contributo, rimandata più volte, e per la quale, prima di procedere al completamento della relativa adozione, si attende la piena implementazione in ambito europeo del Pillar II e del Pillar I.

COM (2023) 532 – Direttiva BEFIT

La COM (2023) 532 – Direttiva BEFIT rappresenta il quadro normativo per l’imposta sulle società nell’UE, che mira al consolidamento degli utili di un gruppo multinazionale in un’unica base imponibile, che sarà allocata agli Stati membri mediante una formula cd. formulary apportionment, per essere tassata secondo le aliquote nazionali dell’imposta sul reddito delle società, secondo quanto previsto dalla normativa di ciascuno stato membro.

Ambito soggettivo BEFIT

Tale disciplina verrebbe applicata ai soggetti di seguito riportati.

  • Gruppo nazionale o multinazionale con sede in UE che redige bilanci consolidati con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di Euro in almeno due dei quattro periodi di imposta precedenti, limitatamente alle entità in cui la capogruppo detiene (direttamente o non) almeno il 75% dei diritti di proprietà o di distribuzione agli utili;
  • Per i gruppi con sede extra UE, le cui entità localizzate in UE devono almeno avere 50 milioni di euro di ricavi annui consolidati in almeno due dei quattro periodi di imposta precedenti; tali ricavi dovranno rappresentare almeno il 5% dei ricavi totali del gruppo.

Modalità di applicazione

La determinazione del reddito imponibile avverrà sulla base del reddito consolidato europeo, calcolato sulla media dei risultati prodotti dal gruppo negli ultimi tre periodi di imposta, ripartito in % sulla base dei redditi generati negli Stati coinvolti. I profitti/perdite delle parti correlate che non sono membri del Gruppo BEFIT non saranno considerate.

Secondo l’approccio One Stop Shop, un membro del Gruppo potrà compilare le dichiarazioni di informazioni del gruppo, mentre le verifiche fiscali e le controversie resteranno a livello di ciascun singolo Stato membro.

Il punto di partenza sarà l’aggregazione dei risultati per la base imponibile BEFIT.

Il secondo passo prevede che tale base, venga assegnata ai membri di ciascun gruppo BEFIT in base ad una regola di ripartizione transitoria (che riguarderà un periodo transitorio, transiction allocation rule, previsto dal 2028 e il 2035), che utilizza la % di ciascun membro del Gruppo BEFIT di una base imponibile aggregata calcolata come media dei risultati imponibili dei 3 esercizi fiscali precedenti.

Ruolo del TP nel BEFIT

In particolare, occorre distinguere due casistiche:

  • Operazioni interne al Gruppo BEFIT, sia per il periodo “transitorio” che per quello “a regime”; e
  • Operazioni esterne al Gruppo BEFIT.

Operazioni interne al Gruppo BEFIT – “Periodo transitorio”

Ai fini della determinazione della base imponibile BEFIT, il risultato delle operazioni interne al Gruppo BEFIT sarà un fattore determinante per l’assegnazione della base imponibile ai singoli membri del gruppo BEFIT.

In tale fase, verrà considerato il requisito del rispetto del cd. principio di libera concorrenza, previsto dall’OCSE.

Difatti, verrà fatta una valutazione del rischio per le operazioni interne al gruppo, confrontando le spese sostenute o redditi ottenuti (analisi fatta su singolo membro del gruppo) da operazioni interne al gruppo dell’anno corrente, rispetto alla media delle spese/redditi dei 3 periodi di imposta precedenti.

In base a quanto ottenuto si potrà ricadere in una:

  • Low risk zone: Se questi redditi o spese aumentano in un periodo di imposta di una percentuale inferiore al 10 % rispetto alla media delle spese/redditi dei 3 periodi precedenti. In tal caso, scatterà una presunzione di allineamento con il principio di libera concorrenza.
  • High risk zone: Se tali spese sostenute o redditi ottenuti aumentano di più del 10% rispetto alla media delle spese/redditi dei 3 periodi precedenti, scatterà una presunzione di non allineamento con il principio di libera concorrenza.

La parte eccedente il 10% non sarà riconosciuta ai fini del calcolo dell’allocazione della base imponibile a quel singolo membro, salvo dimostrazione di prova contraria

Operazioni interne al Gruppo BEFIT – “Periodo a regime”

In tal caso, si parlerà di neutralizzazione del transfer pricing, in quanto la determinazione del reddito imponibile avverrà sulla base di un reddito consolidato europeo, calcolato sulla media dei risultati prodotti dal Gruppo negli ultimi 3 periodi di imposta, ripartito in base ad un’apposita formula prevista.

Operazioni esterne al Gruppo BEFIT – “Periodo transitorio”

I profitti e le perdite delle parti correlate, non membri del gruppo BEFIT, non verranno aggregati alla base imponibile del Gruppo BEFIT.

Nel caso in cui vi siano profitti derivanti da transazioni tra membri del gruppo BEFIT e non, l’allocazione di tali profitti avverrà secondo un sistema basato su apposite analisi di benchmarking predisposte per macro settore e attività, per mezzo del cd. Traffic light system.

Tale sistema verrà applicato esclusivamente solo a due low profile risk:

  • Low risk distributor; e
  • Contract manufacturer.

Si tratta di soggetti che non hanno alcuna proprietà economica e che non sopportano rischi (i.e. mercato, magazzino, credito) se non in maniera limitata.

Tali analisi verranno pubblicate sul sito della Commissione Europea e identificheranno per ciascun settore di appartenenza degli intervalli di valori sulla base di appositi indicatori di profitto.

Conclusioni su Direttiva BEFIT

Nonostante le disposizioni descritte nel presente contributo, i legislatori nazionali restano comunque liberi di applicare deduzioni, incentivi fiscali o vantaggi ulteriori, alle parti della base imponibile aggregata loro assegnate, con il solo limite rappresentato dal livello minimo effettivo di tassazione globale fissato nella direttiva Pillar 2.

Tale possibilità potrebbe lasciare comunque scoperto il rischio di arbitraggi e la presenza di pianificazioni fiscali aggressive.

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